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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 27528/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9807/2020R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso DECRETO del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] di GOTTO n. 70/2020depositato il 18/02/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dalla presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con decreto del 18.2.2020, ha respinto l’ opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere (per quanto in questa sede ancora interessa): i) l’ammissione del credito tributario portato da una cartella che cumulava anche crediti contributivi per i quali sussistevano i presupposti quantitativi e temporali dell’annullamento automatico, ex art. 4 d.l. n. 119/2028; ii) l’ammissione in via privilegiata, anziché al chirografo come disposto dal G.D., dei crediti per interessi maturati -nel biennio rilevante ex art. 2749 c.c. - sui crediti di imposta già ammessi al passivo al privilegio.

Quanto alla prima questione, il tribunale ha ritenuto che l’annullamento dei carichi aventi i requisiti di cui al cit. art. 4 ha natura di annullamento ope legis,con la conseguenza che una volta caducato una parte del carico contenuto in cartella, la residua parte, afferente i crediti tributari, “non può formare oggetto di ricalcolo da parte del G.D. trattandosi di atto rientrante nella potestà impositiva riservata all’amministrazione finanziaria”.

Quanto alla seconda questione, il tribunale, premesso che l’estensione del diritto di prelazione agli interessi, prevista dall’art. 54, 3° comma, l. fall. richiede la proposizione di una domanda specifica, al fine di consentire l’esatta individuazione di quelli rientranti nel periodo temporale di cui all’art. 2749 c.c., ha escluso che nella specie [OSCURATO:PERSONA] avesse ottemperato a tale onere di specificazione, in quanto la domanda di insinuazione non precisava quale fosse il tasso di interesse annuo praticabile sulla scorta del decreto ministeriale di riferimento, né le modalità di calcolo, quantomeno sotto il profilo dell’indicazione della data di “scadenza”(sic) degli interessi che, ai sensi dell’ art. 30 d.P.R., n. 602/1973, iniziano a maturare dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella, non potendo, per contro, bastare la mera riproduzione di una “tabella ricognitiva dei tassi di interesse di mora, con le decorrenze e la data del decreto dell’Agenzia delle Entrate adottato” in difetto di correlazione fra i tassi indicati e le somme pretese a titolo di interessi per ogni cartella; ha quindi affermato che la carenza di prospettazione specifica degli elementi idonei alla determinazione dell’importo reclamato a titolo di interessi al rango privilegiato, risolvendosi nel difetto di allegazione del fatto costitutivo della pretesa, non poteva essere superata mediante l’esercizio di un potere officioso del collegio, pena la violazione del principio dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a cinque motivi , cui il [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. In via preliminare, va respinta l’eccezione del Fallimento di inammissibilità del ricorso per difetto, in capo al difensore della ricorrente, di una procura avente i requisiti di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., perché priva di riferimento al giudizio di cassazione.

Costituisce infatti principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la procura apposta, come nella specie, in calce al ricorso,su foglio separato ma ad esso congiunto materialmente, è per sua natura speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità o che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito (cfr., fra molte, Cass.

SS.UU. n. 36057/022, Cass. n. 9935/022, 18468/014).

2. Co n il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 4 comma 1 del d.l. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018, in relazione all’art. 2 d.lgs. n. 546/1992.

Osserva che l’annullamento parziale del carico iscritto a ruolo e portato dalla cartella di pagamento non pregiudica l’efficacia e l’esecutività della residua iscrizione, e non richiede al giudice altro se non l’accertamento della partita annullata, senza necessità di effettuare un ricalcolo del credito, atteso che ( come puntualmente accaduto nella specie mediante l’allegazione del doc. 3)l’agente della riscossione produce a sostegno della domanda di ammissione al passivo un prospetto ripartizionale dei ruoli proprio al fine di rendere evincibile, all’interno dell’intero carico iscritto, ogni singola partita con indicazione delle relative causali, degli anni di pertinenza nonché degli eventuali titoli di prelazione e degli accessori.

3. Il motivo è fondato, in quanto il tribunale non era tenuto “al ricalcolo”, su nuova base e su nuovi presupposti, del credito tributario, ma solo all’accertamento del residuo credito portato dalla cartella ancora da ammettere; accertamento che indubbiamente gli spettava e che andava compiuto mediante una semplice operazione matematica di detrazione , dal carico complessivo, de gli importi dei singoli carichi annullati ope legis .

