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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 18194/2026

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7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonchéSTARNONE ANNA;-intimata-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 5717/2019depositata il 25/11/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4703/2020Numero sezionale 260/2026Udito il Sostituto P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perNumero di raccolta generale 18194/2026il rigetto del ricorso.

Data pubblicazione 05/06/2026Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente.Nel marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA] riscontrava infiltrazioni d'acquanel suo appartamento, provenienti dall'appartamento soprastante,di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

I danni interessavano il bagno econsistevano in macchie ferruginose, danni alla pitturazione edistacco di intonaco.

L'amministratore del Condominio di [OSCURATO:PERSONA],cui era stato denunciato il danno, escludeva la responsabilità dellacolonna fecale.

Nel luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi alTribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento deidanni.

La convenuta contestava la domanda e chiamava in causa ilCondominio, il quale a sua volta chiamava in giudizio la propriaassicurazione.

Nel corso del giudizio, espletata c.t.u. e provatestimoniale, la causa proseguiva nei confronti degli eredi dellaconvenuta, Aldo e [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6686 del 2013, inaccoglimento della domanda, dichiarava la responsabilità degli eredidomande di manleva.La pronuncia di primo grado è stata confermata in appello.Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con sette motivi, illustrati damemoria.Resiste il Condominio, con controricorso, accompagnato anche damemoria.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.[OSCURATO:PERSONA] P.G. ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si denuncia l'omesso esame circa fattidecisivi, che escluderebbero la responsabilità degli eredi Borghese,quali: l'intermittenza del gocciolamento (riferita da un teste),2 di 8Numero registro generale 4703/2020Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 18194/2026incompatibile con la rottura di un tubo in pressione in unData pubblicazione 05/06/2026appartamento disabitato; la localizzazione del distacco di intonaco,avvenuta in corrispondenza della colonna di scarico condominiale(come emergerebbe dalle foto della c.t.u.); il colore ferruginoso dellemacchie, che contrasterebbe con la natura di acque biancheipotizzata dal c.t.u.Il primo motivo è inammissibile.La Corte di appello ha esaminato ciascuno dei profili indicati dalricorrente: ha considerato il colore delle macchie, spiegando che lacolorazione ferruginosa ai margini è dovuta alla presenzadell'armatura metallica nel solaio e alle tubature di acciaio fatiscenti;ha valutato l'estensione delle infiltrazioni come indice di pressioneincompatibile con le acque reflue della colonna fecale; ha dato rilievoalla cessazione delle infiltrazioni in coincidenza con la conclusione deilavori di ristrutturazione.Il motivo si risolve nel tentativo di sovrapporre il proprioapprezzamento della situazione di fatto a quello espresso dal giudicedi merito in una motivazione effettiva e coerente, fondatasull'adesione critica alle conclusioni del c.t.u. e sulle convergentiacquisizioni testimoniali.Un tale tentativo è inammissibile in sede di legittimità, ove l'art.360 co. 1 n. 5 c.p.c. sanziona il solo omesso esame di un fatto storicodecisivo e non la diversa valutazione delle prove che il ricorrenteritenga preferibile (Cass., S.U., n. 8053/2014).2. - Con il secondo motivo si denuncia nullità della pronuncia perviolazione dell'art. 112 c.p.c.

Si lamenta l'omessa pronuncia sullacontraddizione temporale tra l'inizio delle infiltrazioni (marzo 2007)e i lavori di ristrutturazione (estate 2007), che la Corte avrebbeindicato come causa del danno.Il secondo motivo è inammissibile.La Corte di appello non ha omesso di pronunciarsi sulla questione,ma l'ha risolta, prospettando due cause alternative della fuoriuscita3 di 8Numero registro generale 4703/2020Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 18194/2026di acque — la rottura o l'usura di un tubo di carico oppure il malData pubblicazione 05/06/2026governo delle condotte e dei rubinetti da parte delle maestranze —entrambe riconducibili alla sfera di custodia e di responsabilità dellaproprietaria dell'unità posta al sesto piano.

Ha osservato che leinfiltrazioni erano iniziate nel marzo 2007, ossia prima dei lavori diristrutturazione, per cui la causa era da individuare comunque nellarottura o usura del tubo.

