CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 17025/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22001-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via SAVOIA n. 84, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Società a socio unico c soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata presso la cancelleria della CORTE di Cassazione, alla piazza CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 129/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 21/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, con rito sommario di cognizione, davanti al Tribunale di Foggia, la [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni a seguito di recesso o risoluzione di rapporto di somministrazione di utenza telefonica. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituì in causa e eccepì, oltre alle difese di merito, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione. Ti Tribunale di Foggia non sospese il processo e accolse la domanda di risarcimento, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di oltre settemila curo. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propose appello avverso la sentenza del Tribunale e la Corte di Appello di Bari ha dichiarato improcedibile l'appello, senza nulla statuire in ordine all'esperimento del tentativo di conciliazione. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte territoriale, articolando un unico motivo, concernente la mancata concessione di termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti costituite. Non risulta il deposito di memorie. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U n. 08241 del Ric. 2021 n. 22001 sez. M3 - od. 21-04-2022 -2- 28/04/2020 Rv. 657615 — 02, e in precedenza, per una ricostruzione complessiva delle ipotesi di giurisdizione cd. condizionata, si veda Cass. n. 14103 del 27/06/2011 Rv. 619043 — 01, con approdo interpretativo del seguente tenore: «In tema di controversie tra gli organismi di telecomunica.zione e gli utenti, il mancato previo oerimento del tentativo obbligatorio di concilicqione, previsto dall'art. 1 della I. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunica.zioni, dà luogo alla improcedibilit e non alla improponibilità della domanda; ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudi.zio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliaione e prosegua all'esito di esso, non potendosi definire, come nell'ipotesi dell'improponibilità, con una pronuncia in rito».) in quanto alla dichiarazione di improcedibilità da parte del giudice d'appello avrebbe dovuto fare seguito l'assegnazione di un termine per introdurre il procedimento conciliativo previsto dalla legge. La Corte territoriale non si è attenuta a detto orientamento, poiché ha dichiarato soltanto improcedibile la domanda, senza alcuna ulteriore statuizione in ordine al (l'eventuale) prosieguo della causa, chiudendo, in tal modo irritualmente i processo, in quanto soltanto a seguito di un mancato esperimento del tentativo di conciliazione imputabile alle parti, dopo che a esse fosse stata fatta constatare la necessità dell'incombente ai fini del rituale esperimento dell'azione giudiziaria, l'esito sarebbe stato quello in concreto adottato dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata deve, pertanto, in accoglimento del ricorso, essere cassata e la causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese di questa fase di legittimità. Ric. 2021 n. 22001 sez. M3 - ad. 21-04-2022 -3- P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 21 aprile 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]