CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 1989
Cassazione n. 04004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LZ13:411 Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] tty ha concluso <)n<,. Q_ ree:te-3 eU3--2 Yr_A:e0 st \r,13c2 &z.;i:U• r(A.2_,- t NQ_,:teQ,,- C-3 CA (3- 1.r. CAY n ( , 2 2) c,,L,u, u, t_s. L . -ce-Q-152- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 dicembre 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo dichiarò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di rapina aggravata dall'uso dell'arma ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di omicidio volontario aggravato dal nesso teleologico nei confronti delle su indicate persone, nonché di porto abusivo di arma da sparo, anch'esso aggravato dal nesso teleologico, e ritenuta la continuazione tra i predetti delitti e operata la riduzione per la scelta del rito, condannò entrambi alla pena principale dell'ergastolo e a quelle accessorie di legge. 2. Avverso tale decisione proposero appello i due imputati e, in particolare, il Forlanelli lamentò anzitutto la mancata assoluzione dai reati a lui ascritti per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, l'erronea applicazione dell'aggravante teleologica e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche, Con sentenza del 29 maggio 2020, la Corte di Assise di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesse le circostanze attenuanti generiche a entrambi gli imputati con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, rideterminò la pena inflitta a ciascuno di essi in anni venti di reclusione. 3. Ricorre per cassazione il difensore del Forlanelli, deducendo i seguenti motivi. 3.1. "Inosservanza e/o erronea applicazione degli articoli 110, 116, 575, 61 n.2, cod. pen., per avere la Corte ritenuto il Forlanelli responsabile di omicidio in concorso con il Ferrari. Carenza e illogicità della motivazione". Il ricorrente assume che i giudici della Corte di Assise di appello di Brescia avrebbero errato a ritenere che "la partecipazione all'accordo per commettere una rapina con l'utilizzo di un'arma da fuoco comporta la responsabilità a titolo di concorso ordinario e non anomalo anche per l'omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che ha in concreto cagionato la morte del rapinato"; e sostiene che tale tesi contrasta con la giurisprudenza della stessa Corte di cassazione, citando a tal fine una parte della massima Rv. 209945, relativa alla sentenza n. 2998 del 10 febbraio 1998, secondo cui "in caso di rapina a mano armata, il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica dell'omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 cod. pen. sull'erroneo e apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell'omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento deve essere ragionevolmente previsto". E infatti, secondo la tesi difensiva, dal principio giuridico derivante dalla massima da ultimo citata deriverebbe che ai fini dell'applicazione dell'art. 110 cod. pen. sarebbe (3 necessario dimostrare che in concreto i compartecipi alla rapina avevano previsto e accettato il compimento del reato di omicidio da parte di uno di essi. E - sempre secondo la difesa del Forlanelli - i giudici della Corte di Assise di appello di Brescia non avrebbero fornito tale dimostrazione e si sarebbero limitati a valorizzare alcuni pochi elementi che si presterebbero a diverse e non univoche interpretazioni; mentre ne sussisterebbero altri, elencati nel corso del motivo, che consentirebbero di escludere la sussistenza del dolo omicidiario anche nelle forme di dolo alternativo. Infine, il ricorrente assume che, anche a voler ritenere che il compimento dell'omicidio da parte del Ferrari potesse essere astrattamente prevedibile da parte del Forlanelli, i giudici della Corte di Assise di appello di Brescia avrebbero dovuto applicare il disposto di cui all'art. 116 cod. pen., riconoscendo che l'imputato non aveva voluto e accettato il reato più grave. 