CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36390/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza odierna con ordinanza interlocutoria 1675/2022. Requisitorie scritte del P.M. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo di ricorso, mercé il quale, richiamati gli antefatti del giudizio, l'Agenzia delle Entrate lamenta, in particolare, la violazione delle norme in materia di riscossione disciplinanti la notificazione della cartella di pagamento, in ragione della corretta applicazione delle quali rivendica la propria estraneità al procedimento di notificazione della RG 22169/20Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli stessa ed imputa al contrario opinamento fatto proprio dal giudice del gravame di aver fatto confusione tra l'attività di iscrizione a ruolo e l'attività di riscossione, è fondato e merita accoglimento. 3. Nella procedura di riscossione dei crediti erariali a mezzo del ruolo disciplinata dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 –che all'art. 18 rende applicabili le disposizioni del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – la cartella di pagamento è predisposta ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 dall'agente della riscossione sulla base dei dati contenuti nel ruolo ovvero nel documento costituito dall'elenco dei debitori con indicazione, per ciascuno , degli enti creditori e delle somme da essi dovute. La cartella viene poi notificata, secondo le modalità già indicate dall'art. 26 d.P.R. 602/1973, al debitore che ha facoltà di impugnarla avanti a giudice competente in relazione alla natura del credito azionato in conformità alle norme di rito che ne disciplinano il procedimento. 4. Questo sommaria ricognizione rende evidente che nella procedura di riscossione dei crediti erariale a mezzo ruolo si debba distinguere l'attività di accertamento e di liquidazione del credito, nel che si concreta propriamente la pretesa dell'erario, dall'attività che è invece diretta a rendere conoscibile detta pretesa al debitore per mezzo dell'attività consistente nella predisposizione del titolo di pagamento e nella sua successiva notificazione. La prima attività compete all'ente creditore, che individua i presupposti di fatto legittimanti la pretesa (attività di accertamento), ne quantifica l'ammontare (attività di liquidazione) e ne intima il pagamento al debitore. La seconda attività, che ha evidentemente carattere eventuale e che dà avvio alla procedura di riscossione del credito a mezzo ruolo, spetta viceversa alla competenza dell'agente della riscossione, che notifica al debitore la cartella di pagamento e gliene ingiunge il pagamento nel termine assegnato. RG 22169/20Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 5. Questo sul piano sostanziale. Se si tragua rda la sequenza procedimentale testé descritta sul piano processuale, la distinzione appena accennata si riproduce negli stessi termini. Se, per vero , il debitore abbia motivo di dolersi della pretesa esercitata nei suoi confronti per ragioni che attengonoall'esistenza o all'entità del credito azionato nei suoi confronti, dovrà rivolgere le proprie istanze nei confronti dell'ente creditore, giacché è l'attività svolta da costui ad essere messa sotto giudizio e, dunque, nell'incardinanda opposizione, la legittimazione passiva non potrà che competere all'ente creditore; se,viceversa, le ragioni del debitore si fondano sull'attività che segue all'iscrizione a ruolo e alla notificazione della cartella di pagamento,è l'attività dell'agente della riscossione a costituire l'oggetto del processo, sicché la legittimazione passiva compete solo a quest'ultimo e,quindi, il relativo giudizio andrà incardinato nei suoi confronti. Né, tra l'uno e l'altro soggetto che siano convenuti per rispondere ciascuno in ragione dell'attività di rispettiva spettanza della dedotta illegittimità della pretesa si rende ravvisabile una fattispecie di litisconsorzio necessario perché la comune inerenza di ciascuna attività al medesimo schema procedurale non ne rende confondibile il diverso fondamento causale, radicandosi l'attività dell'ente creditore nel pregresso accertamento delle ragioni di debito, quella dell'agente della riscossione nel portare dette ragioni a conoscenza del debitore. 6. Due chiose si rendono tuttavia doverosea margine di questo lineare schema procedimentale. La prima nasce dalla constatazione che sovente il primo atto conosciuto dal debitore –o astrattamene conoscibile in quanto per la sua comunicazione si adottano le forme del procedimento notificatorio – è solo la cartella di pagamento, sicché, anche quando intende opporsi alla pretesa per ragioni che afferiscono, latu sensu , alla sua fondatezza, potrà impugnare il predetto titolo evocando in giudizio il RG 22169/20Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli solo agente della riscossione. In tal caso però l'art. 39 d.lgs. 14 aprile 1999, n. 112 si dà cura di avvisare che "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; inmancanza, risponde delle conseguenze della lite". Questo vuol dire che il contenzioso potrà essere legittimamente innescato nei confronti dell'agente della riscossione anche quando le ragioni dell'impugnante non afferiscono alla regolarità o alla validità dei titoli esecutivi, ma se l'agente della riscossione non vuole subire le conseguenza della lite sarà suo onere evocare in giudizio l'ente creditore interessato. La seconda chiosa si lega al fatto che, ancora di sovente, l'atto impugnato dal debitore non è il primo atto che avrebbe dovuto essergli notificato, ma un atto successivo, come accadeva nel regime antevigente al d.lgs. 46/1999, ad esempio, nella sequenza cartella di pagamento-avviso di mora. In tal caso l'ordinamento processuale, segnatamente quello tributario, rende impugnabile insieme all'atto notificato anche l'atto presupposto,la cui notificazione non sia andata a buon fine, con l'effetto, dunque, per l'impugnante non solo di poter far valere i vizi propri dell'atto notificatogli, ma anche quelli dell'atto presupposto. Questo sul piano processuale – se ne ha plastica rappresentazione nella sequenza avviso di accertamento non notificato e cartella di pagamento regolarmente notificata – porta a ritenere, come hanno precisato le SS.UU. nel noto arresto 16412/2007, che, poiché il vizio in parola incide sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, ne consegue «l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria, la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti, destinati, con diversa e specifica funzione, a portare quella pretesa nella sfera di RG 22169/20Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest'ultimo un efficace eserciziodel diritto di difesa». Trattandosi perciò di vizio che può ridondare in danno della stessa sussistenza della pretesa esercitata, potendone determinare la eventuale decadenza, «la legittimazione passiva resta in capo all'ente titolare del diritto di credito e non al concessionario il quale, se fatto destinatario dell'impugnazione, dovrà chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non trattandosi nella specie di vizi che riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi». 7. Queste considerazioni portano a dare conferma dell'insegnamento che dall'arresto dianzi citato ha preso voce segnatamente per merito della giurisprudenza tributaria (Cass., Sez. V, 9/11/2016 , n. 22729; Cass., Sez. V, 24/04/2015, n. 8370; Cass., Sez. V, 11/03/2011, n. 5832), secondo cui, allorché la controversia abbia ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex art. 39 d.lgs. 112/1999, con conseguente esclusione della legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria ed inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile, in base a quanto si è sopra precisato, alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dl costui. 8. Se se ne misurano, poi, gli effetti riguardo al caso di specie, la prima conclusione che si ritrae, a conferma della fondatezza del motivo in disamina, è che nessuna legittimazione passiva possa riconoscersi in capo all'Agenzia delle Entrate, dato che l'impugnazione delle cartelle promossa dal Lucantoni aveva ad oggetto non già la fondatezza della RG 22169/20Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli pretesa, ma il modo e, segnatamente, il vizio notificatorio che ne aveva infirmava l'esercizio nei suoi confronti. La seconda conclusione, a maggior conferma dell'estraneità dell'Agenzia delle Entrate al contenzioso introdotto dal Lucantoni, è ancora più nitida,poiché, nella specie, l'Agenzia delle Entrate non era certamente l'ente incaricato della riscossione, ma non era neppure l'ente creditore giacché il credito esercitato, come si è precisato, aveva ad oggetto le spese di giustizia anticipate dall'erario al cui recupero non è preposta l'Agenzia delle Entrate. 9. Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, che , caducando l'impugnato pronunciamento tribunalizio, solleva dall'esame del secondo motivo che va perciò assorbito. La sentenza qui impugnata va conseguentemente cassata senza farsi luogo a rinvio poiché alla stregua dell'art. 382, terzo comma, ultimo inciso, la causa non poteva essere proposta. 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza senza e condanna parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte ricorrente in euro 950 ,00 oltre spese prenotate a debito. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno11.11.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Ma