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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17792/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita di tutti i ricorsi. udito il difensore della parte civile, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato e ha depositato conclusioni e nota spese alle quali si riporta.

Uditi, altresì, i difensori degli imputati: - l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso. - l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Venezia con cui, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Belluno il 14.2.2018: - si è dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli ai capi 3 e 4 (aventi ad oggetto contestazioni di mancata richiesta di autofallimento, nonché di dissimulazione del dissesto e ricorso abusivo al credito), estinti per prescrizione, rideterminando la pena inflittagli in anni quattro e mesi sette di reclusione, in relazione ai reati residui di bancarotta fraudolenta; - è stata assolta [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lei ascritti con formula "perché il fatto non costituisce reato", revocando nei suoi confronti le statuizioni civili; - è stata ridotta la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli di [OSCURATO:PERSONA], in anni due di reclusione, con pena sospesa e non menzione, in ordine ai reati di concorso in bancarotta fraudolenta.

La citata sentenza ha confermata, altresì, la condanna di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], per il concorso nei reati di bancarotta fraudolenta.

E' stata ridotta per tutti gli imputati condannati la durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma,

I. fall., in misura pari a quella delle rispettive pene principali.

In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono state, altresì, revocate le statuizioni civili disposte in favore del fallimento, nonché - per tutti - sono state revocate le statuizioni civili disposte in favore di [OSCURATO:SOCIETA].

I reati attengono al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., operante nel settore edilizio, fallimento dichiarato il 30.11.2011 dal Tribunale di Belluno, società della quale [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato come amministratore di fatto (mentre Marano era stato inserito nella compagine sociale come mero prestanome, privo di qualsiasi competenza).

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] - in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale si è proceduto separatamente, e quale socio accomandatario sino al 30.12.2010 ed amministratore di fatto della fallita (insieme al fratello) - ha ceduto beni mobili ed immobili per un valore complessivo di 3.120.444,81 euro in favore di società facenti capo a parenti o altri soggetti, prevedendo l'accollo dei debiti societari in capo alle società acquirenti (mutui ipotecari, debiti verso fornitori), senza provvedere alla liberatoria della società venditrice poi fallita, né saldando il debito e neppure corrispondendo i pattuiti pagamenti, privando così la società fallita dei suoi beni in cambio di meri crediti verso società quasi tutte costituite allo scopo di "svuotare" quella madre, non dotate di stabilità patrimoniale e in danno anche dei creditori che non vedevano saldati i propri diritti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figli di [OSCURATO:PERSONA]), nonchè [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA] e madre dei due coimputati), insieme agli altri coimputati assolti, sono stati condannati per aver concorso nei reati di depauperamento della fallita, quali amministratori delle società create appositamente per riceverne le risorse.

2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e 3ohnny [OSCURATO:SOCIETA], tramite distinti atti di impugnazione formulati dai difensori di fiducia.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è formulato secondo due direttrici di censure.

3.1. La prima eccezione deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, avuto riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato.

Richiamando la pronuncia n. 17819 del 2017 di questa Quinta Sezione Penale, il ricorso assume che la cessione di beni d'impresa contestata all'imputato non sarebbe provato che sia avvenuta in modo tale da depauperare il patrimonio sociale ed arricchire quello del soggetto alienante o di terzi, benchè vi fosse una condizione di difficoltà economica della società poi fallita, circostanza quest'ultima che non può determinare una forma di attribuzione mediante responsabilità oggettiva del reato di cui all'art. 216, comma primo, n. 1,

I. fall.

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a pericolo concreto e non presunto, sicchè il depauperamento deve essere valutato in tale prospettiva, ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa.

Anche dal punto di vista soggettivo, è necessario provare, per la sussistenza del reato in capo all'agente, che egli abbia avuto piena consapevolezza della situazione di difficoltà economica dell'impresa e dell'incidenza dell'atto distrattivo sulle pur legittime aspettative della massa dei creditori.

Ebbene, nel caso di specie, le sentenze di merito avrebbero ritenuto responsabile il ricorrente per i reati a lui ascritti, in forza di un criterio oggettivo illegittimo di attribuzione della responsabilità.

Non si sono, altresì, tenuti in conto gli effetti neutri, rispetto alla posizione dei creditori privilegiati dai mutui ipotecari, delle alienazioni immobiliari contestate come parte della condotta distrattiva: le loro garanzie rimangono immutate rispetto agli atti di cessione contestati come delitti di bancarotta, sicchè non vi sarebbe pericolo concretamente verificatosi ai loro danni mentre la loro vendita fallimentare, non avrebbe consentito un introito sufficiente, neppure per la soddisfazione delle aspettative dei medesimi creditori privilegiati, men che meno avrebbe consentito la formazione di un residuo per creditori diversi.

Anche la vendita dei beni strumentali della società fallita alla [OSCURATO:PERSONA] 3B s.r.l. sarebbe stata priva di rischio di depauperamento concreto del patrimonio sociale, se si considera che essa ha fruttato la somma di 100.000 euro, sia pur come credito, del tutto congrua, in cambio di beni deteriorabili, che avrebbero perso il loro valore aspettando il corso della vendita fallimentare.3.2.

Il secondo motivo di ricorso attinge le statuizioni civili della sentenza impugnata disposte in favore dell'arch.

Parcianello, a titolo personale, non essendovi prova del danno morale da lui subito per i mancati pagamenti delle sue prestazioni ed avendo, invece, il fallimento già raggiunto un accordo transattivo per quanto riguarda i compensi a lui dovuti.

4. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], tramite il medesimo difensore del padre, deducendo due motivi del tutto analoghi a quelli dell'impugnazione già esaminata al punto 3, visti dalla lente del concorrente extraneus nel reato, quale amministratore della società Ediltannbre s.r.I., costituita il 30.3.2010, acquirente di un immobile del valore di 280.000 euro, corrisposti per 218.000 euro mediante accollo di mutuo ipotecario.

Si aggiunge soltanto, agli argomenti già richiamati al primo motivo di censura del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la considerazione che dalla vendita del bene della fallita non è derivato alcun vantaggio all'extraneus ricorrente o alla sua società, neppure in relazione alla somma di 61.000 euro che l'acquirente avrebbe dovuto pagare al fallimento dopo l'intervenuta cancellazione dell'ipoteca per 225.000 euro su di esso insistente.

5. Infine, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo cinque ragioni difensive distinte.

5.1. La prima censura evidenzia il vizio di violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta afferente all'operazione di cessione immobiliare conclusa tra la società fallita e la Ediltambre s.r.I., di cui il ricorrente era socio (cfr. capo 2, punto B, dell'imputazione).

La difesa, sottolineando che il ricorrente non ha mai assunto ruoli di amministrazione di tale ultima società, rappresenta come - a suo giudizio - anche la Corte d'Appello sembri aver recepito tale ricostruzione dei fatti, limitando l'affermazione di responsabilità del ricorrente alla sola quota di contestazione nel reato di concorso in bancarotta fraudolenta avente ad oggetto la cessione di attrezzature di proprietà della fallita, per un valore di 300.000 euro, in favore della [OSCURATO:PERSONA] 3B s.r.l. di cui il ricorrente era socio alla pari ed amministratore unico (cfr. capo 2, punto C dell'imputazione di reato).

Qualora il Collegio non dovesse ritenere che la sentenza d'appello vada interpretata in tal senso, e cioè favorevolmente al ricorrente, si denunciano i vizi già richiamati, essendo evidente l'omissione di qualsiasi riferimento motivazionale che coinvolga il ricorrente nelle vicende di cui al capo d'imputazione 2-B nel provvedimento impugnato.

5.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione sempre al capo 2-B dell'imputazione, qualora non si acceda alla tesi difensiva secondo cui la Corte d'Appello ha ritenuto di limitare l'affermazione di responsabilità del ricorrente, al capo 2-C.

La difesa muove alla sentenza di primo grado le stesse obiezioni già contenute nell'atto di appello, con particolare riferimento all'inadeguatezza del canone di affermazione della responsabilità penale nei confronti del ricorrente, fatto coincidere, per detta imputazione (avente ad oggetto la cessione di un capannone da parte della fallita in favore della Ediltambre s.r.I.) con il ruolo formale di socio ricoperto dal ricorrente, senza individuare alcuna condotta materiale e concreta da cui desumere una sua partecipazione consapevole all'operazione ritenuta distrattiva.

5.3. Il terzo motivo di ricorso censura violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione ancora al capo 2-B, per il quale non potrebbe ipotizzarsi con fondatezza neppure la natura fraudolentemente distrattiva dell'operazione immobiliare conclusa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. - cedente - e la Ediltambre cessionaria (di cui era amministratore il fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]), con al centro l'acquisto di un capannone industriale gravato da ipoteca, a fronte del corrispettivo dell'accollo del mutuo assistito dall'ipoteca stessa da parte della società acquirente, senza liberazione del venditore-debitore.

La tesi difensiva è che una simile operazione economica, lungi dal depauperare il patrimonio della società fallita, lo ha, invece, ampliato di un nuovo debitore, l'acquirente, che è un ulteriore soggetto dal quale poter pretendere il soddisfacimento delle proprie pretese, procurando così un vantaggio al patrimonio della fallita ed ai creditori di essa.

5.4. Un quarto argomento dell'atto di impugnazione è incentrato sul vizio di violazione di legge e su quello del difetto di motivazione manifestamente illogica in relazione all'individuazione, dal punto di vista oggettivo, di una condotta distrattiva fraudolenta nella cessione di attrezzature da parte della fallita in favore della [OSCURATO:PERSONA] 3B, e cioè l'unico capo di imputazione che - secondo la difesa - residuerebbe a carico del ricorrente.

La tesi difensiva è che, da tale operazione, non sia scaturito alcun pericolo o pregiudizio per i creditori della fallita, poiché da essa sarebbe derivata la somma corrispondente alla vendita, sebbene in rate, complessivamente pari a 300.000 euro e giudicata congrua dal curatore ("se non addirittura superiore al valore effettivo dei macchinari"); in ogni caso, si è aggiunto un nuovo debitore ai creditori della fallita.

Anche la causale del tutto lecita della vendita sarebbe stata resa nota nel giudizio di impugnazione: [OSCURATO:PERSONA] voleva avviare una propria attività dedita alle asfaltature, scavi e movimento terra, della quale il padre [OSCURATO:PERSONA] non voleva più occuparsi con la sua società, e per questo aveva venduto all'impresa del figlio i beni strumentali relativi; tale impresa, sottolinea il ricorrente, era ed è sana ed attiva.

5.5. Infine, un quinto motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in relazione all'accertamento della prova del dolo del reato di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva, che viene agganciato - nell'ottica della consapevolezza della ipotizzata natura distrattiva delle operazioni - al mero legame familiare tra il dominus della fallita, padre dei ricorrenti, ed i tre fratelli [OSCURATO:SOCIETA]: non è da tale circostanza che si può affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che i figli dell'imputato principale del processo fossero a conoscenza della situazione di difficoltà economica in cui versava la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], un'altra delle ragioni di individuazione del dolo del reato in capo al ricorrente si mostra illogica e contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie: la Corte d'Appello ha ritenuto che i coimputati, gestori e amministratori, delle società alle quali la fallita aveva venduto parti del suo patrimonio, e cioè i figli di [OSCURATO:PERSONA], fossero sicuramente consapevoli degli intenti fraudolenti del padre, anche considerando la nomina di un soggetto totalmente inadeguato ad amministratore formale della [OSCURATO:SOCIETA]., chiaro "indicatore" di detta volontà.

Tuttavia, la difesa sottolinea che, per quanto concerne il ricorrente, mentre le cessioni di beni strumentali in favore della società "[OSCURATO:PERSONA] 3B" si collocano temporalmente nel periodo giugno/luglio 2010, la nomina dell'amministratore "testa di legno", che avrebbe dovuto essere sintomo della sua consapevolezza di concorrere al reato attraverso la stipula del contratto di cessione, era avvenuta soltanto nel dicembre di quello stesso anno, con evidente impossibilità di ricostruire la prova dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente nei termini descritti in sentenza.

Anche il contesto familiare di riferimento della prova, evocato dal provvedimento impugnato, si scontra con il dato di fatto, accertato in giudizio, dei pessimi rapporti esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio Johnny (così come anche la richiamata congruità del prezzo dei beni venduti costituisce ulteriore smentita alla tesi accusatoria della consapevolezza della fraudolenza da parte del ricorrente).

Infine, il ricorrente evidenzia l'illogicità e la contraddittorietà delle argomentazioni che hanno sorretto l'assoluzione della cugina, [OSCURATO:PERSONA] (figlia del fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], coimputato la cui posizione è stata definitiva separatamente), rispetto alle condanne sua e di suo fratello [OSCURATO:PERSONA]: solo per la coimputata, infatti, si è fatto notare che l'oggettiva complessità della strategia distrattiva elaborata dallo stratega dei delitti, indicato in [OSCURATO:PERSONA], potesse deporre nel senso di escludere una sua piena consapevolezza di ciò che stava accadendo tramite le cessioni di parti del patrimonio sociale.

Neppure sarebbe logico - secondo la difesa - ancorare tale diversità di conclusioni al ruolo formale di amministratori delle società coinvolte, rivestito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla cugina.

Del resto, osserva il ricorso, lo stesso curatore, sentito in dibattimento, ha inequivocabilmente manifestato dubbi sulla consapevolezza, da parte dei "giovani" [OSCURATO:SOCIETA], del disegno criminoso più ampio architettato dal padre e zio.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato.

2. Prendendo l'avvio dall'esame dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risalta con immediata evidenza l'infondatezza manifesta delle ragioni di doglianza dedotte, sostanzialmente identiche, se non fosse per la prospettiva difensiva necessariamente collegata alle differenti posizioni dei concorrenti nel reato, l'uno autore diretto della bancarotta fraudolenta, in quanto amministratore della società fallita; l'altro, complice extraneus, coinvolto perché consapevolmente partecipe di una delle azioni distrattive, quella riferita alla cessione dell'immobile del valore di 280.000 euro alla società Ediltambre di cui era amministratore.

I ricorsi sono anche reiterativi delle precedenti doglianze già svolte in appello.

2.1. Quanto ai motivi dei due ricorsi che hanno ad oggetto l'insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si coglie immediatamente l'erroneità della prospettiva difensiva: la bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato di pericolo, sicchè qualunque condotta che determini un depauperamento del patrimonio dell'impresa o che sia anche solo potenzialmente idonea a porre in pericolo, seppur concreto, le ragioni dei creditori configura un atto distrattivo, poiché al centro dell'obiettivo di tutela penale del delitto di cui all'art. 216, comma primo, n. 1,

I. fall. si colloca il diritto di creditori alla conservazione della garanzia sui loro crediti, garanzia che coincide con il patrimonio dell'impresa.

La bancarotta fraudolenta prefallimentare, che si ipotizza nel caso di specie, costituisce, in particolare, un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, n. 50081 del 14/9/2017, Zazzini, Rv. 271437; Sez. 5, n. 17819 del 24/3/2017, Palitta, Rv. 269562).

Orbene, la pattuizione di cessione di immobili della fallita in favore in favore delle società acquirenti, costituite nell'immediatezza delle cessioni e con una composizione sociale di familiari e/o professionisti di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], mediante accollo cumulativo anziché liberatorio della fallita del mutuo concesso dalle banche e senza corrispettivo di danaro, è stata correttamente ritenuta di natura distrattiva dalla Corte d'Appello, analogamente alla sentenza di primo grado.

La giurisprudenza di legittimità ha già evidenziato, infatti, che l'accollo non liberatorio costituisce una modalità di pagamento corrispettivo per la vendita di beni della società fallita idoneo a celare vere e proprie distrazioni del patrimonio sociale, poiché, a fronte del distacco di una componente attiva del suo patrimonio, la fallita conferente non viene definitivamente sollevata dalle passività (cfr. Sez. 5, n. 48061 del 2/10/2019, Rossi, Rv. 278313).

Per questo, il Collegio — anche nella fattispecie in esame - ribadisce il principio secondo cui è idonea ad integrare un'ipotesi di bancarotta per distrazione la cessione di beni gravati da ipoteca senza corrispettivo in denaro, ma solo mediante accollo cumulativo da parte dell'acquirente del mutuo concesso per l'acquisto degli stessi, accollo che non libera il debitore (Sez. 5, n. 20807 del 5/3/2018, Esposito, Rv. 273032; in motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso di specie, le cessioni in tal modo attuate hanno determinato una "perdita secca" per la società fallita che si è privata di propri beni, mantenendo l'intero debito ad essi relativo.

Vedi anche Sez. 5, n. 55409 del 15/9/2017, Zerlottin, Rv. 271876).

Sempre con riguardo ad ipotesi di accollo non liberatorio, infatti, si è chiarito in via generale come, in tema di bancarotta fraudolenta, al fine di individuare la finalità distrattiva perseguita dagli agenti, anche l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento (nel caso di specie nel diritto d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.), può costituire uno strumento di frode per pregiudicare o frodare le ragioni dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio (Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, lezzi, Rv. 279089, in una fattispecie in cui risultava realizzata la cessione di un ramo di azienda in stato prefallimentare, comprensivo della cessione dei crediti, prevedendo quale corrispettivo il solo accollo non liberatorio dei debiti che, per le modalità con cui era stata realizzata, aveva consentito alla cessionaria di riscuotere subito tutti i crediti, senza però pagare i debiti ed in tal modo aveva depauperato definitivamente il patrimonio della cedente).

Nel caso di specie, peraltro, anche il piano di rientro dal debito costituisce un indicatore della fraudolenza dell'operazione di cessione, poichè sono state previste rate di modesto importo, con saldo solo al verificarsi della condizione, praticamente impossibile, della cancellazione dell'ipoteca gravante sul bene compravenduto; perciò, di fatto, alla società cedente, poi fallita, rimaneva, in cambio del bene, un credito nei confronti di società scarsamente solvibili (come evidenziato in sentenza richiamando la relazione ex art. 33 I fall.).

In tale ottica, è irrilevante il fatto che, con una valutazione ex post, non sovrapponibile alla verifica di un pericolo concreto, i ricorrenti rappresentino come non si sarebbe prodotto alcun rischio di perdita del patrimonio sociale per i creditori privilegiati, "protetti" dalla garanzia ipotecaria e dal doppio accollo, e neppure per i creditori diversi, per i quali comunque la ricchezza patrimoniale sarebbe stata incapiente, al netto del bene immobile destinato al creditore ipotecario, a prescindere dalla cessione.Invero, tali valutazioni sono estemporanee e non tengono conto che la prospettiva del pericolo concreto deve essere verificata con giudizio "ex ante": in quest'ottica, è innegabile la potenzialità effettiva di depauperamento del patrimonio posto a garanzia dei creditori - di "tutti" i creditori - dalla condotta posta in essere dai ricorrenti.

Del tutto fuori fuoco è, poi, il motivo dedicato a contestare il dolo del reato, che, come noto, non richiede la consapevolezza del rischio creato ai creditori (né tanto meno lo scopo di recare loro pregiudizio) o della situazione di insolvenza dell'impresa, ma ha natura generica, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 21/3/2016, Passarelli, Rv. 266805).

Anche il dolo dell'extraneus - qualifica, quest'ultima, attribuita al co-ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - non ha un fuoco diverso e consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156-02). [OSCURATO:SOCIETA], significativi sono gli indici di fraudolenza (nella prospettiva di Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763) che depongono nel senso della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ad entrambi i ricorrenti; tra essi, anzitutto, la costituzione delle società cessionarie proprio in concomitanza con le cessioni dei beni immobili tramite accollo non liberatorio e la natura delle compagini sociali di nuova costituzione, prive di garanzie patrimoniale e facenti capo a soggetti strettamente collegati a [OSCURATO:PERSONA], per legami familiari (come il coimputato [OSCURATO:PERSONA]) o professionali; deve tenersi in conto, altresì, l'assenza di qualsiasi effettivo tentativo di risanamento della società fallenda.

Per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], poi, deve mettersi in risalto che egli è diventato amministratore di Ediltambre - la società acquirente dell'immobile di cui al capo 2B - in data 17.6.2010, e cioè poco prima della sottoscrizione, da parte sua, del contratto di compravendita immobiliare incriminato, il 30.12.2010, con piena consapevolezza dei suoi macroscopici dettagli "sospetti": l'acquisto era stato effettuato dalla società predetta praticamente senza esborso di danaro, condizione altamente indicativa di fraudolenza, visto il noto stato di crisi di liquidità della società, poi fallita e cedente, e il carattere pregiudizievole, nei suoi confronti, dell'operazione di cessione predetta.

2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la sentenza spiega dettagliatamente perché la parte civile in favore della quale si contesta la condanna al risarcimento aveva patito danni propri: l'architetto Parcianiello si è costituito in giudizio per ottenere anche il ristoro dal danno morale patito nella vicenda.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato.

3.1. I primi tre motivi sono inammissibili perché dubitativi quanto al proprio presupposto fondamentale: il ricorrente è stato o meno condannato per il delitto di cui al capo 2B cui si riferiscono? Il ricorrente ne dubita ed effettivamente, dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 16) e da quella di primo grado, sembra emergere una responsabilità di ciascuno dei due coimputati complici di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla società precipuamente amministrata (capo 2 B per [OSCURATO:PERSONA]; capo 2 C per Johnny); sia per [OSCURATO:PERSONA] che per [OSCURATO:PERSONA], peraltro, la pena non è stata determinata calcolando la cd. continuazione fallimentare, secondo lo schema della peculiare aggravante prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1,

I. fall., a riprova dell'unica contestazione, rispettivamente e separatamente nei confronti di ciascuno ritenuta sussistente, a dispetto dell'imputazione.

La soluzione delle questioni proposte nei richiamati motivi, pertanto, è assorbita dalle considerazioni suddette ed irrilevante.

3.2. Merita di essere approfondito il motivo riferito al capo 2 C, relativamente alla bancarotta fraudolenta documentale per la cessione di macchinari ed attrezzature dell'azienda di [OSCURATO:PERSONA] alla nuova impresa, creata "ad hoc" poco prima, con amministratore il figlio Johnny, e cioè la [OSCURATO:PERSONA] 2B s.r.I., a condizioni contrattuali svantaggiose e pregiudizievoli per la cedente, poi fallita, con anomala dilazione del prezzo di acquisto protratta per quattro anni, che, sostanzialmente, rendeva l'acquisto compiuto dalla società del ricorrente privo di esborso finanziario.

Il motivo di ricorso contesta la natura anomala di tale pattuizione contrattuale, ma la Corte d'Appello aveva già messo in risalto come non potesse essere considerata una prassi commerciale ordinaria quella di concedere così lunghe dilatazioni del pagamento del prezzo, né tantonneno corrispondente alle condizioni di crisi economica in cui si trovava la cedente, che - viceversa - avrebbe avuto bisogno di liquidità.

Ebbene, anche in questo caso la finalità fraudolenta e distrattiva è stata motivata adeguatamente (essendo di immediata evidenza la oggettiva condizione del depauperamento): perdita della capacità produttiva immediata, per via della privazione dei macchinari all'azienda in crisi; dilazione irragionevole del prezzo da pagarsi per detti macchinari; infine, sintomatica contestazione di vizi nelle attrezzature, che il ricorrente conosceva invece benissimo, per avervi lavorato direttamente quando erano di proprietà dell'azienda del padre [OSCURATO:PERSONA], e che aveva valutato in buono stato al momento dell'acquisto.

Invero, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (Sez. 5, n. 34464 del 14/5/2018, Innocenti, Rv. 273644; Sez. 5, n. 17965 del 22/1/2013, Varacalli, Rv. 255501).Né il pagamento futuro che avrebbe potuto costituire un congruo prezzo può in astratto ritenersi idoneo ad escludere l'oggettività del reato, poiché l'anomala dilazione di esso, fuori da ogni logica commerciale, rende evidente le conseguenze di fatto depauperative dell'operazione.

3.3. Infine, è infondato anche l'ultimo motivo di ricorso, dedicato a contestare la sussistenza del dolo del reato di cui al capo 2 C. Invero, pur se alcuni passaggi di contesto della sentenza impugnata sembrano puntare a costruire un dolo "automaticamente" derivante dalla posizione di amministratore della società beneficiaria della vendita ritenuta distrattiva, in realtà, i giudici di secondo grado deducono da altri fattori l'attribuzione soggettiva della condotta distrattiva: tra questi, l'artata, dilatoria contestazione dello stato dei beni acquistati, per evitare di pagare del tutto il prezzo dei macchinari e delle attrezzature, acquistati sostanzialmente "gratis"; il tempo di realizzazione dell'operazione: quando oramai la società cedente stava per fallire, con acquisto ad un prezzo inferiore al loro valore (che la sentenza impugnata definisce addirittura "vile"); il legame familiare e strettissimo anche dal punto di vista professionale con il padre e la sua società poi fallita, che assurge al ruolo di "indicatore" di fraudolenza della condotta; il tempo di costituzione della società acquirente, subito antecedente alla cessione; la stipula di tre contratti di affitto di azienda, al fine di trasferire l'attività della fallita in capo alla società "nuova nata" ed affittuaria.

In tale contesto, il logoramento e la distanza personale tra padre e figlio, cui si appella il ricorrente, non possono avere valenza determinante in chiave difensiva, tanto più che una testimone (Prest) li colloca a distanza di un anno dalla cessione dei beni aziendali oggetto di bancarotta patrimoniale.

Infine, non può essere ritenuto incoerente e contraddittorio il giudizio di assoluzione nei confronti della cugina del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la quale obiettivamente si è rivelata aver avuto un ruolo meramente esecutivo del volere dello zio [OSCURATO:PERSONA], vero artefice del meccanismo fraudolento, ed in relazione alla quale la prova del dolo del reato non ha superato la verifica del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Peraltro, la posizione di prinnazia societaria e gestionale di [OSCURATO:PERSONA] non esclude la responsabilità dei suoi due figli, in relazione ai quali sono emersi elementi sicuri di consapevolezza e collaborazione criminosa, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro

3.000.4.1. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

4.2. Tutti i ricorrenti, infine, devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Parcianiello, nella misura che si ritiene congrua di euro 3510 oltre accessori di legge, da corrispondersi in solido P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna tutti i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita di tutti i ricorsi. udito il difensore della parte civile, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato e ha depositato conclusioni e nota spese alle quali si riporta. Uditi, altresì, i difensori degli imputati: - l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso. - l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Venezia con cui, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Belluno il 14.2.2018: - si è dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli ai capi 3 e 4 (aventi ad oggetto contestazioni di mancata richiesta di autofallimento, nonché di dissimulazione del dissesto e ricorso abusivo al credito), estinti per prescrizione, rideterminando la pena inflittagli in anni quattro e mesi sette di reclusione, in relazione ai reati residui di bancarotta fraudolenta; - è stata assolta [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lei ascritti con formula "perché il fatto non costituisce reato", revocando nei suoi confronti le statuizioni civili; - è stata ridotta la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli di [OSCURATO:PERSONA], in anni due di reclusione, con pena sospesa e non menzione, in ordine ai reati di concorso in bancarotta fraudolenta. La citata sentenza ha confermata, altresì, la condanna di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], per il concorso nei reati di bancarotta fraudolenta. E' stata ridotta per tutti gli imputati condannati la durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, I. fall., in misura pari a quella delle rispettive pene principali. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono state, altresì, revocate le statuizioni civili disposte in favore del fallimento, nonché - per tutti - sono state revocate le statuizioni civili disposte in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. I reati attengono al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., operante nel settore edilizio, fallimento dichiarato il 30.11.2011 dal Tribunale di Belluno, società della quale [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato come amministratore di fatto (mentre Marano era stato inserito nella compagine sociale come mero prestanome, privo di qualsiasi competenza). Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] - in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale si è proceduto separatamente, e quale socio accomandatario sino al 30.12.2010 ed amministratore di fatto della fallita (insieme al fratello) - ha ceduto beni mobili ed immobili per un valore complessivo di 3.120.444,81 euro in favore di società facenti capo a parenti o altri soggetti, prevedendo l'accollo dei debiti societari in capo alle società acquirenti (mutui ipotecari, debiti verso fornitori), senza provvedere alla liberatoria della società venditrice poi fallita, né saldando il debito e neppure corrispondendo i pattuiti pagamenti, privando così la società fallita dei suoi beni in cambio di meri crediti verso società quasi tutte costituite allo scopo di "svuotare" quella madre, non dotate di stabilità patrimoniale e in danno anche dei creditori che non vedevano saldati i propri diritti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figli di [OSCURATO:PERSONA]), nonchè [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA] e madre dei due coimputati), insieme agli altri coimputati assolti, sono stati condannati per aver concorso nei reati di depauperamento della fallita, quali amministratori delle società create appositamente per riceverne le risorse. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e 3ohnny [OSCURATO:SOCIETA], tramite distinti atti di impugnazione formulati dai difensori di fiducia. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è formulato secondo due direttrici di censure. 3.1. La prima eccezione deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, avuto riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato. Richiamando la pronuncia n. 17819 del 2017 di questa Quinta Sezione Penale, il ricorso assume che la cessione di beni d'impresa contestata all'imputato non sarebbe provato che sia avvenuta in modo tale da depauperare il patrimonio sociale ed arricchire quello del soggetto alienante o di terzi, benchè vi fosse una condizione di difficoltà economica della società poi fallita, circostanza quest'ultima che non può determinare una forma di attribuzione mediante responsabilità oggettiva del reato di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, I. fall. Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a pericolo concreto e non presunto, sicchè il depauperamento deve essere valutato in tale prospettiva, ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa. Anche dal punto di vista soggettivo, è necessario provare, per la sussistenza del reato in capo all'agente, che egli abbia avuto piena consapevolezza della situazione di difficoltà economica dell'impresa e dell'incidenza dell'atto distrattivo sulle pur legittime aspettative della massa dei creditori. Ebbene, nel caso di specie, le sentenze di merito avrebbero ritenuto responsabile il ricorrente per i reati a lui ascritti, in forza di un criterio oggettivo illegittimo di attribuzione della responsabilità. Non si sono, altresì, tenuti in conto gli effetti neutri, rispetto alla posizione dei creditori privilegiati dai mutui ipotecari, delle alienazioni immobiliari contestate come parte della condotta distrattiva: le loro garanzie rimangono immutate rispetto agli atti di cessione contestati come delitti di bancarotta, sicchè non vi sarebbe pericolo concretamente verificatosi ai loro danni mentre la loro vendita fallimentare, non avrebbe consentito un introito sufficiente, neppure per la soddisfazione delle aspettative dei medesimi creditori privilegiati, men che meno avrebbe consentito la formazione di un residuo per creditori diversi. Anche la vendita dei beni strumentali della società fallita alla [OSCURATO:PERSONA] 3B s.r.l. sarebbe stata priva di rischio di depauperamento concreto del patrimonio sociale, se si considera che essa ha fruttato la somma di 100.000 euro, sia pur come credito, del tutto congrua, in cambio di beni deteriorabili, che avrebbero perso il loro valore aspettando il corso della vendita fallimentare.3.2. Il secondo motivo di ricorso attinge le statuizioni civili della sentenza impugnata disposte in favore dell'arch. Parcianello, a titolo personale, non essendovi prova del danno morale da lui subito per i mancati pagamenti delle sue prestazioni ed avendo, invece, il fallimento già raggiunto un accordo transattivo per quanto riguarda i compensi a lui dovuti. 4. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], tramite il medesimo difensore del padre, deducendo due motivi del tutto analoghi a quelli dell'impugnazione già esaminata al punto 3, visti dalla lente del concorrente extraneus nel reato, quale amministratore della società Ediltannbre s.r.I., costituita il 30.3.2010, acquirente di un immobile del valore di 280.000 euro, corrisposti per 218.000 euro mediante accollo di mutuo ipotecario. Si aggiunge soltanto, agli argomenti già richiamati al primo motivo di censura del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la considerazione che dalla vendita del bene della fallita non è derivato alcun vantaggio all'extraneus ricorrente o alla sua società, neppure in relazione alla somma di 61.000 euro che l'acquirente avrebbe dovuto pagare al fallimento dopo l'intervenuta cancellazione dell'ipoteca per 225.000 euro su di esso insistente. 5. Infine, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo cinque ragioni difensive distinte. 5.1. La prima censura evidenzia il vizio di violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta afferente all'operazione di cessione immobiliare conclusa tra la società fallita e la Ediltambre s.r.I., di cui il ricorrente era socio (cfr. capo 2, punto B, dell'imputazione). La difesa, sottolineando che il ricorrente non ha mai assunto ruoli di amministrazione di tale ultima società, rappresenta come - a suo giudizio - anche la Corte d'Appello sembri aver recepito tale ricostruzione dei fatti, limitando l'affermazione di responsabilità del ricorrente alla sola quota di contestazione nel reato di concorso in bancarotta fraudolenta avente ad oggetto la cessione di attrezzature di proprietà della fallita, per un valore di 300.000 euro, in favore della [OSCURATO:PERSONA] 3B s.r.l. di cui il ricorrente era socio alla pari ed amministratore unico (cfr. capo 2, punto C dell'imputazione di reato). Qualora il Collegio non dovesse ritenere che la sentenza d'appello vada interpretata in tal senso, e cioè favorevolmente al ricorrente, si denunciano i vizi già richiamati, essendo evidente l'omissione di qualsiasi riferimento motivazionale che coinvolga il ricorrente nelle vicende di cui al capo d'imputazione 2-B nel provvedimento impugnato. 5.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione sempre al capo 2-B dell'imputazione, qualora non si acceda alla tesi difensiva secondo cui la Corte d'Appello ha ritenuto di limitare l'affermazione di responsabilità del ricorrente, al capo 2-C. La difesa muove alla sentenza di primo grado le stesse obiezioni già contenute nell'atto di appello, con particolare riferimento all'inadeguatezza del canone di affermazione della responsabilità penale nei confronti del ricorrente, fatto coincidere, per detta imputazione (avente ad oggetto la cessione di un capannone da parte della fallita in favore della Ediltambre s.r.I.) con il ruolo formale di socio ricoperto dal ricorrente, senza individuare alcuna condotta materiale e concreta da cui desumere una sua partecipazione consapevole all'operazione ritenuta distrattiva. 5.3. Il terzo motivo di ricorso censura violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione ancora al capo 2-B, per il quale non potrebbe ipotizzarsi con fondatezza neppure la natura fraudolentemente distrattiva dell'operazione immobiliare conclusa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. - cedente - e la Ediltambre cessionaria (di cui era amministratore il fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]), con al centro l'acquisto di un capannone industriale gravato da ipoteca, a fronte del corrispettivo dell'accollo del mutuo assistito dall'ipoteca stessa da parte della società acquirente, senza liberazione del venditore-debitore. La tesi difensiva è che una simile operazione economica, lungi dal depauperare il patrimonio della società fallita, lo ha, invece, ampliato di un nuovo debitore, l'acquirente, che è un ulteriore soggetto dal quale poter pretendere il soddisfacimento delle proprie pretese, procurando così un vantaggio al patrimonio della fallita ed ai creditori di essa. 5.4. Un quarto argomento dell'atto di impugnazione è incentrato sul vizio di violazione di legge e su quello del difetto di motivazione manifestamente illogica in relazione all'individuazione, dal punto di vista oggettivo, di una condotta distrattiva fraudolenta nella cessione di attrezzature da parte della fallita in favore della [OSCURATO:PERSONA] 3B, e cioè l'unico capo di imputazione che - secondo la difesa - residuerebbe a carico del ricorrente. La tesi difensiva è che, da tale operazione, non sia scaturito alcun pericolo o pregiudizio per i creditori della fallita, poiché da essa sarebbe derivata la somma corrispondente alla vendita, sebbene in rate, complessivamente pari a 300.000 euro e giudicata congrua dal curatore ("se non addirittura superiore al valore effettivo dei macchinari"); in ogni caso, si è aggiunto un nuovo debitore ai creditori della fallita. Anche la causale del tutto lecita della vendita sarebbe stata resa nota nel giudizio di impugnazione: [OSCURATO:PERSONA] voleva avviare una propria attività dedita alle asfaltature, scavi e movimento terra, della quale il padre [OSCURATO:PERSONA] non voleva più occuparsi con la sua società, e per questo aveva venduto all'impresa del figlio i beni strumentali relativi; tale impresa, sottolinea il ricorrente, era ed è sana ed attiva. 5.5. Infine, un quinto motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in relazione all'accertamento della prova del dolo del reato di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva, che viene agganciato - nell'ottica della consapevolezza della ipotizzata natura distrattiva delle operazioni - al mero legame familiare tra il dominus della fallita, padre dei ricorrenti, ed i tre fratelli [OSCURATO:SOCIETA]: non è da tale circostanza che si può affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che i figli dell'imputato principale del processo fossero a conoscenza della situazione di difficoltà economica in cui versava la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], un'altra delle ragioni di individuazione del dolo del reato in capo al ricorrente si mostra illogica e contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie: la Corte d'Appello ha ritenuto che i coimputati, gestori e amministratori, delle società alle quali la fallita aveva venduto parti del suo patrimonio, e cioè i figli di [OSCURATO:PERSONA], fossero sicuramente consapevoli degli intenti fraudolenti del padre, anche considerando la nomina di un soggetto totalmente inadeguato ad amministratore formale della [OSCURATO:SOCIETA]., chiaro "indicatore" di detta volontà. Tuttavia, la difesa sottolinea che, per quanto concerne il ricorrente, mentre le cessioni di beni strumentali in favore della società "[OSCURATO:PERSONA] 3B" si collocano temporalmente nel periodo giugno/luglio 2010, la nomina dell'amministratore "testa di legno", che avrebbe dovuto essere sintomo della sua consapevolezza di concorrere al reato attraverso la stipula del contratto di cessione, era avvenuta soltanto nel dicembre di quello stesso anno, con evidente impossibilità di ricostruire la prova dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente nei termini descritti in sentenza. Anche il contesto familiare di riferimento della prova, evocato dal provvedimento impugnato, si scontra con il dato di fatto, accertato in giudizio, dei pessimi rapporti esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio Johnny (così come anche la richiamata congruità del prezzo dei beni venduti costituisce ulteriore smentita alla tesi accusatoria della consapevolezza della fraudolenza da parte del ricorrente). Infine, il ricorrente evidenzia l'illogicità e la contraddittorietà delle argomentazioni che hanno sorretto l'assoluzione della cugina, [OSCURATO:PERSONA] (figlia del fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], coimputato la cui posizione è stata definitiva separatamente), rispetto alle condanne sua e di suo fratello [OSCURATO:PERSONA]: solo per la coimputata, infatti, si è fatto notare che l'oggettiva complessità della strategia distrattiva elaborata dallo stratega dei delitti, indicato in [OSCURATO:PERSONA], potesse deporre nel senso di escludere una sua piena consapevolezza di ciò che stava accadendo tramite le cessioni di parti del patrimonio sociale. Neppure sarebbe logico - secondo la difesa - ancorare tale diversità di conclusioni al ruolo formale di amministratori delle società coinvolte, rivestito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla cugina. Del resto, osserva il ricorso, lo stesso curatore, sentito in dibattimento, ha inequivocabilmente manifestato dubbi sulla consapevolezza, da parte dei "giovani" [OSCURATO:SOCIETA], del disegno criminoso più ampio architettato dal padre e zio.