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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 07865/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 309/90, per aver, illecitamente detenuto, ai fini della cessione a terzi, diverse sostanze stupefacenti.

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sussunzione del fatto contestato nel reato di favoreggiamento ex art. 378 cod. pen.

Con il secondo motivo lamenta la mancata esclusione della recidiva reiterata e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La prima censura proposta appare inammissibile perché tende a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc.

Vignaroli, Rv. 236893).

Si è infatti affermato in giurisprudenza che il concorso di persone nel reato si realizza non soltanto con la partecipazione all'esecuzione materiale ma anche con qualsiasi condotta cosciente e volontaria diretta a rafforzare l'altrui proposito criminoso (Sez. 2, n. 16625 del 28/02/2007), anche solo assicurando al concorrente un maggiore senso di sicurezza e uno stimolo all'agire (Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Rv. 234128), mediante forme di collaborazione che agevolino, per quanto riguarda la specifica materia dei reati inerenti alle sostanze stupefacenti, la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, fornendo al concorrente, anche implicitamente, un supporto sul quale quest'ultimo possa contare (Sez. 4, n. 4948 del 04/02/2010, Porcheddu; Sez. 6, n. 47562 del 29/11/2013, Sez. 3, n. 34985 del 20/08/2015).

Sulla base di questi principi, è indubbio che il contributo concorsuale possa essere rappresentato dalla condotta dell'imputato che, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, ha ostacolato l'accesso degli agenti all'immobile, ingaggiando una breve colluttazione e frapponendosi fisicamente tra gli operanti e la porta d'ingresso, così consentendo al fratello di tentare la fuga, condotta ritenuta dal giudice a quo sintomatica della piena consapevolezza e partecipazione dell'imputato all'attività illecita, organizzata in modo stabile all'interno di un locale appositamente adibito, munito di porta blindata con sportello interno e di un impianto di videosorveglianza sull'intero perimetro.

In ordine alla recidiva, si osserva che, nel verificare in concreto la sussistenza della recidiva, il giudice deve valutare se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che dai fatti si inferisce una significativa maggiore pericolosità dell'imputato, desumibile non solo dalle pregresse condanne, ma anche dai collegamenti con ambienti di criminalità organizzata, che rafforzano il giudizio negativo sulla sua personalità.Quanto all'art. 62 bis cod. pen., si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato che non sussistono elementi positivi idonei a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 309/90, per aver, illecitamente detenuto, ai fini della cessione a terzi, diverse sostanze stupefacenti. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sussunzione del fatto contestato nel reato di favoreggiamento ex art. 378 cod. pen. Con il secondo motivo lamenta la mancata esclusione della recidiva reiterata e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La prima censura proposta appare inammissibile perché tende a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). Si è infatti affermato in giurisprudenza che il concorso di persone nel reato si realizza non soltanto con la partecipazione all'esecuzione materiale ma anche con qualsiasi condotta cosciente e volontaria diretta a rafforzare l'altrui proposito criminoso (Sez. 2, n. 16625 del 28/02/2007), anche solo assicurando al concorrente un maggiore senso di sicurezza e uno stimolo all'agire (Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Rv. 234128), mediante forme di collaborazione che agevolino, per quanto riguarda la specifica materia dei reati inerenti alle sostanze stupefacenti, la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, fornendo al concorrente, anche implicitamente, un supporto sul quale quest'ultimo possa contare (Sez. 4, n. 4948 del 04/02/2010, Porcheddu; Sez. 6, n. 47562 del 29/11/2013, Sez. 3, n. 34985 del 20/08/2015). Sulla base di questi principi, è indubbio che il contributo concorsuale possa essere rappresentato dalla condotta dell'imputato che, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, ha ostacolato l'accesso degli agenti all'immobile, ingaggiando una breve colluttazione e frapponendosi fisicamente tra gli operanti e la porta d'ingresso, così consentendo al fratello di tentare la fuga, condotta ritenuta dal giudice a quo sintomatica della piena consapevolezza e partecipazione dell'imputato all'attività illecita, organizzata in modo stabile all'interno di un locale appositamente adibito, munito di porta blindata con sportello interno e di un impianto di videosorveglianza sull'intero perimetro. In ordine alla recidiva, si osserva che, nel verificare in concreto la sussistenza della recidiva, il giudice deve valutare se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che dai fatti si inferisce una significativa maggiore pericolosità dell'imputato, desumibile non solo dalle pregresse condanne, ma anche dai collegamenti con ambienti di criminalità organizzata, che rafforzano il giudizio negativo sulla sua personalità.Quanto all'art. 62 bis cod. pen., si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato che non sussistono elementi positivi idonei a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il
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