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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2021

Cassazione n. 23829/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 10887/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con Oggetto: rimborso Iva – prova Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Sardagna n. 38 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 512/04/21 depositata in data 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente, in persona dalla curatela fallimentare, ricorreva avverso il tacito diniego di rimborso di IVA relativa al periodo d’imposta 2015; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - la CTR rigettava l’impu gnazione in quanto riteneva, in assenza di attività di controllo dell’Ufficio, sussistente dalla dichiarazione il credito IVA chiesto a rimborso; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi e illustrati da memoria; resiste con controricorso la procedura fallimentare; Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all’art. 2 c. 8 e 8 bis del d.P.R. n. 322 del 1998, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 30 e 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR fatto erronea applicazione dei principi in materia di onere della prova, onere che trattandosi di lite di rimborso gravava sul contribuente dovendo questi dar prova dell’esistenza del credito IVA poiché – secondo parte ricorrente –la società aveva presentato dichiarazione integrativa optando per l’utilizzo del credito in dichiarazione, sicché la dichiarazione Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] precedente, contenente la richiesta di rimborso, era stata legittimamente superata dalla successiva; - il motivo è infondato; - quanto alla prova del credito, è fermo l’orientamento di questa Corte secondo il quale (in termini si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 1822 del 23/01/2019) in tema di IVA, anche nell'ipotesi di domanda dirimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività l'Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza delcredito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all'onere probatorio sullo stesso gravante; - orbene, dal punto di vista generale questa Corte costantemente afferma (Cass. Sez.5, Sentenza n. 4559 del 22/02/2017 ) che in tema d'IVA, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui – questione che qui non rileva- non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; - pertanto, va chiarito preliminarmente che a fronte della dichiarazione – come qualificata nel giudizio di merito – che indicava il credito, l’Ufficio non risulta averne questionato l’ano il quantum ; conseguentemente non sorgeva in capo al contribuente l’onere di dedurre e provare sul punto; - infatti, come chiaramente espresso da questa Corte in fattispecie analoga, (in termini si veda la pronuncia resa da Cass. Sez.5, Ordinanza n. 1822 del 23/ 01/2019) è ben vero Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] che in tema di IVA, anche nell'ipotesi di domanda dirimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza delcredito del contribuente: questi dovrà assolvere, ovviamente solo in caso di contestazione, all'onere probatorio sullo stesso gravante; - proprio la necessità di accertare l'esistenza del credito, anche nel caso di cessazione dell'attività, postula che la parte fornisca all'amministrazione finanziaria tuttigli elementi di prova idonei per il riconoscimento del diritto al rimborso e che, ove l’Ufficio formuli contestazioni, assolva all'onere probatorio su di essa gravante anche in sede processuale; - nel presente caso, la CTR in fatto accertato che “è decisiva , infatti, la mancanza di eccezioni formulate dall’Agenzia delle Entrate nella forma di rettifiche ovvero accertamenti, con riferimento alla dichiarazione annuale IVA dalla quale emerge il credito chiesto a rimborso…”: in difetto di contestazione da parte dell’Ufficio, non poteva quindi gravarsi il contribuente dell’onere della prova, come correttamente ha ritenuto il giudice dell’appello; - infatti, come questa Corte ha chiarito (Cass.

SS.UU. n. 17757 del 2016) “se il contribuente non si attiene alle prescrizioni formali e contabili disciplinate dall'ordinamento interno, è onere dello stesso, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione (Cass. Sez.5, n.11168 del 2014 e n.18924 del 2015; conf.

Cass. Sez. 6- 5, n.17815 del 2015).

