CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 2023
Cassazione n. 51753/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la predetta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge; Considerato che il difensore dell'imputato, con memoria del 4 settembre 2023, ha dedotto che il ricorrente è deceduto in data 17.08.2023, come risulta dall'allegato certificato di morte; Ritenuto che la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01); Rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 13 ottobre 2