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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 19203/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28935/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F. 0081654000664), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE– ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente – F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 28935/2017 Numero sezionale 1644/2022 Numero di raccolta generale 19203/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 1440/06/17 depositata in data 12 aprile 2017 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 5 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2008, con il quale si recuperavano IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi.

L’atto impositivo derivava dall’omessa ottemperanza della società contribuente alle somme dovute in forza del condono di cui all’art. 9 l. 27 dicembre 2002, n. 289

2. La CTP di Ragusa ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 12 aprile 2017, ha rigettato l’appello della società contribuente.

Ha osservato il giudice di appello che l’atto impositivo fosse stato sottoscritto da funzionario dell’Ufficio controlli delegato dal Direttore, ritenendo che l’assenza della qualifica dirigenziale in capo al delegante.

Ha ritenuto, poi, il giudice di appello non necessario alcun preventivo PVC, non essendo stato eseguito alcun accesso presso la sede dell’impresa.

Ha, poi, ritenuto l’atto correttamente motivato e ha confermato nel merito l’accertamento.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a dieci motivi; resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e mancata applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 17 d. lgs. 30 maggio 2001, n. 165, degli artt. 5 e 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, degli art. 3 e 26 l. 7 agosto 1990, n. 241, deducendo l’erroneità della F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 28935/2017 Numero sezionale 1644/2022 Numero di raccolta generale 19203/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente la delega, nonché l’erroneità della sentenza nell’avere ritenuto irrilevante l’assenza di qualifica dirigenziale del soggetto che avesse sottoscritto l’atto.

Deduce, inoltre, la nullità della delega in quanto non conteneva le generalità del delegato.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e mancata applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241, per avere il giudice di appello ritenuto che l’atto impositivo fosse stato sottoscritto fornito di poteri, ritenendo che la qualifica dirigenziale costituisca presupposto di legittimità dell’atto in virtù di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza del 17 marzo 2015, n. 37.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e omessa applicazione dell’art. 24 della l. 7 gennaio 1929, n. 24 e dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto nullo l’atto impugnato in assenza di preventiva contestazione del PVC.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., omessa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, nella parte in cui il giudice di appello non ha rilevato la nullità dell’atto impositivo in quanto notificato prima del decorso del termine dilatorio previsto dalla suddetta disposizione.

Osserva, inoltre, che tale nullità ridonderebbe anche in materia IVA, dove il contraddittorio endoprocedimentale sarebbe garantito anche dalla disciplina eurounitaria.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., mancata applicazione degli artt. 5, 5-bis d. lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto nullo l’atto impositivo per omesso F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 28935/2017 Numero sezionale 1644/2022 Numero di raccolta generale 19203/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 preventivo invito a comparire, nonché per non avere consentito al contribuente di usufruire del pagamento ridotto ai fini delle sanzioni.

1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ – omesso esame di fatto storico, oggetto di discussione tra le parti, relativo all’inesistenza del debito da condono a termini della l. 27 dicembre 2002, n. 289, «illegittimità nella iscrizione nelle liste di controllo» di cui all’art. 2 d. l. 13 agosto 2011, n. 138.

Il contribuente osserva che la controversia scaturisce dall’iscrizione a ruolo di una somma a titolo di IVA per avere il contribuente aderito al condono tombale di cui all’art. 9 l. n. 289/2002, successivamente dichiarato in contrasto con la disciplina eurounitaria dalla Corte di Giustizia (sentenza del 17 luglio 2008, C-132/06), per cui la CTR non avrebbe tenuto conto del fatto che – a seguito dell’invalidità della disciplina condonistica, l’atto impositivo si sarebbe dovuto annullare in autotutela.

1.7. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice di appello addossato illegittimamente a carico del contribuente l’onere di provare l’inerenza del costo.

Osserva il ricorrente che il disconoscimento dell’inerenza del costo è a carico dell’Ufficio, vieppiù ove l’atto impositivo faccia seguito all’invio di un questionario, al quale il contribuente ha prontamente risposto.

Deduce il ricorrente che la violazione delle regole di distribuzione dell’onere della prova riguarderebbe tutte le tre riprese dell’Ufficio (finanziamento, soci, debiti verso fornitori e prestazioni di servizi).

1.8. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa interpretazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non inerente il costo relativo alla F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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1.9. Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e omessa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., osservando che – con riferimento alla ripresa di cui al superiore motivo – l’Ufficio non avrebbe contestato i costi di cui alla nota spese indicata al superiore motivo.

1.10. Con il decimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l. 20 novembre 1982, n. 890 e dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente notificato l’atto impositivo.

Osserva il ricorrente che la notificazione non sarebbe stata effettuata da un messo notificatore (tale sig. [OSCURATO:PERSONA]) autorizzato dall’Ufficio e che nella specie mancherebbe la relata di notifica e di un sigillo sul plico, con conseguente assenza di conformità tra originale e atto notificato.

Ritiene, in ogni caso, inesistente la notificazione ai fini della disapplicazione della giurisprudenza in materia di sanatoria di cui all’art. 156 cod. proc. civ.

2. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati.

In primo luogo, è inammissibile il primo motivo nella parte in cui deduce l’insussistenza della delega in favore del funzionario sottoscrittore, posto che il giudice di appello ha accertato in fatto tale circostanza («è stato prodotto in giudizio l’atto dispositivo n. 126/2013, in seno al quale il Direttore ha rilasciat[o] delega al capo dell’Ufficio controlli»).

Il ricorrente intende giungere un diverso accertamento in fatto, cosa che gli è preclusa con il vizio di violazione di legge e, quanto al motivo di cui all’art. 360, primo F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3. Infondati sono, invece, i primi due motivi quanto alla necessità della qualifica dirigenziale del sottoscrittore dell’atto impositivo, essendo ferma questa Corte nel ritenere che l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente (Cass., Sez.

VI, 10 dicembre 2019, n. 32172; Cass., Sez.

V, 9 novembre 2015, n. 22800), essendo sufficiente la mera delega del dirigente (Cass., Sez.

V, 30 settembre 2019, n. 24271).

Ne consegue che la mancata sottoscrizione di un funzionario di carriera direttiva non comporta alcuna nullità dell’atto impositivo.

4. Il terzo e il quarto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212 in caso di tributi non armonizzati opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti «a tavolino», come nella specie, atteso che la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass., Sez.

V, 14 marzo 2022, n. 8223; Cass., Sez.

V, 7 dicembre 2021, n. 38949; Cass., F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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VI, 5 novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez.

VI, 19 ottobre 2017; n. 24636; Cass., Sez.

U., 9 dicembre 2015, n. 24823).

Quanto, invece, ai tributi armonizzati l’invalidità dell’atto per omesso contraddittorio endoprocedimentale consegue all’assolvimento da parte del contribuente all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (Cass., Sez.

U., 9 dicembre 2015, n. 24823).

Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato che non vi è stato alcun accesso, per cui non era necessario alcun invio di PVC, così come non si rendeva conseguentemente necessario alcun termine dilatorio.

Quanto all’IVA, il ricorrente non ha esposto quali sarebbero state le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede amministrativa.

La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

5. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto – in disparte dall’inammissibilità del motivo per difetto di specificità - la questione dedotta dal ricorrente non trova traccia nella sentenza impugnata, né il ricorrente ha trascritto gli atti del procedimento di merito – richiamati solo genericamente – al fine di provare l’avvenuta trattazione nei due gradi del merito.

6. Il sesto motivo è infondato.

L'incompatibilità del condono previsto dall’art. 9 l. n. 289/2002 con l'ordinamento eurounitario in materia di tributi armonizzati, per contrasto con gli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE, nonché con l'art. 10 del Trattato della Comunità Europea, espressamente affermata dalla Corte di Giustizia nella sentenza 17 luglio 12 2008, C-132/06, condono al quale ha aderito il contribuente, comporta la riespansione dei poteri di accertamento dell'Ufficio ai fini dell’accertamento della maggiore imposta dovuta (Cass., Sez.

V, 4 maggio 2021, n. 11598), ma non può ridondare a svantaggio dell’Ufficio stesso e a favore del F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Se, difatti, si ritenesse che il contrasto tra gli artt. 8 e 9 l. n. 289/2002 e la disciplina eurounitaria dovuto alla rinuncia all’accertamento IVA da parte dello Stato italiano comporti la rinuncia anche al «modesto» importo richiesto al contribuente oggetto di condono rispetto a quanto originariamente dovuto (Corte di Giustizia, cit., punto 52), si andrebbe in insanabile contrasto con la stessa sentenza del giudice eurounitario invocata dal ricorrente, che ha ritenuto che non potesse impedirsi il recupero della maggiore IVA dovuta, essendone ostativa la preventiva rinuncia all’accertamento prevista dal legislatore nazionale.

Deve, pertanto, ritenersi che il venir meno della compatibilità eurounitaria del condono non impedisca la richiesta di pagamento delle somme dichiarate ma, al contrario, può giustificare una maggiore pretesa dell'Ufficio anche per le frazioni di imposta che erano rimaste escluse in forza del condono che, in tesi, consente al contribuente di contestare in sede giudiziale la spettanza del tributo, contestazione che, peraltro, non è stata svolta.

7. Il settimo motivo è infondato, in quanto l’onere della prova della sussistenza dei requisiti di certezza, determinabilità ed inerenza delle componenti negative di reddito in un determinato esercizio sociale spetta al contribuente (Cass., Sez.

V, 6 luglio 2021, n. 19166; Cass., Sez.

V, 6 giugno 2019, n. 15320).

8. L’ottavo e il nono motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur denunciando formalmente le norme in tema di inerenza dei costi, F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così facendo il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez.

VI, 4 luglio 2017, n. 8758; Cass., Sez.

I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez.

I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez.

I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez.

V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315).

Né è consentito l’esame di alcun fatto storico omesso, stante il principio della «doppia conforme».

9. Il decimo motivo è inammissibile, per non avere il ricorrente trascritto gli atti notificati e le relative relate.

Nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto processuale e ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali; tuttavia, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass., Sez.

V, 11 maggio 2021, n. 12385; Cass., Sez.

III, 3 novembre 2020, n. 24258; Cass. Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34469).

Pertanto, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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V, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez.

V, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez.

Lav., 29 agosto 2005, n. 17424).

