CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16502/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 09/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; sentite le conclusioni dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che -in sostituzione degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- si è riportata ai motivi dei ricorsi di e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in data 9/6/2020 della Corte di appello di Salerno che ha confermato la sentenza in data 17/4/2019 del Tribunale di Salerno, che li aveva condannati per i reati di danneggiamento e occupazione abusiva di un immobile. Deducono: 1.1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.1. "Violazione dell'articolo 633, codipen., in relazione all'articolo 606, 1 c.p.p., lett. b)". ì Con il primo motivo la difesa evidenzia che l'immobile che si assume occupato non era assegnato ad alcuno ed era abbandonato; aggiunge che che il ricorrente era residente nel Comune di Siano, così che «si presume -scrive il ricorrente- che il Comune gli ha conferito la facoltà di abitare l'immobile con la sua famiglia grazie ad un regolare titolo di conferimento». Evidenzia che non c'era la prova di una volontà di occupare l'immobile stabilmente. A tale proposito lamenta come il giudice abbia ritenuto su mere presunzioni che l'occupazione si fosse protratta dal 2013 a sino almeno il 2017. Sostiene -inoltre- che il giudice del merito ha stravolto -parcellizzandola- la testimonianza del luogotenente dei [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di avere occupato l'immobile perché si trovava in difficoltà economiche. 1.1.2. "Violazione dell'art. 635, cod.pen., in relazione all'art. 606, c.p.p. lett. b) ed e)". Con il secondo motivo la difesa sostiene che [OSCURATO:PERSONA] andava assolto dal reato di danneggiamento, perché non era possibile stabilire chi avesse rotto il cilindretto della porta d'ingresso dell'immobile occupato. 1.1.3. "Violazione dell'art. 131-bis, cod.pen.". Con l'ultimo motivo si sostiene la sussisl:enza dei requisiti richiesti per la configurazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod.pen., erroneamente esclusa dalla Corte di appello sulla base di un'inesistente precedente condanna per danneggiamento. 1.2. [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.1. "1) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma I lett. b) c.p.p.); 2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma I, lett. E c.p.p.)". Anche la difesa di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che manca la prova della stabilità dell'occupazione e illustra le ragioni che avversano le conclusioni raggiunte dai giudicanti. Si duole, altresì, della parcellizzazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel suo interrogatorio. Secondo la difesa, inoltre, la Corte di appello ha respinto con motivazione contraddittoria la richiesta di riconoscere la scriminante dello stato di necessità e la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod.pen., pur in presenza di tutti i requisiti necessari alla loro configurazione. 1.2.2. La difesa aggiunge che «è del tutto sorprendente la pronuncia della Corte che, nel motivare il diniego della pure invocata conversione della pena detentiva inflitta nella corrispondente sanzione pecuniaria ex art. 53 Legge n. 689/81, discorre di una sostanziale inutilità della stessa conversione, stante la già concessa sospensione condizionale della pena, con la conseguenza che l'impugnante non sarebbe comunque tenuta a versare nulla, con elusione della finalità di afflizione della pena, che a ben vedere risulterebbe (a voler argomentare nella logica della Corte) già inutile di per sé, essendo condizionalmente sospesa. Invero, non è dato comprendere il tenore della pronuncia sul punto, in nulla differendo una pena detentiva sospesa da una sanzione pecuniaria sospesa». [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, fatta eccezione per il motivo relativo alla negata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria esposto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La Corte di appello, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni ha spiegato perché e sulla base di quali elementi ha ritenuto la stabilità dell'occupazione, l'insussistenza dei requisiti richiesti per configurare la scriminante dello stato di necessità, l'addebitabilità ai due odierni ricorrenti del danneggiamento in contestazione e la mancanza delle condizioni richieste per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod.pen. A fronte di ciò, entrambi i ricorsi -sostanzialmente sovrapponibili- si risolvono nella prospettazione di un risultato valutativo alternativo a quello raggiunto dai giudici di merito, senza dedurre censure cui sia consentito l'accesso al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'evidenziata causa di inammissibilità dei ricorsi, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2. E' fondato, invece, il motivo relativo alle negazione della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. A tal proposito va considerato che il giudice di primo grado aveva concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, così che la motivazione adottata dalla sentenza impugnata risulta viziata alla luce di quanto già affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (che ha affermato il principio secondo cui «configura una motivazione illegittima negare la sostituzione della pena detentiva irrogata, e condizionalmente sospesa, con \ l'argomento che "per conferire efficacia preventiva alla sospensione condizionale necessita una remora valida e questa è rappresentata dal timore della pena carceraria"»: Sez. 3, n. 2655 del 12/10/1994, dep. 1995, Ranieri, Rv. 201572; nello stesso senso v. successivamente Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015 - dep. 11/05/2015, Pritoni, Rv. 263558, che ha ritenuto manifestamente illogica la valutazione operata dal giudice di merito il quale che, pur concedendo all'imputato la sospensione condizionale della pena, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria in ragione della pericolosità dell'imputato e della sua "proclività alla violazione della legge penale"). Da ciò discende che il giudice del merito ha basato la negazione della pena pecuniaria sul presupposto della maggiore efficacia afflittiva della pena detentiva, in violazione del principio già enunciato. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello per nuovo esame sul punto. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla conversione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 dicembre 2021 Il Consigliere e