Ovverosia il contribuente deve dimostrare che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] titolare del diritto di detrarre l'imposta (Cass. Sez. 5, n. 7576 del 2015)”. - il secondo motivo si incentra sulla nullità della sentenza per erronea applicazione dell’art. 36 c. 2 n. 4 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR fatto discendere da un’asserita omessa contestazione dell’Ufficio in ordine al quantum del rimborso la prova dell’an e del quantum dello stesso e la conseguente esistenza del diritto al credito, motivando la propria decisione in modo apparente; - il motivo è infondato; - rileva il Collegio come il profilo riguardante la sussistenza del credito sotto il profilo dell’ane del quantum , dalla lettura della pronuncia impugnata, non risulta esser stato dedotto in causa nei gradi del merito, in quanto, come scrive la CTR “l’Ufficio si limita a sostenere che la dichiarazione integrativa supera gli effetti della precedente dichiarazione, ma non ha effettuato, pur essendo in suo potere, alcun controllo e neppure ha richiesto la documentazione relativa”; - se infatti per giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 27580 del 30/10/2018) incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo, nondimeno tale onere va adempiuto a fronte quantomeno della richiesta di documentazione in ordine alla prova del credito; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - poiché in questo caso sono assenti “contestazioni in merito all’esistenza ed al quantum dell’importo domandato in restituzione” (ultimo periodo della sentenza impugnata), la CTR correttamente ha ritenuto che non sussistesse lo speculare obbligo del contribuente di dar prova del credito stesso; - difatti, la ragione posta a b ase del diniego, come ancora risulta dalla sentenza impugnata, consisteva nel ritenere “che la dichiarazione integrativa supera gli effetti della precedente dichiarazione” (primo periodo dei motivi della decisione); riteneva cioè l’Ufficio che con tale dichiarazione integrativa si era optato per il riporto in detrazione del credito o per la sua compensazione, anziché per la richiesta di rimborso; con ciò precludendosi il contribuente l’azione di restituzione; - a fronte di tale prospettazione, la CTR ha, sepp ur sinteticamente, reso motivazione adeguata e congrua, accertando che il comportamento della società contribuente era viziato da “evidente errore materiale” in quanto “nella dichiarazione integrativa è stata flaggata la casella della compensazione, trattandosi dell’ultima dichiarazione presentata dalla curatela fallimentare”; quindi facendo applicazione dei principi sopra riportati, come chiariti da questa Corte, riguardo la prova e la contestazione della sussistenza del diritto al rimborso dell’Iva; - perta nto, il ricorso è rigettato; - la soccombenza regola le spese; - risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della società

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 10887/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con Oggetto: rimborso Iva – prova Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Sardagna n. 38 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 512/04/21 depositata in data 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente, in persona dalla curatela fallimentare, ricorreva avverso il tacito diniego di rimborso di IVA relativa al periodo d’imposta 2015; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - la CTR rigettava l’impu gnazione in quanto riteneva, in assenza di attività di controllo dell’Ufficio, sussistente dalla dichiarazione il credito IVA chiesto a rimborso; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi e illustrati da memoria; resiste con controricorso la procedura fallimentare; Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all’art. 2 c. 8 e 8 bis del d.P.R. n. 322 del 1998, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 30 e 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR fatto erronea applicazione dei principi in materia di onere della prova, onere che trattandosi di lite di rimborso gravava sul contribuente dovendo questi dar prova dell’esistenza del credito IVA poiché – secondo parte ricorrente –la società aveva presentato dichiarazione integrativa optando per l’utilizzo del credito in dichiarazione, sicché la dichiarazione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] precedente, contenente la richiesta di rimborso, era stata legittimamente superata dalla successiva; - il motivo è infondato; - quanto alla prova del credito, è fermo l’orientamento di questa Corte secondo il quale (in termini si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 1822 del 23/01/2019) in tema di IVA, anche nell'ipotesi di domanda dirimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività l'Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza delcredito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all'onere probatorio sullo stesso gravante; - orbene, dal punto di vista generale questa Corte costantemente afferma (Cass. Sez.5, Sentenza n. 4559 del 22/02/2017 ) che in tema d'IVA, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui – questione che qui non rileva- non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; - pertanto, va chiarito preliminarmente che a fronte della dichiarazione – come qualificata nel giudizio di merito – che indicava il credito, l’Ufficio non risulta averne questionato l’ano il quantum ; conseguentemente non sorgeva in capo al contribuente l’onere di dedurre e provare sul punto; - infatti, come chiaramente espresso da questa Corte in fattispecie analoga, (in termini si veda la pronuncia resa da Cass. Sez.5, Ordinanza n. 1822 del 23/ 01/2019) è ben vero Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] che in tema di IVA, anche nell'ipotesi di domanda dirimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza delcredito del contribuente: questi dovrà assolvere, ovviamente solo in caso di contestazione, all'onere probatorio sullo stesso gravante; - proprio la necessità di accertare l'esistenza del credito, anche nel caso di cessazione dell'attività, postula che la parte fornisca all'amministrazione finanziaria tuttigli elementi di prova idonei per il riconoscimento del diritto al rimborso e che, ove l’Ufficio formuli contestazioni, assolva all'onere probatorio su di essa gravante anche in sede processuale; - nel presente caso, la CTR in fatto accertato che “è decisiva , infatti, la mancanza di eccezioni formulate dall’Agenzia delle Entrate nella forma di rettifiche ovvero accertamenti, con riferimento alla dichiarazione annuale IVA dalla quale emerge il credito chiesto a rimborso…”: in difetto di contestazione da parte dell’Ufficio, non poteva quindi gravarsi il contribuente dell’onere della prova, come correttamente ha ritenuto il giudice dell’appello; - infatti, come questa Corte ha chiarito (Cass. SS.UU. n. 17757 del 2016) “se il contribuente non si attiene alle prescrizioni formali e contabili disciplinate dall'ordinamento interno, è onere dello stesso, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione (Cass. Sez.5, n.11168 del 2014 e n.18924 del 2015; conf. Cass. Sez. 6- 5, n.17815 del 2015). Ovverosia il contribuente deve dimostrare che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] titolare del diritto di detrarre l'imposta (Cass. Sez. 5, n. 7576 del 2015)”. - il secondo motivo si incentra sulla nullità della sentenza per erronea applicazione dell’art. 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR fatto discendere da un’asserita omessa contestazione dell’Ufficio in ordine al quantum del rimborso la prova dell’an e del quantum dello stesso e la conseguente esistenza del diritto al credito, motivando la propria decisione in modo apparente; - il motivo è infondato; - rileva il Collegio come il profilo riguardante la sussistenza del credito sotto il profilo dell’ane del quantum , dalla lettura della pronuncia impugnata, non risulta esser stato dedotto in causa nei gradi del merito, in quanto, come scrive la CTR “l’Ufficio si limita a sostenere che la dichiarazione integrativa supera gli effetti della precedente dichiarazione, ma non ha effettuato, pur essendo in suo potere, alcun controllo e neppure ha richiesto la documentazione relativa”; - se infatti per giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 27580 del 30/10/2018) incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo, nondimeno tale onere va adempiuto a fronte quantomeno della richiesta di documentazione in ordine alla prova del credito; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - poiché in questo caso sono assenti “contestazioni in merito all’esistenza ed al quantum dell’importo domandato in restituzione” (ultimo periodo della sentenza impugnata), la CTR correttamente ha ritenuto che non sussistesse lo speculare obbligo del contribuente di dar prova del credito stesso; - difatti, la ragione posta a b ase del diniego, come ancora risulta dalla sentenza impugnata, consisteva nel ritenere “che la dichiarazione integrativa supera gli effetti della precedente dichiarazione” (primo periodo dei motivi della decisione); riteneva cioè l’Ufficio che con tale dichiarazione integrativa si era optato per il riporto in detrazione del credito o per la sua compensazione, anziché per la richiesta di rimborso; con ciò precludendosi il contribuente l’azione di restituzione; - a fronte di tale prospettazione, la CTR ha, sepp ur sinteticamente, reso motivazione adeguata e congrua, accertando che il comportamento della società contribuente era viziato da “evidente errore materiale” in quanto “nella dichiarazione integrativa è stata flaggata la casella della compensazione, trattandosi dell’ultima dichiarazione presentata dalla curatela fallimentare”; quindi facendo applicazione dei principi sopra riportati, come chiariti da questa Corte, riguardo la prova e la contestazione della sussistenza del diritto al rimborso dell’Iva; - perta nto, il ricorso è rigettato; - la soccombenza regola le spese; - risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della società
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