Néal riguardo poteva rilevare l’eventuale venir meno della cartella come titolo esecutivo per effetto del suo annullamento parziale, atteso che, come ripetutamente affermato da questa Corte, ai fini dell’ammissione del credito d’imposta non è necessaria la previa notifica di una valida cartella esattoriale, ma è sufficiente l’estratto del ruolo(cfr. Cass. nn. 6846/021, 2732/019, 26296/017), 4.Con il secondo e il terzo motiv o , che possono essere congiuntamente esaminati in quanto espressione di un’unica censura, [OSCURATO:PERSONA] denuncia: -la violazione degli artt. 93, 2° comma nn. 3 e 4 e 54, 3° comma, l. fall. in comb. disp. con l’art. 2749 c.c., perché il tribunale ha ritenuto indeterminata la domanda degli interessi (che, per quanto autonoma rispetto a quella principale, ne costituisce un’estensione, in considerazione della natura accessoria del relativo credito) nonostante già al ricorso ex art. 93, che peraltro conteneva la distinzione tra crediti richiesti al privilegio e crediti richiesti al chirografo, fossero stati allegati gli estratti dei ruoli -con prospetto ripartizionale dei debiti- nei quali erano riportati la data di notifica delle cartelle o dell’avviso di addebito, i codici tributo, l’anno di riferimento, il carico iscritto a ruolo e l’importo degli interessi di mora, distinto da quello dell’aggio, ovvero tutti gli elementi necessari al fine del calcolo degli interessi moratori da ammettere al privilegio; - la violazione degli artt. 93 l. fall., 30 d.P.R. n. 602/1973 e 2749 c.c. perché il tribunale ha ritenuto indeterminata la domanda in mancanza di specifica indicazione del tasso applicato, ininfluente però sulla determinazione degli interessi da collocare al privilegio là dove, come nella specie, non sia in contestazione il loro ammontare complessivo e dunque la correttezza del calcolo effettuato dall’Agente della Riscossione.

5. I motivi sono manifestamente fondati. 5.1 La mera lettura del provvedimento impugnato, in cui il tribunale dà conto della copiosa documentazione allegata da [OSCURATO:PERSONA] alla domanda di insinuazione, rende palese che l’odierna ricorrente aveva fornito tutti gli elementi necessari al riscontro dell’esattezza dell’importo degli interessi richiesti al privilegio o, comunque, alla loro esatta determinazione sulla base di un semplice calcolo matematico, per il quale, all’evidenza, era sufficiente indicare la data di notifica delle singole cartelle e i tassi applicabili, secondo la tabella dell’Agenzia delle Entrate, nel biennio rilevante ex art. 2749 c.c. (cfr. Cass.

S.U. n. 22281/022, che, con riferimento alla motivazione degli interessi portati da cartella esattoriale, ha ritenuto che le nozioni di presupposti di fatto e ragioni giuridiche che compaiono nell’art. 7 della l. n. 212/2000, analoghe alle nozioni della succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda enunciate nell’art. 93, comma 3, l. fall., non richiedono l’indicazione dei saggi di interesse volta per volta modificati in ragione del periodo di tempo preso in considerazione ai fini della quantificazione degli interessi, posto che base giuridica che giustifica la relativa obbligazione, se puntualmente esternata, già li compendia). 5.2.Il tribunale, nel ritenere invece necessaria la specifica indicazione del tasso in concreto applicato “in relazione alle somme pretese a titolo di interessi di mora per ogni cartella”, nonché la menzione “della data di scadenza del credito”, ha fondato la decisione su argomenti scarsamente comprensibili (sia consentito dirlo: al limite della pretestuosità), senza neppure tener conto del fatto che, come correttamente rilevato dalla ricorrente, il credito da interessi moratori era stato interamente ammesso, se pur al chirografo, sicché non era in contestazione l’ammontare complessivo di tale posta e, conseguentemente, la corrispondenza dei tassi mano a mano applicati dall’agente della riscossione a quelli effettivamente applicabili nei medesimi periodi.

5.3. Va peraltro escluso che la (erroneamente) ritenuta “mancanza di prospettazione specifica degli elementi idonei alla determinazione dell’importo reclamato a titolo di interessi al rango privilegiato” si risolva nel difetto di allegazione del fatto costitutivo della domanda (integrato dall’ esistenza del credito per sorte e dal suo mancato pagamento), anziché, eventualmente, nel mero difetto di prova degli elementi (data di decorrenza degli interessi su ciascun importo capitale e tassi applicabili nell’anno in corso alla data del fallimento e nell’anno precedente) necessari alla determinazione dell’estensione del privilegio ai sensi dell’art. 2749 c.c.: elementi che, tuttavia, nella specie erano stati puntualmente forniti da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che, nel caso di residui dubbi in ordine alla corrispondenza fra importo degli interessi da questa richiesti al privilegio e importo effettivamente spettante a tale titolo, il giudice ben avrebbe potuto affidare la determinazione del credito in contestazione a un ctu. 6.L’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso comporta la cassazione del decreto impugnato, l’assorbimento del quarto e del quinto motivo, volti a censurare la pronuncia sulle spese, e il rinvio della causa al Tribunale di Barcellona P.G. in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso e dichiara assorbiti il quarto e il quintomotivo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la cau

