CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2017
Cassazione n. 31435/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 19646-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2278 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 56/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/02/2017 R.G.N. 427/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 19646/17 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.207\16, il Tribunale di Bergamo respingeva le domande proposte dal sig. [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere l'accertamento dell'invalidità dei vari contratti di somministrazione a tempo determinato da lui conclusi con la [OSCURATO:SOCIETA]. tra il 7.1.2008 ed il 25.7.2008, con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché il proprio correlato diritto al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno. Nello specifico, il giudice di primo grado ha rilevato che il lavoratore era decaduto dall'impugnativa dei contratti, posto che l'ultimo di essi era cessato nel luglio 2008 e il ricorrente lo aveva impugnato stragiudizialmente soltanto nel gennaio 2014, e dunque oltre il termine previsto dalla legge. Avverso la sentenza il lavoratore ha proposto appello sostenendo l'inapplicabilità al suo caso della normativa sopravvenuta in materia di decadenza. Ne ha chiesto pertanto l'integrale riforma, con accoglimento delle domande da lui spiegate e condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite. Con sentenza depositata il 14.2.17, la Corte d'appello di Brescia respingeva il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite, quantificate in €.2.000,00. Riteneva, in sintesi, la Corte che il termine di 60 giorni di decadenza dall'impugnativa del dedotto licenziamento è applicabile anche alla cessazione dei contratti di somministrazione a termine in base all'art. 32 L. n.183\10, ancorché precedenti o scaduti alla data di entrata in vigore di tale ultima legge, sia pur a decorrere dal 31.12.11 (in base alla L. n. 10\11, cd. milleproroghe); che nella specie tale termine non era stato rispettato anche calcolando il dies a quo dal 1.1.12. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il SECK, affidato ad unico motivo, cui resiste la società con controricorso, poi illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 19646/17 Il ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell'art.32 L. n.183\10 e degli artt. 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la sentenza impugnata affermato l'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 6 L. n. 604\66, come modificato dal detto art. 32 L. n.183\10, anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati e già cessati prima dell'entrata in vigore della ridetta L. n. 183\10. Il ricorso è infondato, in base al prevalente e consolidato orientamento di legittimità: cfr. Cass. SU n.4913\16, Cass. n. 12033\21, Cass. n. 23619\18, Cass. n.7788\17, Cass. n.24258\16, anche con riferimento ai contratti di somministrazione lavoro. Deve pertanto ritenersi, in base alla citata giurisprudenza, che il legislatore abbia inteso posticipare l'applicabilità del nuovo regime decadenziale nel suo complesso con riferimento a tutti i termini introdotti dall'art. 32 cit. (anche inerenti i contratti di somministrazione lavoro), risultando ciò legittimo (cfr.Cass. n. 24258\16) in base alla L. n. 10\11, cd. mille proroghe, che ha disposto una sostanziale remissione in termini anche per/contratti precedenti la L. n.183\10. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. La non univocità delle decisioni di legittimità in argomento possono ritenersi superate in modo stabile solo da epoca successiva al presente ricorso, sicché sussistono adeguati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 24 giugno 2021 Il Presidente (dr.[OSCURATO:PERSONA])