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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25586/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilita' del ricorso anche per sopravvenuta mancanza di interesse".

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano - Sezione riesame -, con ordinanza del 14 settembre 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano del 25 luglio 2022 con la quale era stata respinta l'istanza di dissequestro avanzata da Maida.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 321 e 322 bis cod. proc. pen.); illegittima dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente, in considerazione del principio di tassatività delle impugnazioni, ritenendo non esperibile l'appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento d rigetto dell'istanza di restituzione dei beni in sequestro probatorio.

Invece la Corte di Cassazione si è espressa per l'ammissibilità dell'impugnazione (vedi Cassazione Sez 2, n. 27889 del 2022 e S.U. n. 48126/2017, Rv. 270938), quando la pronuncia di merito per la confisca non è ancora definitiva.

L'imputato anche durante il giudizio di merito, dopo la fase delle indagini preliminari, ha il diritto di tutelare il suo diritto alla restituzione dei beni (nel caso alcuni orologi e una somma di denaro) con un idoneo strumento cautelare (l'appello cautelare).

Del resto, la confisca dei beni non risulta definitiva in quanto è stato proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello (udienza in Cassazione fissata il 28 ottobre 2022).

La non definitività della confisca fa configurare la competenza del Tribunale del riesame a pronunciarsi sull'appello del ricorrente. 2.

2. Violazione di legge (art. 252 e 253 cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La difesa fin da subito (contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame) aveva evidenziato l'assoluta inadeguatezza dello strumento utilizzato per l'ablazione dei beni.

I beni di cui si è chiesta la restituzione non sono stati sequestrati in esecuzione del sequestro preventivo disposto dal G.I.P, ma con successivo sequestro di natura probatoria disposto dal P.M. il 9 luglio 2020.

Non risulta mai motivato un nesso di pertinenzialità tra i beni in sequestro e i reati, e le esigenze probatorie.

Il sequestro, inoltre, avrebbe dovuto essere convalidato in quanto di iniziativa della P.G. al momento della perquisizione.

Mancando un valido titolo cautelare l'istanza di restituzione doveva essere accolta (Cass.

S.U. n. 46201 del 2018).

Invero, nonostante la confisca abbia confermato il sequestro per equivalente degli orologi (e della somma) di cui si chiedeva la restituzione, gli stessi risultano confiscati per un decreto di sequestro probatorio e non preventivo.

Con il sequestro probatorio non possono certamente essere spossessati i beni per equivalente, ma solo quello che risulta necessario all'accertamento dei reati.

Se il P.M. voleva ampliare il sequestro preventivo per equivalente anche ai beni oggi oggetto dell'istanza di restituzione avrebbe dovuto chiedere il provvedimento di sequestro preventivo al G.I.P.

Con il sequestro preventivo del G.I.P. del 2 luglio 2020 non veniva, infatti, disposto il sequestro dei beni di pertinenza dell'imputato.

Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile.

La confisca dei beni, per i quali oggi si chiede una pronuncia relativa al sequestro in sede cautelare, risulta ormai definitiva; infatti, con la sentenza della Corte di Cassazione del 28 ottobre 2022, Sezione 7, n. 49305, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].

La definitività della confisca esclude, il potere del giudice di riesaminare il provvedimento dispositivo del sequestro, potere che permane solo in caso di pronuncia di merito non irrevocabile (Sez. 1 - , Sentenza n. 3031 del 20/09/2022 Cc. (dlep. 24/01/202:3 ) Rv. 283946 - 01; vedi anche Sez. 2 - , Sentenza n. 27889 del 11/05/2022 Cc. (dep. 18/07/2022 ) Rv. 283634 - 0).

4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilita' del ricorso anche per sopravvenuta mancanza di interesse". L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano - Sezione riesame -, con ordinanza del 14 settembre 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano del 25 luglio 2022 con la quale era stata respinta l'istanza di dissequestro avanzata da Maida. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 321 e 322 bis cod. proc. pen.); illegittima dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente, in considerazione del principio di tassatività delle impugnazioni, ritenendo non esperibile l'appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento d rigetto dell'istanza di restituzione dei beni in sequestro probatorio. Invece la Corte di Cassazione si è espressa per l'ammissibilità dell'impugnazione (vedi Cassazione Sez 2, n. 27889 del 2022 e S.U. n. 48126/2017, Rv. 270938), quando la pronuncia di merito per la confisca non è ancora definitiva. L'imputato anche durante il giudizio di merito, dopo la fase delle indagini preliminari, ha il diritto di tutelare il suo diritto alla restituzione dei beni (nel caso alcuni orologi e una somma di denaro) con un idoneo strumento cautelare (l'appello cautelare). Del resto, la confisca dei beni non risulta definitiva in quanto è stato proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello (udienza in Cassazione fissata il 28 ottobre 2022). La non definitività della confisca fa configurare la competenza del Tribunale del riesame a pronunciarsi sull'appello del ricorrente. 2. 2. Violazione di legge (art. 252 e 253 cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa fin da subito (contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame) aveva evidenziato l'assoluta inadeguatezza dello strumento utilizzato per l'ablazione dei beni. I beni di cui si è chiesta la restituzione non sono stati sequestrati in esecuzione del sequestro preventivo disposto dal G.I.P, ma con successivo sequestro di natura probatoria disposto dal P.M. il 9 luglio 2020. Non risulta mai motivato un nesso di pertinenzialità tra i beni in sequestro e i reati, e le esigenze probatorie. Il sequestro, inoltre, avrebbe dovuto essere convalidato in quanto di iniziativa della P.G. al momento della perquisizione. Mancando un valido titolo cautelare l'istanza di restituzione doveva essere accolta (Cass. S.U. n. 46201 del 2018). Invero, nonostante la confisca abbia confermato il sequestro per equivalente degli orologi (e della somma) di cui si chiedeva la restituzione, gli stessi risultano confiscati per un decreto di sequestro probatorio e non preventivo. Con il sequestro probatorio non possono certamente essere spossessati i beni per equivalente, ma solo quello che risulta necessario all'accertamento dei reati. Se il P.M. voleva ampliare il sequestro preventivo per equivalente anche ai beni oggi oggetto dell'istanza di restituzione avrebbe dovuto chiedere il provvedimento di sequestro preventivo al G.I.P. Con il sequestro preventivo del G.I.P. del 2 luglio 2020 non veniva, infatti, disposto il sequestro dei beni di pertinenza dell'imputato. Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile. La confisca dei beni, per i quali oggi si chiede una pronuncia relativa al sequestro in sede cautelare, risulta ormai definitiva; infatti, con la sentenza della Corte di Cassazione del 28 ottobre 2022, Sezione 7, n. 49305, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. La definitività della confisca esclude, il potere del giudice di riesaminare il provvedimento dispositivo del sequestro, potere che permane solo in caso di pronuncia di merito non irrevocabile (Sez. 1 - , Sentenza n. 3031 del 20/09/2022 Cc. (dlep. 24/01/202:3 ) Rv. 283946 - 01; vedi anche Sez. 2 - , Sentenza n. 27889 del 11/05/2022 Cc. (dep. 18/07/2022 ) Rv. 283634 - 0). 4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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