Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 22714/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la responsabilità degli imputati per il delitto di truffa aggravata in concorso; rilevato che con dichiarazione resa ai CC della Stazione di Pavia di Udine in data 8/4/24 il querelante [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di procuratore speciale, ha rimesso la querela sporta nei confronti degli imputati, che hanno contestualmente espresso accettazione; ritenuto che, attesa la procedibilità a querela del reato contestato (artt. 640,61 n. 7 cod.pen.) e la ritualità dell'atto abdicativo, deve dichiararsene l'estinzione a norma dell'art. 152 cod.pen. ponendo le spese del procedimento a carico dei querelati, non avendo le parti diversamente convenuto Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la responsabilità degli imputati per il delitto di truffa aggravata in concorso; rilevato che con dichiarazione resa ai CC della Stazione di Pavia di Udine in data 8/4/24 il querelante [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di procuratore speciale, ha rimesso la querela sporta nei confronti degli imputati, che hanno contestualmente espresso accettazione; ritenuto che, attesa la procedibilità a querela del reato contestato (artt. 640,61 n. 7 cod.pen.) e la ritualità dell'atto abdicativo, deve dichiararsene l'estinzione a norma dell'art. 152 cod.pen. ponendo le spese del procedimento a carico dei querelati, non avendo le parti diversamente convenuto Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 22714/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris