Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:T:2026:219
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0310_RES
[OSCURATO:PERSONA]310/21
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione a cinque giudici) del 25 marzo 2026
«Responsabilità extracontrattuale – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Riduzione dell’importo dell’ammenda da parte del Tribunale – Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di versare interessi sull’eccedenza – Termine di prescrizione –
Dies a quo
– Interruzione – Ricevibilità – Nozione di “interessi” – Tasso applicabile»
Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento – Limiti – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare l’importo di un’ammenda indebitamente riscossa – Decisione che non contiene una pronuncia esplicita in merito al pagamento degli interessi e che tuttavia non comporta il silenzio diniego al riguardo – Ricorso per risarcimento del danno causato dal mancato pagamento della totalità degli interessi dovuti sull’importo dell’ammenda indebitamente riscossa – Ricevibilità
(Artt. 263, 265, 266 e 268 TFUE)
(v. punti 22-32)
Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Dies a quo – Interruzione della prescrizione – Presupposti – Deposito di un’istanza dinanzi al giudice dell’Unione o presentazione di richiesta preventiva rivolta all’istituzione competente – Rigetto da parte dell’istituzione competente della richiesta preventiva ad essa inviata – Interruzione della prescrizione acquisita solo a seguito del deposito di una domanda di annullamento entro il termine fissato dall’articolo 263 TFUE – Inclusione del termine in ragione della distanza
(Artt. 263 e 265 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 60)
(v. punti 37-53)
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 57, 58)
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] riguardo all’obbligo di versare la totalità degli interessi sull’importo rimborsato di un’ammenda annullata – Violazione dell’articolo 266 TFUE – Inclusione
(Artt. 266 e 340, secondo comma, TFUE)
(v. punti 63-69, 74-84)
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno reale e certo – Onere della prova – Inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] riguardo all’obbligo di versare la totalità degli interessi sull’importo rimborsato di un’ammenda annullata – Danno derivante dalla mera mancanza di un versamento completo di tali interessi
(Artt. 268 e 340 TFUE)
(v. punti 85, 86)
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno reale e certo – Inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] riguardo all’obbligo di versare la totalità degli interessi sull’importo rimborsato di un’ammenda annullata – [OSCURATO:PERSONA] autrice del versamento degli interessi prodotti, in luogo del pagamento degli interessi forfettari – Portata del danno – Determinazione del tasso applicabile ai fini del calcolo degli interessi forfettari dovuti – Applicazione per analogia del tasso d’interesse applicabile alla mora nei pagamenti
[Art. 266, comma 1, TFUE; regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] n. 2342/2002, art. 86, nn. 2, lett. b), e 5, e n. 1268/2012, art. 83, nn. 2, lett. b), e 4]
(v. punti 87, 92-110)
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Onere della prova – Inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] riguardo all’obbligo di versare la totalità degli interessi sull’importo rimborsato di un’ammenda annullata – Violazione dell’articolo 266 TFUE – Danno derivante dalla privazione del godimento dell’importo dell’ammenda provvisoriamente pagata – Esistenza di un nesso causale diretto – Scelta della parte ricorrente di pagare provvisoriamente l’ammenda in luogo di costituire una garanzia bancaria – Mancata interruzione del nesso causale
(Artt. 266, 268 e 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 113-119)
Risorse proprie dell’Unione europea – Pagamento di un credito che incombe alla [OSCURATO:PERSONA] – Interessi dovuti – Capitalizzazione degli interessi – Rimborso di un’ammenda annullata – Obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di versare interessi di mora sugli interessi dovuti sull’ammenda provvisoriamente pagata – Presupposti
[Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2018/1046, art. 99, n. 2, b)]
(v. punti 123-128)
Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento – Limiti – Domanda di annullamento diretta a ottenere lo stesso risultato della domanda per risarcimento danni – Irricevibilità
(Artt. 263, 268 e 340 TFUE)
(v. punti 136-141)
[OSCURATO:PERSONA] un ricorso per risarcimento danni presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] europea, il Tribunale precisa le modalità di calcolo del termine di prescrizione applicabile a ricorsi siffatti. Esso ricorda, inoltre, le regole di calcolo degli interessi che la [OSCURATO:PERSONA] deve versare sull’importo di un’ammenda da rimborsare all’impresa interessata, a seguito di una sentenza del giudice dell’Unione europea.
Con decisione del 9 novembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda per aver partecipato a un’infrazione unica e continuata alle norme concorrenziali del diritto dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso di annullamento contro tale decisione, pur provvedendo a versare provvisoriamente l’ammenda che le era stata inflitta.
Poiché il Tribunale ha annullato la decisione del 9 novembre 2010 nella parte in cui riguardava l'[OSCURATO:PERSONA] (
1
), la [OSCURATO:PERSONA] ha rimborsato a detta compagnia aerea, l’8 febbraio 2016, l'importo corrispondente all'ammenda versata, maggiorato degli interessi prodotti da tale somma di denaro.
Il 4 febbraio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della differenza tra gli interessi percepiti a titolo di interessi prodotti e quelli che avrebbe dovuto percepire a titolo di interessi forfettari. Il 25 marzo 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale domanda dichiarandola prescritta, in applicazione dell'articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il 2 giugno 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso volto, in via principale, ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di versarle la totalità degli interessi dovuti.
Giudizio del Tribunale
A titolo preliminare, il Tribunale ricorda che, in materia di responsabilità extracontrattuale, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui si è concretizzato il danno da risarcire, vale a dire, nel caso di specie, l’8 febbraio 2016, data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto al rimborso dell’importo principale dell’ammenda indebitamente pagata, maggiorato dei soli interessi prodotti su tale importo.
Conformemente all'articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, tale termine è stato interrotto dalla richiesta preventiva presentata alla [OSCURATO:PERSONA] il 4 febbraio 2021 e diretta ad ottenere il risarcimento del danno lamentato. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto detta richiesta, risulta tuttavia dall'articolo 46 dello Statuto che tale interruzione del termine avrebbe potuto essere acquisita solo se fosse stato presentato un ricorso entro il termine di due mesi fissato dall'articolo 263 TFUE.
Orbene, dato che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso due mesi e otto giorni dopo il rigetto della sua richiesta ad opera della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha dovuto pronunciarsi sulla questione se occorra aggiungere il termine in ragione della distanza di dieci giorni, previsto dall'articolo 60 del regolamento di procedura, al termine di due mesi fissato dall'articolo 263 TFUE.
A tale riguardo, il Tribunale rileva che detto termine in ragione della distanza è effettivamente applicabile. Infatti, sebbene esso non si applichi al termine di prescrizione in quanto tale, il riferimento, contenuto nell'articolo 46, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, al termine previsto dall'articolo 263 TFUE ha l'effetto di far applicare, nel contesto dell'interruzione della prescrizione, le norme relative al computo dei termini applicabili previste in tale articolo. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il suo ricorso entro il termine di due mesi e dieci giorni a sua disposizione.
Per quanto riguarda il merito, il Tribunale rileva, anzitutto, che, a seguito dell’annullamento della sua decisione che infliggeva un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a rimborsare a quest’ultima l’importo corrispondente all’ammenda versata, maggiorato degli interessi forfettari. Rimborsando i soli interessi prodotti dall’importo indebitamente versato, senza assicurarsi che quest’ultimo fosse almeno pari all’importo degli interessi forfettari dovuti, la [OSCURATO:PERSONA] ha, di conseguenza, commesso una violazione sufficientemente qualificata dell'articolo 266, primo comma, TFUE idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione.
Inoltre, poiché gli interessi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] hanno carattere forfettario, quest’ultima non era, peraltro, tenuta a dimostrare l’esistenza di un danno diverso dalla mancata loro completa corresponsione.
Quanto al tasso di interesse applicabile al fine di determinare l'importo degli interessi da versare, in assenza di una disposizione particolare contenuta nella normativa finanziaria applicabile, il Tribunale ritiene che occorra applicare per analogia le disposizioni che fissano il tasso di interesse per i crediti non rimborsati alla scadenza, previsto dall'articolo 86, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2342/2002 (
2
) e dall'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012 (
3
).
A tale riguardo, l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui dovrebbe essere applicato un tasso di interesse inferiore, come quello previsto dall'articolo 86, paragrafo 5, del regolamento n. 2342/2002 e dall'articolo 83, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 1268/2012 in caso di costituzione di una garanzia finanziaria da parte del debitore, non è stato accolto. Infatti, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non si trovi in una situazione paragonabile a quella del debitore che ha proceduto al pagamento provvisorio dell’ammenda. Pertanto, gli interessi che l’impresa deve versare in tale situazione non sono paragonabili agli interessi forfettari che la [OSCURATO:PERSONA] deve pagare quando una decisione del giudice dell’Unione constata l’illegittimità della sua decisione.
Inoltre, il Tribunale constata che l’inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’obbligo di corrispondere interessi forfettari presenta un nesso causale sufficientemente diretto con il danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA]. La scelta di quest’ultima di pagare provvisoriamente l’ammenda anziché costituire una garanzia bancaria non può interrompere tale nesso causale.
Infine, il Tribunale rileva che, sebbene l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di pagare gli interessi di mora sorga a partire dalla sentenza che accerta l’obbligo di risarcimento del danno, la concessione di tali interessi per un periodo precedente è tuttavia possibile in circostanze particolari.
Orbene, nel caso di specie, siffatte circostanze particolari ricorrevano a partire dalla data di deposito della richiesta preventiva del 4 febbraio 2021, dal momento che l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di corredare con interessi forfettari il rimborso dell'ammenda pagata dall'[OSCURATO:PERSONA] deriva dall'articolo 266 TFUE e che, nella sua richiesta preventiva, l'[OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente chiesto la capitalizzazione degli interessi fino al completo pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il Tribunale conclude che devono essere concessi interessi di mora sull’importo principale a decorrere dal 5 febbraio 2021 fino al completo pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA].
Per il resto, il Tribunale respinge in quanto irricevibile la domanda di annullamento presentata, in subordine, dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto essa mira a ottenere lo stesso risultato della domanda di risarcimento, da essa presentata e già accolta.
(
1
) Sentenza del 16 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T-9/11
, non pubblicata,
EU:T:2015:994
).
(
2
) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della [OSCURATO:PERSONA], del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (
GU 2002, L 357, pag.1
).
(
3
) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della [OSCURATO:PERSONA], del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU 2012, L 362, pag. 1
).