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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 12787/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., riconoscendo all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Bologna il 10 aprile 2016); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell' art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l'imputato ricorrente era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado - essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23 -bis d.l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 — (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere; - che il motivo di ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato, a proposito del diniego delle circostanze attenuanti generiche, come l'imputato avesse dimostrato una certa capacità criminale, del resto evincibile dal suo corposissimo casellario); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., riconoscendo all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Bologna il 10 aprile 2016); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell' art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l'imputato ricorrente era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado - essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23 -bis d.l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 — (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere; - che il motivo di ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato, a proposito del diniego delle circostanze attenuanti generiche, come l'imputato avesse dimostrato una certa capacità criminale, del resto evincibile dal suo corposissimo casellario); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estens
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