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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 20937/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2005avverso la sentenza del 12/02/2026 del G.i.p. del Tribunale di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 12/02/2026, il G.i.p. del Tribunale di Milano ha applicato, su richiesta deldifensore degli imputati, munito di procure speciali, e con il consenso del pubblico ministero,ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni e otto mesi di reclusione ed €1.400,00 di multa per il reato di rapina aggravata (dall’essere state la violenza o minacciacommesse da più persone riunite) in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Milano, hannoproposto ricorsi per cassazione, con un unico atto a firma del proprio difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidati a un unico motivo, con ilquale deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., laviolazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento all’art. 133 cod. pen.Lamentano che il G.i.p. del Tribunale di Milano avrebbe ritenuto la congruità della pena cheè stata loro irrogata senza motivare tale suo giudizio e non avrebbe «applicato correttamentei criteri di determinazione della pena previsti dall’articolo 133 c.p.», i cui parametri avrebbeomesso di considerare.5.

In base al “nuovo” comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1, comma 50,della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporrericorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle partisolo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazionetra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità dellapena o della misura di sicurezza.Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo dei ricorsi, il quale concerne nonl’illegalità della pena – da intendere come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridicoovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale – ma profili commisurativi dellastessa non rientra tra i suddetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avversola sentenza di patteggiamento.La Corte di cassazione ha infatti chiarito che è inammissibile, a norma dell’art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti nonl’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovveroeccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa,discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero attinenti albilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti allaloro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509-01).6.

Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena surichiesta delle parti dopo l’entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, iricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo diquest’ultimo comma.7.

Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, conla conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alpagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00ciascuno in favore Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2005avverso la sentenza del 12/02/2026 del G.i.p. del Tribunale di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 12/02/2026, il G.i.p. del Tribunale di Milano ha applicato, su richiesta deldifensore degli imputati, munito di procure speciali, e con il consenso del pubblico ministero,ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni e otto mesi di reclusione ed €1.400,00 di multa per il reato di rapina aggravata (dall’essere state la violenza o minacciacommesse da più persone riunite) in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Milano, hannoproposto ricorsi per cassazione, con un unico atto a firma del proprio difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidati a un unico motivo, con ilquale deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., laviolazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento all’art. 133 cod. pen.Lamentano che il G.i.p. del Tribunale di Milano avrebbe ritenuto la congruità della pena cheè stata loro irrogata senza motivare tale suo giudizio e non avrebbe «applicato correttamentei criteri di determinazione della pena previsti dall’articolo 133 c.p.», i cui parametri avrebbeomesso di considerare.5. In base al “nuovo” comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1, comma 50,della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporrericorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle partisolo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazionetra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità dellapena o della misura di sicurezza.Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo dei ricorsi, il quale concerne nonl’illegalità della pena – da intendere come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridicoovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale – ma profili commisurativi dellastessa non rientra tra i suddetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avversola sentenza di patteggiamento.La Corte di cassazione ha infatti chiarito che è inammissibile, a norma dell’art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti nonl’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovveroeccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa,discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero attinenti albilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti allaloro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509-01).6. Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena surichiesta delle parti dopo l’entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, iricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo diquest’ultimo comma.7. Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, conla conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alpagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00ciascuno in favore Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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