CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 41240/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 6015-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e r difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] o einrairiliati prsgo la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2933/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1801/2014 il Tribunale di Padova rigettava la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di abbattimento del manufatto realizzato dai convenuti in asserita violazione delle distanze previste dal regolamento comunale, o di suo arretramento sino al rispetto di dette distanze, ritenendo che detto bene non costituisse nuova costruzione e fosse, dunque, esentato dal rispetto della normativa in tema di distanze. Il Tribunale accoglieva invece la domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di passaggio proposta dai convenuti in danno degli attori. Con sentenza n. 2933/2016 la Corte di Appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame interposto dagli originari attori avverso la decisione di prime cure, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare il loro fabbricato sino al rispetto della distanza di mt. 5 dal confine, confermando nel resto la decisione del Tribunale. Hanno proposto ricorso avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con atto depositato in forma telematica in data 14.7.2021 il difensore dei ricorrenti, munito di idonea procura speciale, ha rinunciato al ricorso, mentre il difensore dei controricorrenti, egualmente munito di idonea procura speciale, ha accettato la rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2017 n. 06015 sez. 52 - ud. 10-09-2021 -2- Alla luce della intervenuta rinuncia al ricorso, debitamente accettata, depositata in atti, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto. Nulla per le spese. PQM la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 10 settembre 2021. Il Presidente (L. Orili