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9807/2020R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso DECRETO del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] di GOTTO n. 70/2020depositato il 18/02/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dalla presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con decreto del 18.2.2020, ha respinto l’ opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere (per quanto in questa sede ancora interessa): i) l’ammissione del credito tributario portato da una cartella che cumulava anche crediti contributivi per i quali sussistevano i presupposti quantitativi e temporali dell’annullamento automatico, ex art. 4 d.l. n. 119/2028; ii) l’ammissione in via privilegiata, anziché al chirografo come disposto dal G.D., dei crediti per interessi maturati -nel biennio rilevante ex art. 2749 c.c. - sui crediti di imposta già ammessi al passivo al privilegio. Quanto alla prima questione, il tribunale ha ritenuto che l’annullamento dei carichi aventi i requisiti di cui al cit. art. 4 ha natura di annullamento ope legis,con la conseguenza che una volta caducato una parte del carico contenuto in cartella, la residua parte, afferente i crediti tributari, “non può formare oggetto di ricalcolo da parte del G.D. trattandosi di atto rientrante nella potestà impositiva riservata all’amministrazione finanziaria”. Quanto alla seconda questione, il tribunale, premesso che l’estensione del diritto di prelazione agli interessi, prevista dall’art. 54, 3° comma, l. fall. richiede la proposizione di una domanda specifica, al fine di consentire l’esatta individuazione di quelli rientranti nel periodo temporale di cui all’art. 2749 c.c., ha escluso che nella specie [OSCURATO:PERSONA] avesse ottemperato a tale onere di specificazione, in quanto la domanda di insinuazione non precisava quale fosse il tasso di interesse annuo praticabile sulla scorta del decreto ministeriale di riferimento, né le modalità di calcolo, quantomeno sotto il profilo dell’indicazione della data di “scadenza”(sic) degli interessi che, ai sensi dell’ art. 30 d.P.R., n. 602/1973, iniziano a maturare dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella, non potendo, per contro, bastare la mera riproduzione di una “tabella ricognitiva dei tassi di interesse di mora, con le decorrenze e la data del decreto dell’Agenzia delle Entrate adottato” in difetto di correlazione fra i tassi indicati e le somme pretese a titolo di interessi per ogni cartella; ha quindi affermato che la carenza di prospettazione specifica degli elementi idonei alla determinazione dell’importo reclamato a titolo di interessi al rango privilegiato, risolvendosi nel difetto di allegazione del fatto costitutivo della pretesa, non poteva essere superata mediante l’esercizio di un potere officioso del collegio, pena la violazione del principio dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a cinque motivi , cui il [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In via preliminare, va respinta l’eccezione del Fallimento di inammissibilità del ricorso per difetto, in capo al difensore della ricorrente, di una procura avente i requisiti di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., perché priva di riferimento al giudizio di cassazione. Costituisce infatti principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la procura apposta, come nella specie, in calce al ricorso,su foglio separato ma ad esso congiunto materialmente, è per sua natura speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità o che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito (cfr., fra molte, Cass. SS.UU. n. 36057/022, Cass. n. 9935/022, 18468/014). 2. Co n il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 4 comma 1 del d.l. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018, in relazione all’art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Osserva che l’annullamento parziale del carico iscritto a ruolo e portato dalla cartella di pagamento non pregiudica l’efficacia e l’esecutività della residua iscrizione, e non richiede al giudice altro se non l’accertamento della partita annullata, senza necessità di effettuare un ricalcolo del credito, atteso che ( come puntualmente accaduto nella specie mediante l’allegazione del doc. 3)l’agente della riscossione produce a sostegno della domanda di ammissione al passivo un prospetto ripartizionale dei ruoli proprio al fine di rendere evincibile, all’interno dell’intero carico iscritto, ogni singola partita con indicazione delle relative causali, degli anni di pertinenza nonché degli eventuali titoli di prelazione e degli accessori. 3. Il motivo è fondato, in quanto il tribunale non era tenuto “al ricalcolo”, su nuova base e su nuovi presupposti, del credito tributario, ma solo all’accertamento del residuo credito portato dalla cartella ancora da ammettere; accertamento che indubbiamente gli spettava e che andava compiuto mediante una semplice operazione matematica di detrazione , dal carico complessivo, de gli importi dei singoli carichi annullati ope legis . Néal riguardo poteva rilevare l’eventuale venir meno della cartella come titolo esecutivo per effetto del suo annullamento parziale, atteso che, come ripetutamente affermato da questa Corte, ai fini dell’ammissione del credito d’imposta non è necessaria la previa notifica di una valida cartella esattoriale, ma è sufficiente l’estratto del ruolo(cfr. Cass. nn. 6846/021, 2732/019, 26296/017), 4.Con il secondo e il terzo motiv o , che possono essere congiuntamente esaminati in quanto espressione di un’unica censura, [OSCURATO:PERSONA] denuncia: -la violazione degli artt. 93, 2° comma nn. 3 e 4 e 54, 3° comma, l. fall. in comb. disp. con l’art. 2749 c.c., perché il tribunale ha ritenuto indeterminata la domanda degli interessi (che, per quanto autonoma rispetto a quella principale, ne costituisce un’estensione, in considerazione della natura accessoria del relativo credito) nonostante già al ricorso ex art. 93, che peraltro conteneva la distinzione tra crediti richiesti al privilegio e crediti richiesti al chirografo, fossero stati allegati gli estratti dei ruoli -con prospetto ripartizionale dei debiti- nei quali erano riportati la data di notifica delle cartelle o dell’avviso di addebito, i codici tributo, l’anno di riferimento, il carico iscritto a ruolo e l’importo degli interessi di mora, distinto da quello dell’aggio, ovvero tutti gli elementi necessari al fine del calcolo degli interessi moratori da ammettere al privilegio; - la violazione degli artt. 93 l. fall., 30 d.P.R. n. 602/1973 e 2749 c.c. perché il tribunale ha ritenuto indeterminata la domanda in mancanza di specifica indicazione del tasso applicato, ininfluente però sulla determinazione degli interessi da collocare al privilegio là dove, come nella specie, non sia in contestazione il loro ammontare complessivo e dunque la correttezza del calcolo effettuato dall’Agente della Riscossione. 5. I motivi sono manifestamente fondati. 5.1 La mera lettura del provvedimento impugnato, in cui il tribunale dà conto della copiosa documentazione allegata da [OSCURATO:PERSONA] alla domanda di insinuazione, rende palese che l’odierna ricorrente aveva fornito tutti gli elementi necessari al riscontro dell’esattezza dell’importo degli interessi richiesti al privilegio o, comunque, alla loro esatta determinazione sulla base di un semplice calcolo matematico, per il quale, all’evidenza, era sufficiente indicare la data di notifica delle singole cartelle e i tassi applicabili, secondo la tabella dell’Agenzia delle Entrate, nel biennio rilevante ex art. 2749 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 22281/022, che, con riferimento alla motivazione degli interessi portati da cartella esattoriale, ha ritenuto che le nozioni di presupposti di fatto e ragioni giuridiche che compaiono nell’art. 7 della l. n. 212/2000, analoghe alle nozioni della succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda enunciate nell’art. 93, comma 3, l. fall., non richiedono l’indicazione dei saggi di interesse volta per volta modificati in ragione del periodo di tempo preso in considerazione ai fini della quantificazione degli interessi, posto che base giuridica che giustifica la relativa obbligazione, se puntualmente esternata, già li compendia). 5.2.Il tribunale, nel ritenere invece necessaria la specifica indicazione del tasso in concreto applicato “in relazione alle somme pretese a titolo di interessi di mora per ogni cartella”, nonché la menzione “della data di scadenza del credito”, ha fondato la decisione su argomenti scarsamente comprensibili (sia consentito dirlo: al limite della pretestuosità), senza neppure tener conto del fatto che, come correttamente rilevato dalla ricorrente, il credito da interessi moratori era stato interamente ammesso, se pur al chirografo, sicché non era in contestazione l’ammontare complessivo di tale posta e, conseguentemente, la corrispondenza dei tassi mano a mano applicati dall’agente della riscossione a quelli effettivamente applicabili nei medesimi periodi. 5.3. Va peraltro escluso che la (erroneamente) ritenuta “mancanza di prospettazione specifica degli elementi idonei alla determinazione dell’importo reclamato a titolo di interessi al rango privilegiato” si risolva nel difetto di allegazione del fatto costitutivo della domanda (integrato dall’ esistenza del credito per sorte e dal suo mancato pagamento), anziché, eventualmente, nel mero difetto di prova degli elementi (data di decorrenza degli interessi su ciascun importo capitale e tassi applicabili nell’anno in corso alla data del fallimento e nell’anno precedente) necessari alla determinazione dell’estensione del privilegio ai sensi dell’art. 2749 c.c.: elementi che, tuttavia, nella specie erano stati puntualmente forniti da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che, nel caso di residui dubbi in ordine alla corrispondenza fra importo degli interessi da questa richiesti al privilegio e importo effettivamente spettante a tale titolo, il giudice ben avrebbe potuto affidare la determinazione del credito in contestazione a un ctu. 6.L’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso comporta la cassazione del decreto impugnato, l’assorbimento del quarto e del quinto motivo, volti a censurare la pronuncia sulle spese, e il rinvio della causa al Tribunale di Barcellona P.G. in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso e dichiara assorbiti il quarto e il quintomotivo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la cau