CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38079/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due distinti ricorsi avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha rideterminato la pena in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, riqualificato sotto la specie del fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dello stesso articolo. Il primo motivo, comune ai due ricorsi e inerente alla qualificazione del fatto nell'alveo dell'uso personale, è riproduttivo di profili dí censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto la Corte territoriale aveva evidenziato che l'uso personale doveva ritenersi escluso per via dell'occultamento della sostanza in un luogo muníto di quattro videocamere e della detenzione di una ingente somma di denaro in contanti. E' altresì inammissibile il motivo - formulato nel ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - attinente all'applicazione della contestata recidiva; atteso che lo stesso è riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto la Corte territoriale ha congruamente valutato gli elementi desumibili dai plurimi e recenti precedenti specifici dell'imputato, tali da denotare una persistente ricaduta nel reato in continuità con le pregresse scelte delinquenziali. Ulteriormente inammissibile il motivo, comune ai due ricorsi, attinente al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati nelle sentenza del Tribunale di Napoli nn.15123/2019 e 1982/2017, atteso che il ricorrente ha dedotto unicamente l'elemento rappresentato dalla comune modalità di custodia della sostanza stupefacente, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata e che hanno fatto riferimento alla mancanza di prova in ordine a un medesimo contesto oggettivo unificante. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore