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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 06641/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Roma che li condannava alla pena di anni uno di reclusione ed euro 140,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110,56, 624 e 625 n. 4 e-8 bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata).

I Giudici di appello hanno offerto una motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitando le ragioni del loro convincimento e facendo applicazione dei corretti criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.

Per altro in primo grado la sentenza dava atto, ai fini della dosimetria della pena, della 'modalità insidiosa' utilizzata per la commissione del delitto, argomento con il quale lo stesso motivo di appello non si confronta, determinando una genetica inammissibilità della doglianza, rilevabile anche in questa Sede.

Per altro, la valutazione degli elementi necessari ai fini della corretta dosimetria della pena deve estendersi alla motivazione nella sua complessità, quindi anche con riferimento ai passaggi motivazionali in relazione al diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, in virtù della personalità degli imputati, dediti alla commissione di reati della stessa tipologia; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devessere dichiarat‘ inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibil‘ i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2026 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Roma che li condannava alla pena di anni uno di reclusione ed euro 140,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110,56, 624 e 625 n. 4 e-8 bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata). I Giudici di appello hanno offerto una motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitando le ragioni del loro convincimento e facendo applicazione dei corretti criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. Per altro in primo grado la sentenza dava atto, ai fini della dosimetria della pena, della 'modalità insidiosa' utilizzata per la commissione del delitto, argomento con il quale lo stesso motivo di appello non si confronta, determinando una genetica inammissibilità della doglianza, rilevabile anche in questa Sede. Per altro, la valutazione degli elementi necessari ai fini della corretta dosimetria della pena deve estendersi alla motivazione nella sua complessità, quindi anche con riferimento ai passaggi motivazionali in relazione al diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, in virtù della personalità degli imputati, dediti alla commissione di reati della stessa tipologia; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devessere dichiarat‘ inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibil‘ i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 I
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