CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09499/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
come da procura in calce al ricorso, domiciliodigitale come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce alcontroricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente –avverso la sentenza n. 2085/2024 della Corte d’appello di Venezia, depositatail 2.12.2024;Numero registro generale 3040/2025N. 3040/25 R.G. Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 9499/2026Data pubblicazione 14/04/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione del 3.2.2020, [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione al decretoingiuntivo n. 144/2020 emesso dal Tribunale di Venezia il 21.1.2020, con cui lesi ingiungeva il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di €203.252,00 oltre accessori, asseritamente dovuto in forza di una scritturaprivata, contenente il riconoscimento di un debito per prestazioni d’operaprofessionale. Esponeva l’opponente che il creditore aveva rivestito la carica diamministratore unico di essa società per un periodo di due anni, nel corso deiquali aveva svolto una serie di prestazioni nell’interesse della stessa, in qualitàdi coordinatore dei lavori, di consulente e di direttore tecnico, tutti regolarmentesaldati, a dire della stessa opponente; che il [OSCURATO:PERSONA] aveva redatto senza alcuntitolo la scrittura privata in parola, avendo accesso alle firme digitali necessarie;che essa opponente era venuta a conoscenza di tale documento solo a seguitodella consultazione del fascicolo telematico relativo al decreto ingiuntivoopposto; che tale credito era stato successivamente ceduto ad altra società.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] eccepì l’infondatezza dell’opposizione,deducendo che la scrittura non poteva ritenersi artefatta, in quanto al suointerno erano presenti delle dichiarazioni contrarie ai propri interessi, tra le qualila previsione di un pagamento dilazionato nel tempo; che aveva ricevuto solodegli acconti in relazione alle attività svolte; che dopo il 14.12.2018 avevaceduto una parte del proprio credito (per l’importo di € 170.000,00 oltre IVA)Numero registro generale 3040/2025N. 3040/25 R.G. Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 9499/2026Data pubblicazione 14/04/2026alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, anche “E.C.M.”), societàdi sua proprietà al 100%.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria del credito, intervennevolontariamente in giudizio, deducendo tra l’altro di aver ricevuto dalla ceduta ilsolo importo di € 42.700,00 e di aver a sua volta ceduto il restante credito aCasella [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo rigettarsi l’opposizione, col favore delle spese.Il Tribunale di Venezia, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accertata l’avvenutacessione integrale del credito da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore di E.C.M., ritennesussistere la carenza di legittimazione attiva in capo al convenuto opposto e, inaccoglimento dell’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo, dichiarando nondovute le somme ingiunte e dichiarando inammissibile l’intervento.in cui s’era ritenuto che il procedimento monitorio riguardasse il compensomaturato come amministratore unico mentre, al contrario, nel ricorso perdecreto ingiuntivo si era specificato che il credito azionato riguardava lecompetenze dovute per gli incarichi tecnico-professionali svolti in favore dellasocietà; censurava inoltre la sentenza nella parte in cui aveva escluso la sualegittimazione attiva, peraltro disinteressandosi della questione preliminareriguardante l’autenticità della scrittura privata.Nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]. – l’intervenuta E.C.M. non s’è invece costituita - laCorte d’appello di Venezia, con sentenza del 2.12.2024, in totale riforma dellasentenza impugnata, accolse il gravame, condannando l’appellata al pagamentoin favore del [OSCURATO:PERSONA] delle somme già ingiunte, nonché alle spese di lite.Osservò in particolare la Corte che la Medi non aveva riproposto in appello, aiNumero registro generale 3040/2025N. 3040/25 R.G. Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 9499/2026Data pubblicazione 14/04/2026sensi dell’art. 346 c.p.c., l’eccezione di disconoscimento della scrittura privatasu cui si fondava l’ingiunzione, sicché essa risultava ormai comprovata, stantel’implicita rinuncia all’eccezione stessa; che, in ogni caso, sussistevano sufficientielementi probatori – analiticamente descritti - onde riconoscere l’autenticitàdella scrittura privata del 14.12.2018, a nulla rilevando che non si fosse svolto,nel giudizio di primo grado, un formale procedimento di verificazione, né chedella scrittura non fosse stato prodotto in giudizio l’originale; inoltre, nonrisultava che la società appellata avesse fornito elementi idonei a dimostrarel’inesistenza del credito così come descritto all’interno del documento stesso,non avendo essa, in tal guisa, fornito la prova contraria di cui all’art. 1988 c.c.;infine, che nell’atto di cessione tra il [OSCURATO:PERSONA] e la E.C.M. era stato ben chiaritoche la cessione procedeva per il solo credito di € 170.000,00, oltre IVA, sicchéerroneamente il Tribunale aveva ritenuto che il ricorrente in monitorio non fosselegittimato attivamente, in quanto non più titolare del credito ingiunto.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi,cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha pure depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si lamenta la nullità del procedimento di secondogrado e della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c.in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. La ricorrente ritiene che laCorte territoriale avrebbe commesso un errore di percezione del contenuto deipropri scritti difensivi circa la volontà della società esponente di non avvalersi,Numero registro generale 3040/2025N. 3040/25 R.G. Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 9499/2026Data pubblicazione 14/04/2026anche in sede di appello, dell’eccezione di disconoscimento della scritturaprivata, invece senz’altro manifestata con la comparsa di risposta, seppur nellalibertà delle forme.1.2 – Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.Pur potendo convenirsi con la ricorrente circa l’effettiva riproposizionedell’eccezione di disconoscimento della scrittura privata, in appello, in conformitàall’art. 346 c.p.c. (infatti, la volontà della società di mantenere viva ladiscussione sulla questione della natura apocrifa della scrittura privata, rimastaassorbita nel giudizio di primo grado, è indiscutibile, posto che tanto si ricavadalla lettura delle pp. 8-11 della comparsa di risposta e da altri riferimenti allafalsità della scrittura, oltre che dal capitolato di prova orale riproposto), la societànon considera che la Corte territoriale ha comunque proceduto all’effettivoscrutinio circa la genuinità o la natura apocrifa della ripetuta scrittura,concludendo nel primo senso in forza di elementi fattuali specificamente indicatinella motivazione.La questione della mancata riproposizione dell’eccezione, dunque, risultasuperata in forza degli stessi argomenti poi utilizzati dalla Corte territoriale peraffermare la genuinità della scrittura privata, non potendo peraltro considerarsi,stante il chiaro tenore della motivazione, che ci si trovi al cospetto di meravalutazione ad abundantiam, trattandosi invece di vera e propria autonoma ratiodecidendi (infatti, oggetto del secondo motivo di ricorso).Né rileva – come pure osservato dal giudice d’appello – che nella specie non sisia svolto un formale procedimento per la verificazione della scrittura privata exart. 216 c.p.c., posto che “L'istanza di verificazione della scrittura privataNumero registro generale 3040/2025N. 3040/25 R.G. Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 9499/2026Data pubblicazione 14/04/2026disconosciuta (che può essere anche implicita, come quando si insista perl'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento) nonesige la formale apertura di un procedimento incidentale, nè l'assunzione dispecifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processualesiano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo” (Cass. n. 13258/2006 esuccessiva giurisprudenza conforme); il che è avvenuto nella specie.2.1 – Con il secondo motivo si lamenta la nullità del procedimento di secondogrado e della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 c.c.e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente sostieneche le circostanze individuate dalla Corte territoriale per ritenere comprovatal’autenticità della scrittura di riconoscimento del debito non fossero gravi, preciseed univocamente convergenti.2.2 – Il motivo è inammissibile.Esso, infatti, sotto le vesti della violazione di legge maschera una censura direttacontro la valutazione delle prove e degli indizi per come compiuta dalla Corted’appello.Non è, tuttavia, consentita in sede di legittimità una valutazione delle proveulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nullarilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differenterispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex multis, Cass. n. 7394/2010;Cass. n. 13954/2007; Cass. n. 12052/2007; Cass. n. 7972/2007; Cass. n.5274/2007; Cass. n. 2577/2007).Né è decisivo è il richiamo, compiuto dalla ricorrente, ai princìpi stabiliti daquesta Corte circa i presupposti (ed i limiti) entro i quali è denunciabile in sedeNumero registro generale 3040/2025N. 3040/25 R.G. Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 9499/2026Data pubblicazione 14/04/2026di legittimità la violazione dell’art. 2729 c.c. Sul punto, in ordine allaprospettazione di pretesi vizi del ragionamento inferenziale, può assumersi qualepunto di partenza, da cui muovere, l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n.1785/2018, che (in motivazione) ha così statuito: “la deduzione del vizio di falsaapplicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un'attivitàargomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazionee spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito -assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risultiirrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quellodella concordanza. Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazionedel ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmicompiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsaapplicazione si deve innestare ed essa postula l'evidenziare in modo chiaro chequel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti queiparadigmi”.In proposito, è stato anche di recente osservato (Cass. n. 14207/2024, nonmassimata) come il suddetto insegnamento non implichi affatto che lavalutazione con cui il giudice di merito abbia reputato “gravi”, “precisi” e“concordanti” gli indizi a sua disposizione (ovvero ne abbia escluso la gravità, laprecisione e la concordanza) possa essere sindacata sic et simpliciter in sede dilegittimità. Il significato del principio prima riportato, infatti, è stato esattamentericondotto alla possibilità di censurare in sede di legittimità la violazione o falsaapplicazione delle norme sulla prova presuntiva solo in due ipotesi limitate eresiduali: a) la prima ipotesi è che il giudice di merito, dopo aver egli stessoNumero registro generale 3040/2025N. 3040/25 R.G. Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 9499/2026Data pubblicazione 14/04/2026qualificato come “gravi, precisi e concordanti” gli indizi disponibili, ne escludal’efficacia probatoria; b) la seconda ipotesi, speculare, è quella in cui il giudice,dopo aver egli stesso qualificato gli indizi disponibili come “non gravi, imprecisie discordanti”, li utilizzi come fonte di prova. In tale ultima ipotesi ricorre il c.d.“vizio di sussunzione”.Tale vizio, però, ricorre non già per il solo fatto che il giudice di merito abbiainterpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, come pure mostra diritenere la ricorrente, ma quando il giudice di merito pervenga al giudizio di“gravità, precisione e concordanza” degli indizi violando il corretto metodo divalutazione di tali concetti, ossia: (i) applicando il ragionamento probabilisticoper valutare la gravità; (ii) stimando il grado di probabilità dell’ipotesi rispetto alfatto, per valutare la precisione; (iii) mettendo in relazione ogni indizio con tuttigli altri, per valutare la concordanza. È il rispetto di questa metodologiavalutativa - prosegue, ancora, la citata Cass. n. 14207/2024 - che la Corte dicassazione può sindacare sotto il profilo del vizio di sussunzione e non certol’esito finale cui il giudice di merito sia approdato [si vedano, in tal senso, lacitata Cass., Sez. Un., n. 1785/2018, par. 4.1, lettera (bb), della motivazione;nonché Cass. n. 20417/2023; Cass. n. 13209/2020; Cass. n. 3546/2020; Cass.n. 3541/2020; Cass. n. 19485/2017]. La critica al ragionamento presuntivosvolto dal giudice di merito non è, invece, sindacabile in sede di legittimitàquando “si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che lecircostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è statoenunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo(…), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicementeNumero registro generale 3040/2025N. 3040/25 R.G. Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 9499/2026Data pubblicazione 14/04/2026diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito” (così Cass., Sez.Un., n. 1785/2018, cit.). La valutazione degli indizi compiuta dal giudice dimerito, dunque, è incensurabile non solo quando sia l’unica possibile, ma anchequando sia solo una tra le tante plausibili.2.3 - È dunque evidente che la censura, per come sviluppata dalla ricorrente,non è conforme a tali canoni, giacché non ricorre nessuna delle due ipotesiricordate al par. precedente, nemmeno prospettate. Il vero è che l’intero motivoin esame censura il risultato della valutazione indiziaria, ma non il metodo,donde l’inammissibilità del mezzo.2.4 – Può quindi qui ribadirsi il principio, recentemente affermato da Cass. n.21762/2025, per cui “In tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione deglielementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla provapresuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione"non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in unmodo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di"gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo divalutazione di tali concetti, il quale prevede che si applichi il ragionamentoprobabilistico per valutare la gravità; si stimi il grado di probabilità dell'ipotesirispetto al fatto, per valutare la precisione; si metta in relazione ogni indizio contutti gli altri, per valutare la concordanza”.3.1 - Con il terzo motivo, infine, si lamenta la nullità del procedimento di secondogrado e della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c. La ricorrente contesta la decisione impugnata in ordine allavalutazione circa la persistenza o meno della titolarità del credito azionato inNumero registro generale 3040/2025N. 3040/25 R.G. Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 9499/2026Data pubblicazione 14/04/2026capo al ricorrente in monitorio. La Corte lagunare avrebbe ignorato e fraintesogli argomenti svolti dall’odierna ricorrente a sostegno della sua contestazionedell’atto di cessione dal [OSCURATO:PERSONA] ad E.C.M., per essere stato creatoartificiosamente; la Corte sarebbe anche incorsa in una errata percezione diprove inesistenti, che mai erano state dedotte in giudizio dalle parti.3.2 – Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.In buona sostanza, l’odierna ricorrente, debitrice opponente, sostiene esserefalso il documento col quale il creditore si è spogliato della parte di credito nonazionata in monitorio.Ora, posto che il credito ingiunto trova giustificazione nella ricognizione di debitocontenuta nella scrittura privata del 14.12.2018 – come s’è visto, ritenutagenuina dalla Corte d’appello – risulta evidente che lo stabilire se la cessionedell’altra parte di credito sia effettiva o meno è questione del tutto irrilevante aifini del presente giudizio, che invece investe una sola porzione dell’originariocredito, appunto non oggetto di cessione e rimasto nella piena titolarità delMangani, come ritenuto dal giudice d’appello.Pertanto, se anche le doglianze qui spiegate dalla Medi, al riguardo, fosserofondate, l’esito del giudizio non ne subirebbe influenza alcuna.4.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 3040/2025N. 3040/25 R.G. Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 9499/2026Data pubblicazione 14/04/2026 P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.655,00 per compensi ed€ 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%,oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte di cassazione, il giorno 15.1.2026.Il PresidenteMarco Rossetti