CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 06287/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27707-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 392/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/05/2022 R.G.N. 674/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello avverso la pronuncia di prime cure con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] affinché costui, [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27707/2022 Cron. Rep. Ud.23/01/2024 CC titolare di ditta individuale, fosse condannato al pagamento della somma di € 39.378,50 - o di quella diversa che fosse risultata di giustizia - quale corrispettivo delle prestazioni d’opera di ricondizionamento e trasporto di pallet in legno effettuate tra il 20 settembre 2013 ed il 10 maggio 2014; 2.la Corte, in sintesi, ha ritenuto che la precedente sentenza passata in giudicato, pronunciata tra le stesse parti, con cui era stata respinta la domanda di Shkoza volta a conseguire le spettanze da rapporto di lavoro subordinato per gli stessi fatti, precludesse la successiva azione giudiziale volta a conseguire il pagamento del corrispettivo per la prestazione d’opera; si argomenta: “la domanda svolta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era certamente deducibile già nel primo giudizio. La causa petendiè unitaria nei due procedimenti, pertanto il giudicato certamente formatosi svolge i propri effetti sostanziali anche con riguardo alla domanda svolta, in seconda battuta, da Shkoza”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso affidato a un motivo il soccombente; non ha svolto attività difensiva l’intimato, nonostante la notifica effettuata all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.il motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in punto di giudicato (interno) formatosi fra le stesse parti in un diverso (e precedente) giudizio di merito avente per oggetto l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato”;si deduce che “lavoro autonomo e lavoro subordinato hanno matrici negoziali diverse, con conseguente diversità degli elementi di diritto a cui si deve far riferimento ai fini dell’esplicitazione delle ragioni giuridiche sottese al bene giuridico (petitum) che si intende tutelare in giudizio”; per cui è “legittimo affermare che i due giudizi differiscano in ragione della ontologica diversità della causa petendi e che nessun giudicato sostanziale interno si è formato sulla domanda azionata nel secondo giudizio di accertamento del contratto d’opera manuale intercorso fra ricorrente e ditta intimata”; 2. il motivo è fondato in quanto la Corte territoriale ha disatteso il principio secondo cui “Ilgiudicato formatosi in relazione ad una domanda di pagamento di retribuzioni presuppone l'accertamento della naturasubordinata del rapporto dilavoro ex art. 209 4 c.c., ma non preclude la proposizione di una ulteriore domanda, relativa al medesimo rapporto che abbia ad oggetto la richiesta di un corrispettivo ai sensi dell'art. 2222 c.c., in quanto si tratta di domande diverse ed incompatibili per la loro evidente alternatività” (così Cass. n. 17706 del 2015, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.); il principio è sancito in ossequio al costante indirizzo di questa Corte per il quale l’ipotesi di deducibilità delle questioni (la cui omessa formulazione nella prima domanda rende preclusa la riproposizione in altro giudizio) è collegata alla loro identificazione in ragioni giuridiche costituenti precedenti logici necessari per la prima pronunzia, esulando da tal ipotesi quella di ragioni giuridiche autonome, alternative e subordinate rispetto a quelle espressamente prospettate (v. Cass. 15093 del 2009; Cass. n. 22520 del 2011; Cass. n. 14535 del 2012; Cass. n. 22838 del 2014; Cass. n. 2370 del 2015);3. pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che si uniformerà a quanto statuito, escludendo la preclusione del giudicato, esaminando la questione nel merito e provvedendo anche sulle spese; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, a