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato. 2. Prendendo l'avvio dall'esame dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risalta con immediata evidenza l'infondatezza manifesta delle ragioni di doglianza dedotte, sostanzialmente identiche, se non fosse per la prospettiva difensiva necessariamente collegata alle differenti posizioni dei concorrenti nel reato, l'uno autore diretto della bancarotta fraudolenta, in quanto amministratore della società fallita; l'altro, complice extraneus, coinvolto perché consapevolmente partecipe di una delle azioni distrattive, quella riferita alla cessione dell'immobile del valore di 280.000 euro alla società Ediltambre di cui era amministratore. I ricorsi sono anche reiterativi delle precedenti doglianze già svolte in appello. 2.1. Quanto ai motivi dei due ricorsi che hanno ad oggetto l'insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si coglie immediatamente l'erroneità della prospettiva difensiva: la bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato di pericolo, sicchè qualunque condotta che determini un depauperamento del patrimonio dell'impresa o che sia anche solo potenzialmente idonea a porre in pericolo, seppur concreto, le ragioni dei creditori configura un atto distrattivo, poiché al centro dell'obiettivo di tutela penale del delitto di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, I. fall. si colloca il diritto di creditori alla conservazione della garanzia sui loro crediti, garanzia che coincide con il patrimonio dell'impresa. La bancarotta fraudolenta prefallimentare, che si ipotizza nel caso di specie, costituisce, in particolare, un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, n. 50081 del 14/9/2017, Zazzini, Rv. 271437; Sez. 5, n. 17819 del 24/3/2017, Palitta, Rv. 269562). Orbene, la pattuizione di cessione di immobili della fallita in favore in favore delle società acquirenti, costituite nell'immediatezza delle cessioni e con una composizione sociale di familiari e/o professionisti di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], mediante accollo cumulativo anziché liberatorio della fallita del mutuo concesso dalle banche e senza corrispettivo di danaro, è stata correttamente ritenuta di natura distrattiva dalla Corte d'Appello, analogamente alla sentenza di primo grado. La giurisprudenza di legittimità ha già evidenziato, infatti, che l'accollo non liberatorio costituisce una modalità di pagamento corrispettivo per la vendita di beni della società fallita idoneo a celare vere e proprie distrazioni del patrimonio sociale, poiché, a fronte del distacco di una componente attiva del suo patrimonio, la fallita conferente non viene definitivamente sollevata dalle passività (cfr. Sez. 5, n. 48061 del 2/10/2019, Rossi, Rv. 278313). Per questo, il Collegio — anche nella fattispecie in esame - ribadisce il principio secondo cui è idonea ad integrare un'ipotesi di bancarotta per distrazione la cessione di beni gravati da ipoteca senza corrispettivo in denaro, ma solo mediante accollo cumulativo da parte dell'acquirente del mutuo concesso per l'acquisto degli stessi, accollo che non libera il debitore (Sez. 5, n. 20807 del 5/3/2018, Esposito, Rv. 273032; in motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso di specie, le cessioni in tal modo attuate hanno determinato una "perdita secca" per la società fallita che si è privata di propri beni, mantenendo l'intero debito ad essi relativo. Vedi anche Sez. 5, n. 55409 del 15/9/2017, Zerlottin, Rv. 271876). Sempre con riguardo ad ipotesi di accollo non liberatorio, infatti, si è chiarito in via generale come, in tema di bancarotta fraudolenta, al fine di individuare la finalità distrattiva perseguita dagli agenti, anche l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento (nel caso di specie nel diritto d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.), può costituire uno strumento di frode per pregiudicare o frodare le ragioni dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio (Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, lezzi, Rv. 279089, in una fattispecie in cui risultava realizzata la cessione di un ramo di azienda in stato prefallimentare, comprensivo della cessione dei crediti, prevedendo quale corrispettivo il solo accollo non liberatorio dei debiti che, per le modalità con cui era stata realizzata, aveva consentito alla cessionaria di riscuotere subito tutti i crediti, senza però pagare i debiti ed in tal modo aveva depauperato definitivamente il patrimonio della cedente). Nel caso di specie, peraltro, anche il piano di rientro dal debito costituisce un indicatore della fraudolenza dell'operazione di cessione, poichè sono state previste rate di modesto importo, con saldo solo al verificarsi della condizione, praticamente impossibile, della cancellazione dell'ipoteca gravante sul bene compravenduto; perciò, di fatto, alla società cedente, poi fallita, rimaneva, in cambio del bene, un credito nei confronti di società scarsamente solvibili (come evidenziato in sentenza richiamando la relazione ex art. 33 I fall.). In tale ottica, è irrilevante il fatto che, con una valutazione ex post, non sovrapponibile alla verifica di un pericolo concreto, i ricorrenti rappresentino come non si sarebbe prodotto alcun rischio di perdita del patrimonio sociale per i creditori privilegiati, "protetti" dalla garanzia ipotecaria e dal doppio accollo, e neppure per i creditori diversi, per i quali comunque la ricchezza patrimoniale sarebbe stata incapiente, al netto del bene immobile destinato al creditore ipotecario, a prescindere dalla cessione.Invero, tali valutazioni sono estemporanee e non tengono conto che la prospettiva del pericolo concreto deve essere verificata con giudizio "ex ante": in quest'ottica, è innegabile la potenzialità effettiva di depauperamento del patrimonio posto a garanzia dei creditori - di "tutti" i creditori - dalla condotta posta in essere dai ricorrenti. Del tutto fuori fuoco è, poi, il motivo dedicato a contestare il dolo del reato, che, come noto, non richiede la consapevolezza del rischio creato ai creditori (né tanto meno lo scopo di recare loro pregiudizio) o della situazione di insolvenza dell'impresa, ma ha natura generica, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 21/3/2016, Passarelli, Rv. 266805). Anche il dolo dell'extraneus - qualifica, quest'ultima, attribuita al co-ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - non ha un fuoco diverso e consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156-02). [OSCURATO:SOCIETA], significativi sono gli indici di fraudolenza (nella prospettiva di Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763) che depongono nel senso della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ad entrambi i ricorrenti; tra essi, anzitutto, la costituzione delle società cessionarie proprio in concomitanza con le cessioni dei beni immobili tramite accollo non liberatorio e la natura delle compagini sociali di nuova costituzione, prive di garanzie patrimoniale e facenti capo a soggetti strettamente collegati a [OSCURATO:PERSONA], per legami familiari (come il coimputato [OSCURATO:PERSONA]) o professionali; deve tenersi in conto, altresì, l'assenza di qualsiasi effettivo tentativo di risanamento della società fallenda. Per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], poi, deve mettersi in risalto che egli è diventato amministratore di Ediltambre - la società acquirente dell'immobile di cui al capo 2B - in data 17.6.2010, e cioè poco prima della sottoscrizione, da parte sua, del contratto di compravendita immobiliare incriminato, il 30.12.2010, con piena consapevolezza dei suoi macroscopici dettagli "sospetti": l'acquisto era stato effettuato dalla società predetta praticamente senza esborso di danaro, condizione altamente indicativa di fraudolenza, visto il noto stato di crisi di liquidità della società, poi fallita e cedente, e il carattere pregiudizievole, nei suoi confronti, dell'operazione di cessione predetta. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la sentenza spiega dettagliatamente perché la parte civile in favore della quale si contesta la condanna al risarcimento aveva patito danni propri: l'architetto Parcianiello si è costituito in giudizio per ottenere anche il ristoro dal danno morale patito nella vicenda.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato. 3.1. I primi tre motivi sono inammissibili perché dubitativi quanto al proprio presupposto fondamentale: il ricorrente è stato o meno condannato per il delitto di cui al capo 2B cui si riferiscono? Il ricorrente ne dubita ed effettivamente, dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 16) e da quella di primo grado, sembra emergere una responsabilità di ciascuno dei due coimputati complici di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla società precipuamente amministrata (capo 2 B per [OSCURATO:PERSONA]; capo 2 C per Johnny); sia per [OSCURATO:PERSONA] che per [OSCURATO:PERSONA], peraltro, la pena non è stata determinata calcolando la cd. continuazione fallimentare, secondo lo schema della peculiare aggravante prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, I. fall., a riprova dell'unica contestazione, rispettivamente e separatamente nei confronti di ciascuno ritenuta sussistente, a dispetto dell'imputazione. La soluzione delle questioni proposte nei richiamati motivi, pertanto, è assorbita dalle considerazioni suddette ed irrilevante. 3.2. Merita di essere approfondito il motivo riferito al capo 2 C, relativamente alla bancarotta fraudolenta documentale per la cessione di macchinari ed attrezzature dell'azienda di [OSCURATO:PERSONA] alla nuova impresa, creata "ad hoc" poco prima, con amministratore il figlio Johnny, e cioè la [OSCURATO:PERSONA] 2B s.r.I., a condizioni contrattuali svantaggiose e pregiudizievoli per la cedente, poi fallita, con anomala dilazione del prezzo di acquisto protratta per quattro anni, che, sostanzialmente, rendeva l'acquisto compiuto dalla società del ricorrente privo di esborso finanziario. Il motivo di ricorso contesta la natura anomala di tale pattuizione contrattuale, ma la Corte d'Appello aveva già messo in risalto come non potesse essere considerata una prassi commerciale ordinaria quella di concedere così lunghe dilatazioni del pagamento del prezzo, né tantonneno corrispondente alle condizioni di crisi economica in cui si trovava la cedente, che - viceversa - avrebbe avuto bisogno di liquidità. Ebbene, anche in questo caso la finalità fraudolenta e distrattiva è stata motivata adeguatamente (essendo di immediata evidenza la oggettiva condizione del depauperamento): perdita della capacità produttiva immediata, per via della privazione dei macchinari all'azienda in crisi; dilazione irragionevole del prezzo da pagarsi per detti macchinari; infine, sintomatica contestazione di vizi nelle attrezzature, che il ricorrente conosceva invece benissimo, per avervi lavorato direttamente quando erano di proprietà dell'azienda del padre [OSCURATO:PERSONA], e che aveva valutato in buono stato al momento dell'acquisto. Invero, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (Sez. 5, n. 34464 del 14/5/2018, Innocenti, Rv. 273644; Sez. 5, n. 17965 del 22/1/2013, Varacalli, Rv. 255501).Né il pagamento futuro che avrebbe potuto costituire un congruo prezzo può in astratto ritenersi idoneo ad escludere l'oggettività del reato, poiché l'anomala dilazione di esso, fuori da ogni logica commerciale, rende evidente le conseguenze di fatto depauperative dell'operazione. 3.3. Infine, è infondato anche l'ultimo motivo di ricorso, dedicato a contestare la sussistenza del dolo del reato di cui al capo 2 C. Invero, pur se alcuni passaggi di contesto della sentenza impugnata sembrano puntare a costruire un dolo "automaticamente" derivante dalla posizione di amministratore della società beneficiaria della vendita ritenuta distrattiva, in realtà, i giudici di secondo grado deducono da altri fattori l'attribuzione soggettiva della condotta distrattiva: tra questi, l'artata, dilatoria contestazione dello stato dei beni acquistati, per evitare di pagare del tutto il prezzo dei macchinari e delle attrezzature, acquistati sostanzialmente "gratis"; il tempo di realizzazione dell'operazione: quando oramai la società cedente stava per fallire, con acquisto ad un prezzo inferiore al loro valore (che la sentenza impugnata definisce addirittura "vile"); il legame familiare e strettissimo anche dal punto di vista professionale con il padre e la sua società poi fallita, che assurge al ruolo di "indicatore" di fraudolenza della condotta; il tempo di costituzione della società acquirente, subito antecedente alla cessione; la stipula di tre contratti di affitto di azienda, al fine di trasferire l'attività della fallita in capo alla società "nuova nata" ed affittuaria. In tale contesto, il logoramento e la distanza personale tra padre e figlio, cui si appella il ricorrente, non possono avere valenza determinante in chiave difensiva, tanto più che una testimone (Prest) li colloca a distanza di un anno dalla cessione dei beni aziendali oggetto di bancarotta patrimoniale. Infine, non può essere ritenuto incoerente e contraddittorio il giudizio di assoluzione nei confronti della cugina del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la quale obiettivamente si è rivelata aver avuto un ruolo meramente esecutivo del volere dello zio [OSCURATO:PERSONA], vero artefice del meccanismo fraudolento, ed in relazione alla quale la prova del dolo del reato non ha superato la verifica del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Peraltro, la posizione di prinnazia societaria e gestionale di [OSCURATO:PERSONA] non esclude la responsabilità dei suoi due figli, in relazione ai quali sono emersi elementi sicuri di consapevolezza e collaborazione criminosa, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.4.1. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 4.2. Tutti i ricorrenti, infine, devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Parcianiello, nella misura che si ritiene congrua di euro 3510 oltre accessori di legge, da corrispondersi in solido P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna tutti i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese d
Sentenza Cassazione n. 17792/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris