CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2026
Cassazione n. 21041/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –controCo.[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e EmilianoNumero registro generale 5521/2016Numero sezionale 4278/2026Numero di raccolta generale 21041/2026Data pubblicazione 21/06/2026Luca, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla viaStoppani n. 1;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia – sezione distaccata di Catania, n. 222/18/2015, depositata indata 22/1/2015;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 19 maggio 2026;Con ricorso proposto in data 29/10/2007 dinanzi alla C.T.P. di Catania,la società [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, anche “la contribuente”),impugnò la cartella di pagamento AA99CART.29320070062363940relativa all’anno d’imposta 2003, con la quale veniva richiesto ilpagamento della somma di euro 34.514,52 oltre a sanzioni e interessi,per l’omesso versamento Irap, Iva e Ritenute alla fonte.La C.T.P. annullò la cartella, sul presupposto che l’art. 9 bis della leggen. 289 del 2002 non prevedrebbe, per l’omesso pagamento delle ratesuccessive alla prima, né la decadenza dal beneficio né la conseguenteirrogazione delle sanzioni previste dall’art. 3 del d.l. n. 471 del 1997sull’intero debito originario (anteriore alla definizione di cui all’art. 9 bisdella legge n. 289 del 2002).Proposto appello da parte dell’ufficio, la C.T.R. territoriale, prendendoil giudizio per cessata materia del contendere.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso la contribuente.Ragioni della decisioner.g. n. 5521/2016 a.c. 19/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5521/2016Numero sezionale 4278/2026Numero di raccolta generale 21041/2026Data pubblicazione 21/06/2026Innanzitutto, contrariamente a quanto dedotto nel controricorso, devedarsi atto che il ricorso è ammissibile, oltre che tempestivo: il terminedi impugnazione lungo, considerato che in primo grado la causa èiniziata prima del 2009, è quello annuale, e, considerata la data dideposito della sentenza d’appello e la sospensione del termine ferialedell’anno 2015 (31 giorni di agosto), il ricorso risulta essere statoconsegnato all’ufficio postale per la notificazione nell’ultimo giorno utile([OSCURATO:DATA_NASCITA]).1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 46 deld.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata perché neldichiarare cessata la materia del contendere in seguito allo sgraviodisposto in relazione alla cartella di pagamento impugnata dallacontribuente i giudici di appello non si sarebbero resi conto che quellosgravio era stato disposto solo per dare esecuzione alla sentenza diprimo grado che aveva annullato la cartella; senonché il detto sgravionon importava acquiescenza alla sentenza di primo grado che era stataappellata.1.1. Il motivo è fondato.I giudici di appello hanno frainteso i motivi dello sgravio dispostodall’ufficio, che non erano quelli relativi ad una presunta illegittimitàdella cartella di pagamento impugnata dalla contribuente, bensì quellidi dare esecuzione provvisoriamente alla sentenza di primo grado cheaveva annullato la cartella impugnata.Ne consegue che la CGT-2 non avrebbe potuto dichiarare cessata lamateria del contendere.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza d’appello per nonr.g. n. 5521/2016 a.c. 19/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5521/2016Numero sezionale 4278/2026Numero di raccolta generale 21041/2026Data pubblicazione 21/06/2026aver considerato che, non essendovi stato il pagamento integrale etempestivo delle quattro rate previste dall’istanza di definizioneagevolata ex art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, la definizioneagevolata non poteva dirsi perfezionata e gli effetti previsti dalla leggen. 289 del 2002 non potevano trovare applicazione.2.1. Il motivo è fondato.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, nell'ipotesi di cui all'art.9 bis, non essendo necessaria alcuna attività liquidatoria ex art. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum",esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazioneintegrativa presentata ai sensi del comma 3 della norma di riferimento,con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato all'integralepagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina ladefinizione della lite pendente solo quando tale condizione vengarispettata, e si provveda al pagamento delle imposte, nei termini e neimodi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nelcaso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizionediviene inefficace e si perde la possibilità di avvalersi della definizioneanticipata” (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 29062 del 06/10/2022, Rv.666080 – 01; conf., Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 27822 del31/10/2018, Rv. 651541 – 02; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2251del 28/01/2019, Rv. 652281-01).3. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa èrinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Sicilia, sezione distaccatadi Catania, in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il ricorso.r.g. n. 5521/2016 a.c. 19/5/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5521/2016Numero sezionale 4278/2026Numero di raccolta generale 21041/2026Data pubblicazione 21/06/2026Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezionedistaccata d Catania, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 5521/2016 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]