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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 34072/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Il primo e il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello, che ha evidenziat:o che l'imputato è uscito dalla sua abitazione in spregio degli obblighi sullo stesso incombenti recandosi dapprima presso l'ufficio postale e poi, verosimilmente avvisato dal fratello della visita dei carabinieri alla sua abitazione, presso l'ospedale agrigentino, ove gli era stato assegnato un codice bianco, ossia in difetto di qualsivoglia urgenza, peraltro incompatibile con una distanza di circa 40 km. coperta con passaggi d'auto, come riferito lo stesso imputato.

Il terzo motivo di ricorso - relativo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, a fronte della puntuale motivazione fornita dalla Corte di appello che ha ritenuto le modalità del fatto, connotato da grave spregio per le regole, incompatibili con il presupposto della tenuità del fatto.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il/Preside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il primo e il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello, che ha evidenziat:o che l'imputato è uscito dalla sua abitazione in spregio degli obblighi sullo stesso incombenti recandosi dapprima presso l'ufficio postale e poi, verosimilmente avvisato dal fratello della visita dei carabinieri alla sua abitazione, presso l'ospedale agrigentino, ove gli era stato assegnato un codice bianco, ossia in difetto di qualsivoglia urgenza, peraltro incompatibile con una distanza di circa 40 km. coperta con passaggi d'auto, come riferito lo stesso imputato. Il terzo motivo di ricorso - relativo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, a fronte della puntuale motivazione fornita dalla Corte di appello che ha ritenuto le modalità del fatto, connotato da grave spregio per le regole, incompatibili con il presupposto della tenuità del fatto. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il/Preside
Sentenza Cassazione n. 34072/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris