CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 1994
Cassazione n. 20749/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/07/1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/03/1980 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 963/23 Vasari + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza contenuta nei ricorsi - comune ad entrambi gli imputati e attinente alla violazione di legge quanto alla ritenuta insussistenza dell'esimente di cui all'art.54 cod. pen. - oltre che formulata in termini assai generici, è meramente riproduttiva di censure svolte nell'atto di appello, né si confronta con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 3 e 4); Rilevato che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/