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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26070/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];o' « Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale, come specificati ai capi al), a)3 e a)4 della rubrica; Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso -che denunciano, rispettivamente, la violazione dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale non avrebbe dato "conto delle prove raccolte" e la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.- sono manifestamente infondati, non soltanto in quanto generici e reiterativi delle doglianze correttamente già disattese dalla Corte territoriale, ma anche tenuto conto del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).

Lette e considerate, inoltre, le osservazioni contenute nella memoria depositata nell'interesse dell'imputato.

Rilevato, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];o' « Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale, come specificati ai capi al), a)3 e a)4 della rubrica; Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso -che denunciano, rispettivamente, la violazione dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale non avrebbe dato "conto delle prove raccolte" e la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.- sono manifestamente infondati, non soltanto in quanto generici e reiterativi delle doglianze correttamente già disattese dalla Corte territoriale, ma anche tenuto conto del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). Lette e considerate, inoltre, le osservazioni contenute nella memoria depositata nell'interesse dell'imputato. Rilevato, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. C
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