La Corte ha poi aggiunto che tale rotturaera stata poi eliminata alla fine dei lavori, identificando nellacessazione delle infiltrazioni la conferma del nesso causale, aprescindere dal momento esatto in cui la rottura si era verificata.Il motivo, pur denunciando formalmente un'omissione dipronuncia, nella sostanza critica la ricostruzione dei fatti operata daigiudici di merito, il che lo rende inammissibile sotto il profilo dell'art.112 c.p.c.3. – Il terzo motivo denuncia la nullità della pronuncia perviolazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sullecensure mosse alla c.t.u. (inattendibilità per sopralluogo tardivo,mancata valutazione della dichiarazione della conduttrice Ornellaequitativa del danno).Il motivo è inammissibile.La Corte di appello ha esaminato le censure e le ha rigettate,affermando che la constatazione del c.t.u. (le infiltrazioni non eranopiù in atto al momento dell'accesso) costituisce la confermadell'attendibilità della consulenza e non un elemento di fragilità,perché coincide con quanto riferito dai testimoni.

La dichiarazionedella conduttrice [OSCURATO:PERSONA], resa al c.t.u. in sede di assunzionedi informazioni su fatti secondari ex art. 194 c.p.c., è liberamenteapprezzabile dal giudice e non vincola la decisione.

Il giudice dimerito che aderisca alle conclusioni del c.t.u., dopo aver consideratoi rilievi delle parti, non è tenuto a confutare ogni singolaargomentazione contraria (Cass. n. 21505/2019).4 di 8Numero registro generale 4703/2020Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 18194/2026La censura sulla quantificazione equitativa è parimentiData pubblicazione 05/06/2026inammissibile: il c.t.u. non ha applicato il criterio ex art. 1226 c.c.,ma ha espresso un giudizio tecnico-estimativo su opere di modestaentità, fatto proprio dal giudice di merito.4. – Il quarto motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivoin relazione alla sproporzione nella quantificazione del danno eall'aggravamento del danno ex art. 1227 c.c. per ritardata denunciada parte della danneggiata.Il quarto motivo è inammissibile.La censura sulla sproporzione della stima si risolve in una criticadi merito alla valutazione tecnica del c.t.u., inammissibile in sede dilegittimità.Il ricorrente non indica quali sarebbero i costi superflui o in chemisura la quantificazione sarebbe errata.Quanto all'eccezione di aggravamento ex art. 1227 c.c., il motivoè inammissibile per difetto di specificità, né il ricorrente ha indicatose e con quale atto l'eccezione sia stata ritualmente sollevata neigradi di merito.5. - Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92c.p.c. per mancata compensazione delle spese a frontedell'accoglimento solo parziale della domanda (rigetto dellacomponente del danno esistenziale).Il quinto motivo è da rigettare.L'attrice ha proposto un'unica domanda risarcitoria, che è statapienamente accolta nell'an.La circostanza che il quantum sia stato liquidato in misura inferiorea quanto richiesto non configura soccombenza reciproca, costituendosolo il valore per l’individuazione dello scaglione di liquidazione delcompenso professionale.Il giudice di merito ha correttamente applicato il principio disoccombenza, condannando la parte integralmente soccombente alpagamento delle spese.5 di 8Numero registro generale 4703/2020Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 18194/20266. – Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c.,Data pubblicazione 05/06/2026115 e 116 c.p.c., contestando l'errata applicazione dell'onere dellaprova e il rigetto della prova testimoniale (teste Pasqualina DeGregorio) richiesta dalla convenuta per provare la chiusura degliimpianti.Il sesto motivo va rigettato per avere l'attrice ha assolto al proprioonere probatorio.La c.t.u. ha individuato la provenienza delle infiltrazioni dalletubature di acque bianche dell'appartamento al sesto piano e lacessazione delle perdite in coincidenza con la conclusione dei lavoridi ristrutturazione, con ciò ha confermato il nesso causale.Gravava sulla convenuta la prova del caso fortuito o della diversacausa del danno.Quanto alla teste [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha rigettato lacensura con una doppia ratio decidendi.

Sul piano processuale, laprova testimoniale era stata ammessa con ordinanza generica e laparte non ha provveduto ad intimare la teste, né ha sollevato alcunanullità nell'udienza immediatamente successiva, con effetto sananteex art. 157 co. 2 c.p.c.

Sul piano sostanziale, la testimonianzasarebbe stata comunque irrilevante: la teste non avrebbe potutoriferire sulla provenienza delle infiltrazioni dagli impianti interrati nelsolaio, né sulla pressione dell'acqua.

La chiusura della chiave diarresto sarebbe risultata inattendibile sia per l'eventualemalfunzionamento della chiave sia per l'ipotesi del mal governo deirubinetti proprio da parte della testimone.

La Corte ha, inoltre,valorizzato ex art. 116 c.p.c. la condotta processuale degli eredi dellaproprietaria, i quali non hanno indicato come teste la conduttriceOrnella Felice che aveva eseguito e seguito i lavori di rifacimento ditutti gli impianti, né hanno prodotto documentazione fotografica oavvisato l'amministratore del condominio della pretesa riparazionedella colonna fecale.6 di 8Numero registro generale 4703/2020Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 18194/20267. – Il settimo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c.Data pubblicazione 05/06/2026per motivazione apparente, sul presupposto che la sentenza sisarebbe limitata a trascrivere acriticamente la sentenza di primogrado, la c.t.u. e gli atti di parte appellata.Il settimo motivo va rigettato.La motivazione della Corte di appello non è affatto apparente.

Lasentenza impugnata ha ricostruito la vicenda sostanziale eprocessuale, ha esaminato le risultanze della c.t.u. e le provetestimoniali, ha valutato la condotta processuale delle parti, haprospettato le cause alternative delle infiltrazioni e ne ha trattoconseguenze logiche.

Il fatto che il giudice di appello abbia riportatoampi stralci delle difese dell'appellata e del c.t.u., facendoli propricon adesione critica, non integra il vizio di motivazione apparente,che si configura solo quando la motivazione non consente in alcunmodo di comprendere la ratio decidendi (Cass., S.U., n. 8053/2014cit.).Nel caso in esame, l'iter logico della decisione è perfettamentericostruibile.8. - La Corte rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenzae si liquidano come in dispositivo.

Peraltro, non si ravvisano ipresupposti per una condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., come è statorichiesto dal controricorrente.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dàad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quellaprevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 2.100,00, oltre a € 200,00 per esborsi, alle spesegenerali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.7 di 8Numero registro generale 4703/2020Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 18194/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad operaData pubblicazione 05/06/2026della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previstaper il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il 05/02/2026, nella camera di consiglio dellaSeconda sezione civile.L’Estensore La PresidenteREMO [OSCURATO:PERSONA] FALASCHI8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonchéSTARNONE ANNA;-intimata-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 5717/2019depositata il 25/11/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4703/2020Numero sezionale 260/2026Udito il Sostituto P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perNumero di raccolta generale 18194/2026il rigetto del ricorso. Data pubblicazione 05/06/2026Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente.Nel marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA] riscontrava infiltrazioni d'acquanel suo appartamento, provenienti dall'appartamento soprastante,di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. I danni interessavano il bagno econsistevano in macchie ferruginose, danni alla pitturazione edistacco di intonaco. L'amministratore del Condominio di [OSCURATO:PERSONA],cui era stato denunciato il danno, escludeva la responsabilità dellacolonna fecale. Nel luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi alTribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento deidanni. La convenuta contestava la domanda e chiamava in causa ilCondominio, il quale a sua volta chiamava in giudizio la propriaassicurazione. Nel corso del giudizio, espletata c.t.u. e provatestimoniale, la causa proseguiva nei confronti degli eredi dellaconvenuta, Aldo e [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6686 del 2013, inaccoglimento della domanda, dichiarava la responsabilità degli eredidomande di manleva.La pronuncia di primo grado è stata confermata in appello.Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con sette motivi, illustrati damemoria.Resiste il Condominio, con controricorso, accompagnato anche damemoria.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.[OSCURATO:PERSONA] P.G. ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si denuncia l'omesso esame circa fattidecisivi, che escluderebbero la responsabilità degli eredi Borghese,quali: l'intermittenza del gocciolamento (riferita da un teste),2 di 8Numero registro generale 4703/2020Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 18194/2026incompatibile con la rottura di un tubo in pressione in unData pubblicazione 05/06/2026appartamento disabitato; la localizzazione del distacco di intonaco,avvenuta in corrispondenza della colonna di scarico condominiale(come emergerebbe dalle foto della c.t.u.); il colore ferruginoso dellemacchie, che contrasterebbe con la natura di acque biancheipotizzata dal c.t.u.Il primo motivo è inammissibile.La Corte di appello ha esaminato ciascuno dei profili indicati dalricorrente: ha considerato il colore delle macchie, spiegando che lacolorazione ferruginosa ai margini è dovuta alla presenzadell'armatura metallica nel solaio e alle tubature di acciaio fatiscenti;ha valutato l'estensione delle infiltrazioni come indice di pressioneincompatibile con le acque reflue della colonna fecale; ha dato rilievoalla cessazione delle infiltrazioni in coincidenza con la conclusione deilavori di ristrutturazione.Il motivo si risolve nel tentativo di sovrapporre il proprioapprezzamento della situazione di fatto a quello espresso dal giudicedi merito in una motivazione effettiva e coerente, fondatasull'adesione critica alle conclusioni del c.t.u. e sulle convergentiacquisizioni testimoniali.Un tale tentativo è inammissibile in sede di legittimità, ove l'art.360 co. 1 n. 5 c.p.c. sanziona il solo omesso esame di un fatto storicodecisivo e non la diversa valutazione delle prove che il ricorrenteritenga preferibile (Cass., S.U., n. 8053/2014).2. - Con il secondo motivo si denuncia nullità della pronuncia perviolazione dell'art. 112 c.p.c. Si lamenta l'omessa pronuncia sullacontraddizione temporale tra l'inizio delle infiltrazioni (marzo 2007)e i lavori di ristrutturazione (estate 2007), che la Corte avrebbeindicato come causa del danno.Il secondo motivo è inammissibile.La Corte di appello non ha omesso di pronunciarsi sulla questione,ma l'ha risolta, prospettando due cause alternative della fuoriuscita3 di 8Numero registro generale 4703/2020Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 18194/2026di acque — la rottura o l'usura di un tubo di carico oppure il malData pubblicazione 05/06/2026governo delle condotte e dei rubinetti da parte delle maestranze —entrambe riconducibili alla sfera di custodia e di responsabilità dellaproprietaria dell'unità posta al sesto piano. Ha osservato che leinfiltrazioni erano iniziate nel marzo 2007, ossia prima dei lavori diristrutturazione, per cui la causa era da individuare comunque nellarottura o usura del tubo. La Corte ha poi aggiunto che tale rotturaera stata poi eliminata alla fine dei lavori, identificando nellacessazione delle infiltrazioni la conferma del nesso causale, aprescindere dal momento esatto in cui la rottura si era verificata.Il motivo, pur denunciando formalmente un'omissione dipronuncia, nella sostanza critica la ricostruzione dei fatti operata daigiudici di merito, il che lo rende inammissibile sotto il profilo dell'art.112 c.p.c.3. – Il terzo motivo denuncia la nullità della pronuncia perviolazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sullecensure mosse alla c.t.u. (inattendibilità per sopralluogo tardivo,mancata valutazione della dichiarazione della conduttrice Ornellaequitativa del danno).Il motivo è inammissibile.La Corte di appello ha esaminato le censure e le ha rigettate,affermando che la constatazione del c.t.u. (le infiltrazioni non eranopiù in atto al momento dell'accesso) costituisce la confermadell'attendibilità della consulenza e non un elemento di fragilità,perché coincide con quanto riferito dai testimoni. La dichiarazionedella conduttrice [OSCURATO:PERSONA], resa al c.t.u. in sede di assunzionedi informazioni su fatti secondari ex art. 194 c.p.c., è liberamenteapprezzabile dal giudice e non vincola la decisione. Il giudice dimerito che aderisca alle conclusioni del c.t.u., dopo aver consideratoi rilievi delle parti, non è tenuto a confutare ogni singolaargomentazione contraria (Cass. n. 21505/2019).4 di 8Numero registro generale 4703/2020Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 18194/2026La censura sulla quantificazione equitativa è parimentiData pubblicazione 05/06/2026inammissibile: il c.t.u. non ha applicato il criterio ex art. 1226 c.c.,ma ha espresso un giudizio tecnico-estimativo su opere di modestaentità, fatto proprio dal giudice di merito.4. – Il quarto motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivoin relazione alla sproporzione nella quantificazione del danno eall'aggravamento del danno ex art. 1227 c.c. per ritardata denunciada parte della danneggiata.Il quarto motivo è inammissibile.La censura sulla sproporzione della stima si risolve in una criticadi merito alla valutazione tecnica del c.t.u., inammissibile in sede dilegittimità.Il ricorrente non indica quali sarebbero i costi superflui o in chemisura la quantificazione sarebbe errata.Quanto all'eccezione di aggravamento ex art. 1227 c.c., il motivoè inammissibile per difetto di specificità, né il ricorrente ha indicatose e con quale atto l'eccezione sia stata ritualmente sollevata neigradi di merito.5. - Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92c.p.c. per mancata compensazione delle spese a frontedell'accoglimento solo parziale della domanda (rigetto dellacomponente del danno esistenziale).Il quinto motivo è da rigettare.L'attrice ha proposto un'unica domanda risarcitoria, che è statapienamente accolta nell'an.La circostanza che il quantum sia stato liquidato in misura inferiorea quanto richiesto non configura soccombenza reciproca, costituendosolo il valore per l’individuazione dello scaglione di liquidazione delcompenso professionale.Il giudice di merito ha correttamente applicato il principio disoccombenza, condannando la parte integralmente soccombente alpagamento delle spese.5 di 8Numero registro generale 4703/2020Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 18194/20266. – Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c.,Data pubblicazione 05/06/2026115 e 116 c.p.c., contestando l'errata applicazione dell'onere dellaprova e il rigetto della prova testimoniale (teste Pasqualina DeGregorio) richiesta dalla convenuta per provare la chiusura degliimpianti.Il sesto motivo va rigettato per avere l'attrice ha assolto al proprioonere probatorio.La c.t.u. ha individuato la provenienza delle infiltrazioni dalletubature di acque bianche dell'appartamento al sesto piano e lacessazione delle perdite in coincidenza con la conclusione dei lavoridi ristrutturazione, con ciò ha confermato il nesso causale.Gravava sulla convenuta la prova del caso fortuito o della diversacausa del danno.Quanto alla teste [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha rigettato lacensura con una doppia ratio decidendi. Sul piano processuale, laprova testimoniale era stata ammessa con ordinanza generica e laparte non ha provveduto ad intimare la teste, né ha sollevato alcunanullità nell'udienza immediatamente successiva, con effetto sananteex art. 157 co. 2 c.p.c. Sul piano sostanziale, la testimonianzasarebbe stata comunque irrilevante: la teste non avrebbe potutoriferire sulla provenienza delle infiltrazioni dagli impianti interrati nelsolaio, né sulla pressione dell'acqua. La chiusura della chiave diarresto sarebbe risultata inattendibile sia per l'eventualemalfunzionamento della chiave sia per l'ipotesi del mal governo deirubinetti proprio da parte della testimone. La Corte ha, inoltre,valorizzato ex art. 116 c.p.c. la condotta processuale degli eredi dellaproprietaria, i quali non hanno indicato come teste la conduttriceOrnella Felice che aveva eseguito e seguito i lavori di rifacimento ditutti gli impianti, né hanno prodotto documentazione fotografica oavvisato l'amministratore del condominio della pretesa riparazionedella colonna fecale.6 di 8Numero registro generale 4703/2020Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 18194/20267. – Il settimo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c.Data pubblicazione 05/06/2026per motivazione apparente, sul presupposto che la sentenza sisarebbe limitata a trascrivere acriticamente la sentenza di primogrado, la c.t.u. e gli atti di parte appellata.Il settimo motivo va rigettato.La motivazione della Corte di appello non è affatto apparente. Lasentenza impugnata ha ricostruito la vicenda sostanziale eprocessuale, ha esaminato le risultanze della c.t.u. e le provetestimoniali, ha valutato la condotta processuale delle parti, haprospettato le cause alternative delle infiltrazioni e ne ha trattoconseguenze logiche. Il fatto che il giudice di appello abbia riportatoampi stralci delle difese dell'appellata e del c.t.u., facendoli propricon adesione critica, non integra il vizio di motivazione apparente,che si configura solo quando la motivazione non consente in alcunmodo di comprendere la ratio decidendi (Cass., S.U., n. 8053/2014cit.).Nel caso in esame, l'iter logico della decisione è perfettamentericostruibile.8. - La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenzae si liquidano come in dispositivo. Peraltro, non si ravvisano ipresupposti per una condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., come è statorichiesto dal controricorrente.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dàad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quellaprevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 2.100,00, oltre a € 200,00 per esborsi, alle spesegenerali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.7 di 8Numero registro generale 4703/2020Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 18194/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad operaData pubblicazione 05/06/2026della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previstaper il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il 05/02/2026, nella camera di consiglio dellaSeconda sezione civile.L’Estensore La PresidenteREMO [OSCURATO:PERSONA] FALASCHI8 di 8
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