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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 agosto 1990

Cassazione n. 14081/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/08/1990 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il primo motivo di atto d'impugnazione formalmente qualificato come appello e trasmesso a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'impugnante lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto a fronte dell'affermazione della punibilità per il reato di cui all'art. 659 cod. pen., per avere disturbato il riposo e le occupazioni delle persone mediante musica a volume assordante sprigionata da un impianto stereo installato sull'autovettura da lui condotta sulla pubblica via, a tarda notte e in centro abitato, mentre, con il secondo motivo, lamenta la mancata concessione dei benefici di legge; Ritenuto che trattasi di motivi non consentiti in sede di legittimità, articolando l'impugnante mere censure di merito, riproduttive di profili già vagliati e disattesi dal tribunale con non illogica motivazione, quanto alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, e richiedendo inammissibilmente per la prima volta in questa sede - stando alla non contestata riproduzione delle conclusioni indicata nella sentenza impugnata - la concessione di benefici di legge, profilo, quest'ultimo, del tutto estraneo ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., non ravvisandosi, e non essendo neppure stato allegato, il mancato esame di specifiche deduzioni difensive Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA];o Re aud /7 „ [OSCURATO:PERSONA] 2 A 2022 og

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/08/1990 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il primo motivo di atto d'impugnazione formalmente qualificato come appello e trasmesso a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'impugnante lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto a fronte dell'affermazione della punibilità per il reato di cui all'art. 659 cod. pen., per avere disturbato il riposo e le occupazioni delle persone mediante musica a volume assordante sprigionata da un impianto stereo installato sull'autovettura da lui condotta sulla pubblica via, a tarda notte e in centro abitato, mentre, con il secondo motivo, lamenta la mancata concessione dei benefici di legge; Ritenuto che trattasi di motivi non consentiti in sede di legittimità, articolando l'impugnante mere censure di merito, riproduttive di profili già vagliati e disattesi dal tribunale con non illogica motivazione, quanto alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, e richiedendo inammissibilmente per la prima volta in questa sede - stando alla non contestata riproduzione delle conclusioni indicata nella sentenza impugnata - la concessione di benefici di legge, profilo, quest'ultimo, del tutto estraneo ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., non ravvisandosi, e non essendo neppure stato allegato, il mancato esame di specifiche deduzioni difensive Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA];o Re aud /7 „ [OSCURATO:PERSONA] 2 A 2022 og
Sentenza Cassazione n. 14081/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris