CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17871/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i di reato. 2. Tanto premesso, osserva la Corte che non sussiste la denunciata violazione del principio di specialità, già sancito dall'art. 14, comma 1 della Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata con L. 30 gennaio 1963, n. 300, e previsto dall'art. 721 c.p.p., è stato ribadito dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 32, recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri". In forza di tale disciplina "la consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relative alla procedura di consegna passiva, dall'art. 26" ed è cioè sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per cui è stata concessa, la persona non venga sottoposta ad un procedimento penale, né privata della sua libertà in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale, salvo che il ricercato non abbia rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna ovvero lo stato membro richieda di assoggettare la persona ad un diverso provvedimento coercitivo della libertà e lo Stato estero conceda l'assenso ai sensi dell’art. 27, par. 3, lett. g) della citata decisione quadro. L'interpretazione di tale principio è stata sempre nel senso che il principio di specialità opera anche in fase esecutiva e impedisce che l'estradato, in mancanza o in attesa dell'estradizione suppletiva, sia sottoposto a limitazione della libertà, per effetto, ad esempio, del cumulo di una sentenza resa per fatti diversi da quelli per cui è stata concessa la estradizione (cfr. da ultimo Sez. 1, S n. 53695 del 16/11/2016 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268663 - 01) o comunque di qualsiasi provvedimento successivo, che renda eseguibile una sentenza. Orbene, nel caso in esame, è di tutta evidenza che successivamente alla data di consegna sulla base del mandato di arresto europeo del GIP di Teramo, la cui legittimità non è stata posta in discussione dal ricorrente, lo Stato che ha eseguito il primo mandato di arresto europeo, quindi il Belgio, ha prestato il suo assenso all’esecuzione dei due mandati del Procuratore di Pescara con la conseguenza che la privazione dello stato di libertà di Lupo in forza del titolo esecutivo oggetto dell’incidente di esecuzione deciso dal provvedimento impugnato è da ritenersi legittima e non più in contrasto col citato principio (cfr. Sez. 1, n. 3791 del 07/11/2013, dep. 2014, Allegro, Rv. 259163 – 01). 3. Nel senso della legittimità del provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Pescara il 13 dicembre 2023 depone anche il condivisibile principio enunciato da Sez. 2, n. 1189 del 27/11/2008, dep. 2009, Massidda, Rv. 242751, esplicitamente richiamato nell’ordinanza impugnata. Trattasi di principio la cui attuale validità nelle procedure attive di consegna, come quella che 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O A L I F F I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 c 2 f e a a b 6 e b e 2 b 6 b F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0