CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42024/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Como, che lo ha condannato alla pena di € 800 di ammenda per il reato di cui all'art. 4,comma 3, I. n. 110 del 1975; considerato che i primi due motivi, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, sono inammissibili in quanto versati integralmente in fatto e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito: con riferimento alla testimonianza di Gottardi, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il Giudice, lungi dal travisare la prova, ha valutato (pag. 2), con discorso logico ed insindacabile in questa sede, quanto riferito dalla teste (compagna e socia dell'imputato) "non ragionevole e credibile"; osservato, quanto al secondo motivo sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., che cre, non avendo la Difesa avanzato la richiesta di applicazione della speciale chic, kav t_. y'è• esi-mente in sede di merito, (essendosi limitata, in sede di conclusioni, a chiedere l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato), non può essere considerato in questa sede. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2