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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2002

Cassazione n. 39467/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/12/2002 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 19682/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/12/2002 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 19682/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025
Sentenza Cassazione n. 39467/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris