CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10474/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 96) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto - unitamente a motivi aggiunti ritualmente depositati - da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. I motivi proposti sono attinenti alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto - con riguardo alla asserita insussistenza del delitto in contestazione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo - traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede. I giudici di merito hanno compiutamente accertato la riconducibilità all'imputato, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], della collocazione del magnete sopra il gruppo di misura, al fine di bloccare la registrazione dei consumi di energia elettrica dell'azienda gestita dal ricorrente. Segue, a norma dell'art. 616 c:.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e o [OSCURATO:PERSONA]