3.2. "Inosservanza e/o erronea applicazione degli articoli 110, 575, 61 n.2, 576, comma 1, cod. pen., per avere la Corte applicato l'aggravante del nesso teleologico a carico del concorrente Forlanelli. Carenza e illogicità della motivazione". Il ricorrente riporta anzitutto una parte della massima relativa alla sentenza della Corte di cassazione n. 12584 del 21 ottobre 1994, secondo cui "nell'omicidio l'aggravante del nesso teleologico ex art. 576, n.1, cod. pen., ha natura meramente soggettiva e per la sua struttura concerne i motivi soggettivi dell'agire e non già l'elemento materiale del reato: conseguentemente, per essere estesa ai concorrenti, è necessario che costoro abbiano voluto la finalità conseguita dall'agente materiale ed abbiano con cosciente volontà a tal uopo delegato l'esecutore del reato"; e sostiene che - alla stregua di tale principio di diritto - i giudici del merito, per applicare all'imputato l'aggravante in questione, avrebbero dovuto dimostrare che questi non solo avesse "previsto e accettato" il rischio che il Ferrari potesse compiere il delitto di omicidio, ma anche che lo stesso voleva che il correo lo commettesse. 3.3. "Inosservanza e/o erronea applicazione degli articoli 15, 110, 575, 61 n.2, 576, comma 1, cod. pen., per avere la Corte applicato l'aggravante del nesso teleologico a carico del Forlanelli in violazione del principio di specialità. Carenza della motivazione". Il ricorrente richiama la sentenza n. 51457 del 21 giugno 2017, secondo cui "in applicazione del principio di specialità, l'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. - applicabile a chi commette un delitto allo scopo di realizzarne un altro, o di occultarlo, o di assicurarsene il profitto o l'impunità - è assorbita nel delitto di rapina impropria, atteso che la volontà dell'agente di assicurarsi, con violenza sulla persona, il prodotto del bene sottratto o l'impunità è di per sé elemento costitutivo di detto delitto. (Fattispecie in tema di omicidio conseguente a rapina in danno di un vigilante portavalori)"; e sostiene che, in base al principio di diritto espresso nella suddetta decisione, nel caso in esame non avrebbe potuto essere applicata l'aggravante teleologica. 3.4. "Inosservanza e/o erronea applicazione degli articoli 110, 575, 61 n.2, 576, comma 1, cod. pen., per avere la Corte applicato l'aggravante del nesso teleologico a carico del Forlanelli. Carenza e illogicità della motivazione". Secondo l'assunto difensivo, dalle dichiarazioni confessorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che l'omicidio fu posto in essere per un momento di follia e non al fine di compiere la rapina, che non sarebbe peraltro stata commessa; così che - anche per tale ragione - al Forlanelli non potrebbe imputarsi l'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, cod. pen. 3.5. "Inosservanza e/o erronea applicazione degli articoli 110, 628 comma 3, per avere la Corte condannato l'imputato per il reato di rapina mediante violenza consistita nell'esplodere colpi di arma da fuoco nei confronti delle persone offese al fine di impossessarsi di denaro e di sostanze stupefacenti". La difesa del Ferrarelli assume che - come risulterebbe dalle dichiarazioni confessorie degli imputati - la rapina non sarebbe stata posta in esecuzione, atteso che prima è stato commesso l'omicidio, in un evidente raptus di follia, e poi l'impossessamento della sostanza stupefacente detenuta dalle due vittime. 3.6. "Inosservanza e/o erronea applicazione degli articoli 69, 114, 132 e 133 cod. pen. nella determinazione della pena. Carenza e contraddittorietà della motivazione". Secondo il ricorrente, anche se l'imputato si fosse reso responsabile dei reati a lui attribuiti, la pena di venti anni di reclusione a lui applicata sarebbe sproporzionata, giacché, in ragione del comportamento da lui tenuto avrebbe dovuto essere applicata la sanzione nel minimo edittale; inoltre, i giudici della Corte di assise di appello di Brescia avrebbero dovuto ritenere le concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti contestate e la motivazione resa in ordine a tali questioni sarebbe di stile, priva di una concreta valutazione e perciò manifestamente illogica. 4. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 13, comma 8. D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato. 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa dell'imputato sostiene che i giudici del merito avrebbero errato a ritenere il Forlanelli responsabile in concorso con il Ferrari di omicidio volontario ex art. 110 cod. pen., è inammissibile. Come si è prima precisato, il ricorrente a sostegno della sua tesi cita una parte della massima relativa alla sentenza di questa Corte n. 2998 del 10 febbraio 1998, indicata al punto 3.1., sostenendo che dal principio giuridico derivante dalla massima citata deriverebbe che ai fini dell'applicazione dell'art. 110 cod. pen. sarebbe necessario dimostrare che in concreto i compartecipi alla rapina avevano previsto e accettato il compimento del reato di omicidio da parte di uno di essi. E però il Collegio osserva che i giudici della Corte di Assise di appello di Brescia, alle pagine 22 e 23 della sentenza impugnata hanno indicato le ragioni per le quali il Forlanelli aveva previsto e accettato le conseguenze del più grave delitto commesso dal correo. Detti giudici hanno, infatti, motivato le ragioni della loro decisione, ponendo in rilievo le seguenti circostanze: - l'imputato era consapevole del fatto che il Ferrari era armato di pistola; - lo stesso Forlanelli aveva confessato che insieme al Ferrari aveva avuto l'intenzione di commettere la rapina utilizzando la pistola; - l'inesperienza del Ferrari era conosciuta dal Forlanelli: circostanza questa che aggravava la prova del dolo in capo a quest'ultimo, con riferimento al momento rappresentativo del potenziale uso micidiale dell'arma, riconducibile all'incapacità di padroneggiare una situazione inusuale; - le vittime erano ritenute pericolose tanto che il Ferrari reputava potessero essere armate; - il freddo comportamento tenuto dal Forlanelli che, dopo il duplice omicidio, sfilava la tracolla di una delle due vittime; - gli accorgimenti con i quali era stata realizzata l'impresa delittuosa, consistenti nell'uso di un'autovettura con targa falsa e nello spegnimento dei cellulari prima della commissione del duplice delitto. Ebbene da tale motivazione, i giudici della Corte di Assise di appello di Brescia sono giunti alla logica conclusione che l'imputato doveva essere ritenuto responsabile di concorso nel duplice omicidio ex art. 110 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 116 dello stesso codice; e tale decisione, peraltro, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il concorso di persone nell'omicidio seguito a una rapina a mano armata è pieno e non anomalo atteso che l'evento omicidiario verificatosi non può considerarsi eccezionale e imprevedibile, ma un ordinario possibile suo sviluppo, alla luce di una verificata regolarità causale dovuta all'uso delle armi per fronteggiare evenienze peggiorative o per garantirsi la via di fuga (cfr.: Sez. 6, Sentenza n. 18489 del 13 gennaio 2010, Rv. 246914 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 36135 del 26 maggio 2011, Rv. 250936 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12750 del 27 febbraio 2019, Rv. 276175 - 01). Conseguentemente, la motivazione suddetta regge alle censure difensive, che oltre a lambire il merito, sono del tutto prive di fondamento. 2. E' inammissibile anche la seconda censura, con cui il ricorrente lamenta che i giudici del merito avrebbero errato ad applicare l'aggravante del nesso teleologico a carico del Forlanelli. Pure in questo caso il ricorrente, a sostegno della sua tesi, cita una parte della massima relativa alla sentenza della Corte di cassazione n. 12584 del 21 ottobre 1994, riportata al punto 3.2 del ritenuto in fatto, dalla quale - a suo avviso - discenderebbe che i giudici del merito, per applicare l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., avrebbero dovuto dimostrare che il Forlanelli non solo aveva "previsto e accettato" il rischio che il Ferrari potesse compiere il delitto di omicidio, ma anche che lo stesso voleva che il correo lo commettesse. Sennonché, il ricorrente omette di citare la seconda parte della massima, che così recita: "(Fattispecie relativa a ipotesi di concorso ex art. 116 cod. pen. in omicidio non voluto, rappresentante sviluppo di concordata rapina. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha rilevato che dall'atteggiamento psicologico inerente a tale anomala figura di concorrente esula qualsiasi rappresentazione e volizione dei motivi a delinquere - tipici della suddetta aggravante - che hanno determinato l'autore materiale del reato diverso a realizzarlo, sicché non è normativamente e logicamente estendibile nei confronti di detto concorrente l'aggravante del nesso teleologico)". Dunque, la decisione citata dalla difesa del Forlanelli a sostegno della sua tesi si riferisce all'ipotesi ben precisa in cui trova applicazione l'articolo 116 cod. pen. e non a quella di concorso ex art. 110 dello stesso codice, per il quale vale la già citata costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in fattispecie quale quella in esame, il concorso di persone nell'omicidio seguito a una rapina a mano armata è, ai sensi dell'art.110 cod. pen., pieno e non anomalo. Ciò posto, il Collegio osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui un reato di omicidio venga commesso per realizzare una rapina, è correttamente contestata la circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. Da quanto esposto deriva la manifesta infondatezza della censura in esame. 3. E' invece infondato il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa dell'imputato sostiene che i giudici del merito avrebbero applicato al Forlanelli l'aggravante del nesso teleologico a carico del Forlanelli in violazione del principio di specialità.A sostegno della sua tesi, il ricorrente richiama la sentenza n. 51457 del 21 giugno 2017, secondo cui in applicazione del principio di specialità, l'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. - applicabile a chi commette un delitto allo scopo di realizzarne un altro, o di occultarlo, o di assicurarsene il profitto o l'impunità - è assorbita nel delitto di rapina impropria. Sennonché, siffatta decisione si riferisce all'ipotesi di rapina impropria per la quale, in ordine all'applicazione della aggravante teleologica tra detta rapina e il delitto di omicidio si registra un contrasto di giurisprudenza; e infatti, in alcune sentenze si è stabilito che, in applicazione del principio di specialità, l'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. è assorbita nel delitto di rapina irnpropria (cfr.: Sez. 1, Sentenza n. 12359 dell'i giugno 1990, Rv. 185315 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 42371 del 16 novembre 2006, Rv. 235570 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 51417 del 21 giugno 2017, Rv. 271593 - 01); mentre in altre sentenze si è deciso che la suddetta circostanza aggravante del nesso teleologico non è assorbita nella rapina impropria laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato (cfr.: Sez. 2, Sentenza n. 21458 del 5 marzo 2019, Rv. 276543 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 21730 del 5 febbraio 2019, Rv. 276333 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 9865 del 21 gennaio 2021, Rv. 280688 - 01). Ma per la rapina propria, quale quella del caso in esame, la giurisprudenza è stata sempre costante nel ritenere che l'aggravante teleologica debba essere applicata tra il suddetto reato e l'omicidio commesso per realizzarlo. Da ciò il rigetto della doglianza in esame. 4. E' inammissibile il quarto motivo di ricorso, con il quale la difesa dell'imputato continua a sostenere che i giudici della Corte di assise di appello avrebbero dovuto escludere l'aggravante del nesso teleologico perché il duplice omicidio fu posto in essere dal Ferrari un momento di follia e non al fine di compiere la rapina, che peraltro non sarebbe neppure stata commessa. E' infatti pacifico che subito dopo il duplice omicidio l'imputato e il suo correo si impossessarono della droga detenuta dalle vittime; e tale comportamento - a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto il Ferrari a sparare i colpi mortali - integra gli estremi dei due reati contestati a entrambi gli imputati, aggravati dal nesso teleologico. Del resto, proprio in un caso analogo, questa Corte ha stabilito che "qualora la detenzione di sostanze stupefacenti, che può essere anche legittima, diventa ad un certo punto illecita, ciò non comporta che esse diventino res nullius ai fini della configurabilità del delitto di rapina. È, a tal fine sufficiente il requisito dell'alienità della cosa costituente oggetto dell'impossessamento della cosa mobile, mediante minaccia sottraendola al detentore. Persiste, pertanto, l'aggravante di cui all'art. 576 n. 1 cod. pen., in relazione alla circostanza del nesso teologico ex art. 61 n. 2 cod. pen. in caso di omicidio volontario commesso al fine di impossessamento di droga illecitamente detenuta dalla vittima" (Sez. 1, Sentenza n. 8755 del 23 gennaio 1991, Rv. 188116 - 01). Da ciò la manifesta infondatezza della censura in esame, che è anche ai limiti della genericità. 5. E' del pari manifestamente infondato il quinto motivo di ricorso, con cui la difesa dell'imputato assume che non sussisterebbe nel caso concreto il delitto di rapina dal momento che prima era stato commesso il duplice omicidio - in un evidente raptus di follia - e poi l'impossessamento della sostanza stupefacente detenuta dalle due vittime. Come è noto, la prima parte dell'art. 628 cod. pen. delinea la fattispecie della così detta rapina propria con la formula "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito [...]". Orbene, è pacifico sia in giurisprudenza che in dottrina che se la violenza, voluta dal colpevole, ha cagionato la morte del soggetto passivo, il delitto di omicidio aggravato a norma dell'art. 576, comma 1, n. 1, cod. peri., concorre materialmente con quello di rapina. Né si comprendono le ragioni per le quali la doglianza in esame, anch'essa ai limiti della genericità, sostiene una tesi diversa da quella su citata, universalmente accolta. 6. E' del tutto destituita di fondamento l'ultima doglianza, relativa all'entità della pena applicata al Forlanelli dai giudici della Corte di Assise di appello di Brescia e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. E infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen." (Sez. 4, Sentenza n. 46412, del 5 novembre 2015, Rv. 265283- 01). Ora, nel caso concreto i giudici del secondo grado, dopo avere concesso con ampia motivazione al Forlanelli il beneficio delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, hanno applicato per uno dei due omicidi la pena base di anni 22 di reclusione, e l'hanno aumentata, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., di 5 anni per il secondo omicidio, di 4 anni per la rapina e di 1 anno per il porto dell'arma; dunque, la pena base di 22 anni irrogata all'imputato è al di sotto della media edittale e, in virtù della giurisprudenza prima indicata, non necessitava di specifica e dettagliata motivazione.Ma in ogni caso, nella parte della sentenza impugnata nella quale è stata motivata la concessione delle attenuanti generiche, i giudici della Corte di Assise di appello di Brescia hanno reso motivazione (di seguito illustrata) che ben si adatta anche all'entità della pena. 7. Come si è prima riferito anche la doglianza, con la quale il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di equivalenza tra le attenuanti e le aggravanti, è inammissibile. E infatti, sempre secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, "in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata" (Sez. 6, Sentenza n. 6866 del 25 novembre 2009, depositata il 19 febbraio 2010, Rv. 246134 - 1). Ebbene, nel caso concreto i giudici della Corte di Assise di appello di Brescia hanno testualmente osservato che "in ragione della gravità e importanza che nel contesto dell'azione delittuosa hanno assunto le circostanze aggravanti contestate, nonché dell'elevato disvalore della plurioffensiva condotta commessa così come complessivamente valutata, appare equo arrestare il giudizio comparativo entro il limite valutativo di equivalenza di tali attenuanti rispetto alle aggravanti". Ora tale motivazione (ben valida anche per la dosimetria della pena) è del tutto priva di vizi logici ed è sicuramente idonea giustificare la decisione sul punto dei giudici del merito. Del resto vale anche osservare che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione di elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti generiche ha natura del tutto diversa dalla valutazione finalizzata al giudizio di comparazione, poiché quest'ultimo giudizio è diretto alla determinazione della concreta entità del reato ed all'adeguamento della pena al fatto ed alla personalità del colpevole; e che pertanto, non sussiste contraddittorietà di motivazione allorché il giudice di merito, valutata una serie di elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti generiche, pervenga, sempre in considerazione degli stessi elementi, ad un giudizio di semplice equivalenza e non di prevalenza con la circostanza aggravante. Da quanto su evidenziato consegue - alla stregua della citata giurisprudenza - l'inammissibilità del motivo di ricorso in esame.8. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che l'ha proposto deve