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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 47311/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 del GIP TRIBUNALE di ROVERETOdat.";u4so_aucti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni due di reclusione ed C 600,00 di multa per continuate violazioni degli artt. 624 bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., commesse in Rovereto tra 1'11 e il 12 novembre 2021.

Rilevato che il ricorso è tardivo essendo stato proposto il 12 maggio 2022 a fronte di una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata il 29 marzo 2022 della cui motivazione è stata data lettura in udienza.

Considerato, sotto diverso profilo, che il ricorrente contesta, con unico motivo, la «legalità della pena» che sarebbe «del tutto sproporzionata ai fatti».

Rilevato che ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro le sentenze di applicazione della pena «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Ritenuto che, quand'anche non fosse «congrua», la pena applicata su richiesta delle parti non potrebbe essere considerata illegale.

Rilevato, infatti, che rientrano nel concetto di «pena illegale» i casi - ben diverso da quello in esame - in cui la pena si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal Codice penale (tra le tante: Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197; Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729 e, più di recente: Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv.280434; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv.277956).

Rilevato che, secondo il più recente orientamento di questa Corte di legittimità, quand'anche determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione, una pena non può essere considerata illegale salvo che «il risultato finale del procedimento di computo sia inosservante dei limiti edittali generali, nonché dei limiti edittali propri delle singole previsioni di reato, restando irrilevanti i passaggi intermedi» (informazione provvisoria relativa alla decisione del 14/07/2022 nel proc. r.g. n. 41029/21, Sacchettino).

Ritenuto pertanto che la censura proposta esuli dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dalli art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Considerato che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 del GIP TRIBUNALE di ROVERETOdat.";u4so_aucti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni due di reclusione ed C 600,00 di multa per continuate violazioni degli artt. 624 bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., commesse in Rovereto tra 1'11 e il 12 novembre 2021. Rilevato che il ricorso è tardivo essendo stato proposto il 12 maggio 2022 a fronte di una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata il 29 marzo 2022 della cui motivazione è stata data lettura in udienza. Considerato, sotto diverso profilo, che il ricorrente contesta, con unico motivo, la «legalità della pena» che sarebbe «del tutto sproporzionata ai fatti». Rilevato che ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro le sentenze di applicazione della pena «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Ritenuto che, quand'anche non fosse «congrua», la pena applicata su richiesta delle parti non potrebbe essere considerata illegale. Rilevato, infatti, che rientrano nel concetto di «pena illegale» i casi - ben diverso da quello in esame - in cui la pena si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal Codice penale (tra le tante: Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197; Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729 e, più di recente: Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv.280434; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv.277956). Rilevato che, secondo il più recente orientamento di questa Corte di legittimità, quand'anche determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione, una pena non può essere considerata illegale salvo che «il risultato finale del procedimento di computo sia inosservante dei limiti edittali generali, nonché dei limiti edittali propri delle singole previsioni di reato, restando irrilevanti i passaggi intermedi» (informazione provvisoria relativa alla decisione del 14/07/2022 nel proc. r.g. n. 41029/21, Sacchettino). Ritenuto pertanto che la censura proposta esuli dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dalli art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Considerato che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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