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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 23952/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20 novembre 2021 emessa dal Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, espone censure diverse da quelle consentite, perché contesta la mancata qualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che una parte della sostanza doveva ritenersi destinata ad uso personale, e, quindi, vizio di motivazione nella ricostruzione del fatto, sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 44 cornma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20 novembre 2021 emessa dal Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, espone censure diverse da quelle consentite, perché contesta la mancata qualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che una parte della sostanza doveva ritenersi destinata ad uso personale, e, quindi, vizio di motivazione nella ricostruzione del fatto, sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 44 cornma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23952/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris