CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12363/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; hz- OSSERVA [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Torino che, in data 28.6.2022 gli ha applicato la pena di anni 5 di recl. ed € 3.700,00 di multa, per 19 rapine tentate e/o consumate, commesse in un arco temporale che va dal 22 Febbraio 2022 al 25 Marzo 2022 deducendo illegalità della pena con • riguardo all'aumento per la ritenuta continuazione. Il ricorso è inammissibile. L'art. 448 co 2 bis c.p.p. ha stabilito che il pubblico ministero l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso, pur contestando l'illegalità della perla e la qualificazione giuridica del fatto, in realtà non lamenta l'applicazione di una pena illegale ma contesta l'eccessivo aumento ex art. 81 cpv. c.p. con riguardo alla rapina tentata di cui al capo A19 e si limita ad affermare una non correttezza della qualificazione giuridica senza alcuna argomentazione sul punto a fronte della contestazione di 19 rapine proprie commesse con la minaccia di un coltello elo di un taglierino Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile perché presentato per motivi non previsti dalla legge. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 10.11.2022 l •, Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'ide te Giovanna VERGA_ Giovan P' [OSCURATO:PERSONA] SF7IONE