10. Il ricorso va pertanto rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 7.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, in data 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28935/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F. 0081654000664), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE– ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente – F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 28935/2017 Numero sezionale 1644/2022 Numero di raccolta generale 19203/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 1440/06/17 depositata in data 12 aprile 2017 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 5 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2008, con il quale si recuperavano IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. L’atto impositivo derivava dall’omessa ottemperanza della società contribuente alle somme dovute in forza del condono di cui all’art. 9 l. 27 dicembre 2002, n. 289 2. La CTP di Ragusa ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 12 aprile 2017, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha osservato il giudice di appello che l’atto impositivo fosse stato sottoscritto da funzionario dell’Ufficio controlli delegato dal Direttore, ritenendo che l’assenza della qualifica dirigenziale in capo al delegante. Ha ritenuto, poi, il giudice di appello non necessario alcun preventivo PVC, non essendo stato eseguito alcun accesso presso la sede dell’impresa. Ha, poi, ritenuto l’atto correttamente motivato e ha confermato nel merito l’accertamento. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a dieci motivi; resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e mancata applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 17 d. lgs. 30 maggio 2001, n. 165, degli artt. 5 e 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, degli art. 3 e 26 l. 7 agosto 1990, n. 241, deducendo l’erroneità della F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 28935/2017 Numero sezionale 1644/2022 Numero di raccolta generale 19203/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente la delega, nonché l’erroneità della sentenza nell’avere ritenuto irrilevante l’assenza di qualifica dirigenziale del soggetto che avesse sottoscritto l’atto. Deduce, inoltre, la nullità della delega in quanto non conteneva le generalità del delegato. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e mancata applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241, per avere il giudice di appello ritenuto che l’atto impositivo fosse stato sottoscritto fornito di poteri, ritenendo che la qualifica dirigenziale costituisca presupposto di legittimità dell’atto in virtù di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza del 17 marzo 2015, n. 37. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e omessa applicazione dell’art. 24 della l. 7 gennaio 1929, n. 24 e dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto nullo l’atto impugnato in assenza di preventiva contestazione del PVC. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., omessa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, nella parte in cui il giudice di appello non ha rilevato la nullità dell’atto impositivo in quanto notificato prima del decorso del termine dilatorio previsto dalla suddetta disposizione. Osserva, inoltre, che tale nullità ridonderebbe anche in materia IVA, dove il contraddittorio endoprocedimentale sarebbe garantito anche dalla disciplina eurounitaria. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., mancata applicazione degli artt. 5, 5-bis d. lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto nullo l’atto impositivo per omesso F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 28935/2017 Numero sezionale 1644/2022 Numero di raccolta generale 19203/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 preventivo invito a comparire, nonché per non avere consentito al contribuente di usufruire del pagamento ridotto ai fini delle sanzioni. 1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ – omesso esame di fatto storico, oggetto di discussione tra le parti, relativo all’inesistenza del debito da condono a termini della l. 27 dicembre 2002, n. 289, «illegittimità nella iscrizione nelle liste di controllo» di cui all’art. 2 d. l. 13 agosto 2011, n. 138. Il contribuente osserva che la controversia scaturisce dall’iscrizione a ruolo di una somma a titolo di IVA per avere il contribuente aderito al condono tombale di cui all’art. 9 l. n. 289/2002, successivamente dichiarato in contrasto con la disciplina eurounitaria dalla Corte di Giustizia (sentenza del 17 luglio 2008, C-132/06), per cui la CTR non avrebbe tenuto conto del fatto che – a seguito dell’invalidità della disciplina condonistica, l’atto impositivo si sarebbe dovuto annullare in autotutela. 1.7. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice di appello addossato illegittimamente a carico del contribuente l’onere di provare l’inerenza del costo. Osserva il ricorrente che il disconoscimento dell’inerenza del costo è a carico dell’Ufficio, vieppiù ove l’atto impositivo faccia seguito all’invio di un questionario, al quale il contribuente ha prontamente risposto. Deduce il ricorrente che la violazione delle regole di distribuzione dell’onere della prova riguarderebbe tutte le tre riprese dell’Ufficio (finanziamento, soci, debiti verso fornitori e prestazioni di servizi). 1.8. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa interpretazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non inerente il costo relativo alla F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 28935/2017 Numero sezionale 1644/2022 Numero di raccolta generale 19203/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 nota spese di [OSCURATO:PERSONA] in quanto fondata su documentazione non idonea, osservando che la nota spese costituisca documento sufficiente. 1.9. Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e omessa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., osservando che – con riferimento alla ripresa di cui al superiore motivo – l’Ufficio non avrebbe contestato i costi di cui alla nota spese indicata al superiore motivo. 1.10. Con il decimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l. 20 novembre 1982, n. 890 e dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente notificato l’atto impositivo. Osserva il ricorrente che la notificazione non sarebbe stata effettuata da un messo notificatore (tale sig. [OSCURATO:PERSONA]) autorizzato dall’Ufficio e che nella specie mancherebbe la relata di notifica e di un sigillo sul plico, con conseguente assenza di conformità tra originale e atto notificato. Ritiene, in ogni caso, inesistente la notificazione ai fini della disapplicazione della giurisprudenza in materia di sanatoria di cui all’art. 156 cod. proc. civ. 2. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati. In primo luogo, è inammissibile il primo motivo nella parte in cui deduce l’insussistenza della delega in favore del funzionario sottoscrittore, posto che il giudice di appello ha accertato in fatto tale circostanza («è stato prodotto in giudizio l’atto dispositivo n. 126/2013, in seno al quale il Direttore ha rilasciat[o] delega al capo dell’Ufficio controlli»). Il ricorrente intende giungere un diverso accertamento in fatto, cosa che gli è preclusa con il vizio di violazione di legge e, quanto al motivo di cui all’art. 360, primo F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 28935/2017 Numero sezionale 1644/2022 Numero di raccolta generale 19203/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 comma, n. 5, cod. proc. civ., dall’applicazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ. (cd. principio della «doppia conforme»). 3. Infondati sono, invece, i primi due motivi quanto alla necessità della qualifica dirigenziale del sottoscrittore dell’atto impositivo, essendo ferma questa Corte nel ritenere che l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente (Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2019, n. 32172; Cass., Sez. V, 9 novembre 2015, n. 22800), essendo sufficiente la mera delega del dirigente (Cass., Sez. V, 30 settembre 2019, n. 24271). Ne consegue che la mancata sottoscrizione di un funzionario di carriera direttiva non comporta alcuna nullità dell’atto impositivo. 4. Il terzo e il quarto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212 in caso di tributi non armonizzati opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti «a tavolino», come nella specie, atteso che la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass., Sez. V, 14 marzo 2022, n. 8223; Cass., Sez. V, 7 dicembre 2021, n. 38949; Cass., F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 28935/2017 Numero sezionale 1644/2022 Numero di raccolta generale 19203/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2017; n. 24636; Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823). Quanto, invece, ai tributi armonizzati l’invalidità dell’atto per omesso contraddittorio endoprocedimentale consegue all’assolvimento da parte del contribuente all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823). Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato che non vi è stato alcun accesso, per cui non era necessario alcun invio di PVC, così come non si rendeva conseguentemente necessario alcun termine dilatorio. Quanto all’IVA, il ricorrente non ha esposto quali sarebbero state le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede amministrativa. La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suddetti principi. 5. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto – in disparte dall’inammissibilità del motivo per difetto di specificità - la questione dedotta dal ricorrente non trova traccia nella sentenza impugnata, né il ricorrente ha trascritto gli atti del procedimento di merito – richiamati solo genericamente – al fine di provare l’avvenuta trattazione nei due gradi del merito. 6. Il sesto motivo è infondato. L'incompatibilità del condono previsto dall’art. 9 l. n. 289/2002 con l'ordinamento eurounitario in materia di tributi armonizzati, per contrasto con gli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE, nonché con l'art. 10 del Trattato della Comunità Europea, espressamente affermata dalla Corte di Giustizia nella sentenza 17 luglio 12 2008, C-132/06, condono al quale ha aderito il contribuente, comporta la riespansione dei poteri di accertamento dell'Ufficio ai fini dell’accertamento della maggiore imposta dovuta (Cass., Sez. V, 4 maggio 2021, n. 11598), ma non può ridondare a svantaggio dell’Ufficio stesso e a favore del F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 28935/2017 Numero sezionale 1644/2022 Numero di raccolta generale 19203/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 contribuente, nella misura in cui impone all’Ufficio di recuperare i crediti che, nella ridotta misura indicata dal condono, risultino determinati, essendosi la Corte di Giustizia limitata a ritenere che la rinuncia all’accertamento della maggiore IVA dovuta contrasti con il principio di neutralità dell’imposta e favorisce i contribuenti colpevoli di frodi (Corte di Giustizia, C.132/06, cit., punti 44-47). Se, difatti, si ritenesse che il contrasto tra gli artt. 8 e 9 l. n. 289/2002 e la disciplina eurounitaria dovuto alla rinuncia all’accertamento IVA da parte dello Stato italiano comporti la rinuncia anche al «modesto» importo richiesto al contribuente oggetto di condono rispetto a quanto originariamente dovuto (Corte di Giustizia, cit., punto 52), si andrebbe in insanabile contrasto con la stessa sentenza del giudice eurounitario invocata dal ricorrente, che ha ritenuto che non potesse impedirsi il recupero della maggiore IVA dovuta, essendone ostativa la preventiva rinuncia all’accertamento prevista dal legislatore nazionale. Deve, pertanto, ritenersi che il venir meno della compatibilità eurounitaria del condono non impedisca la richiesta di pagamento delle somme dichiarate ma, al contrario, può giustificare una maggiore pretesa dell'Ufficio anche per le frazioni di imposta che erano rimaste escluse in forza del condono che, in tesi, consente al contribuente di contestare in sede giudiziale la spettanza del tributo, contestazione che, peraltro, non è stata svolta. 7. Il settimo motivo è infondato, in quanto l’onere della prova della sussistenza dei requisiti di certezza, determinabilità ed inerenza delle componenti negative di reddito in un determinato esercizio sociale spetta al contribuente (Cass., Sez. V, 6 luglio 2021, n. 19166; Cass., Sez. V, 6 giugno 2019, n. 15320). 8. L’ottavo e il nono motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur denunciando formalmente le norme in tema di inerenza dei costi, F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 28935/2017 Numero sezionale 1644/2022 Numero di raccolta generale 19203/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito, a ritenere insufficiente la nota spese prodotta ai fini della prova della sussistenza del suddetto costo. Così facendo il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758; Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315). Né è consentito l’esame di alcun fatto storico omesso, stante il principio della «doppia conforme». 9. Il decimo motivo è inammissibile, per non avere il ricorrente trascritto gli atti notificati e le relative relate. Nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto processuale e ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali; tuttavia, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass., Sez. V, 11 maggio 2021, n. 12385; Cass., Sez. III, 3 novembre 2020, n. 24258; Cass. Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34469). Pertanto, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 28935/2017 Numero sezionale 1644/2022 Numero di raccolta generale 19203/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424). 10. Il ricorso va pertanto rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 7.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0
Sentenza Cassazione n. 19203/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris