CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 23807/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.5859/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 149, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), SAMORI' GIANPIERO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2268/2016 depositata il 12/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: -con, con atto depositato il giorno 8 novembre 2021, le parti del presente giudizio, dichiarando di avere definito la lite, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi l’estinzione del giudizio stesso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; -la richiesta, per quanto riguarda l’estinzione del giudizio, non può essere accolta, non essendo il difensore della ricorrente munito del relativo potere; -rimane comunque la dichiarazione congiunta di avvenuta definizione della lite, il che impone alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere; (Cass., S.U., n. 8980/2017; n. 24632/2019); -sulla regolamentazione delle spese, si deve provvedere in conformità alla congiunta richiesta dei difensori, che ne hanno chiesto la compensazione; -ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13: invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass., S.U., n. 8980/2017 cit.). P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere; dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28/04/2022. Il giudice estensore Il P