CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 20079/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27865/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dei difensori -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore -controricorrenti - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore -controricorrenti - Interpretazione del titolo esecutivo – Successione di con- danne alle spese e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 10 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 973/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : ― la controversia riguarda un’annosa controversia tra le parti, la cui ricostruzione è qui limitata ai fatti processuali ancora rilevanti; ― con la sentenza n. 35351/2004, il Tribunale di Torino condannava i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere agli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la metà delle spese di lite e, cioè, Euro 7.049,22; ― con la sentenza n. 558/2007, la Corte d’appello di Torino, parzialmente riformata la decisione di primo grado, condannava gli appellati [OSCURATO:PERSONA] ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere il 50% delle spese agli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ― in seguito, con sentenza n. 27135 del 19/12/2014, questa Corte, rilevata la mancata citazione in appello di uno dei litisconsortinecessari ([OSCURATO:PERSONA]), dichiarava la nullità del procedimento di appello e della decisione impugnata, cassava la sentenza n. 558/207 e rinviava, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino; ― riassunta la controversia innanzi alla Corte torinese (da [OSCURATO:PERSONA] e dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il giudice del rinvio – con la sentenza n. 925 del 15/5/2018 –così provvedeva: «Le spese di causa 16. Per quanto concerne le spese di causa, tenuto conto della parziale soccombenza degli attori in riassunzione (sono state, infatti, respinge le domande di arretramento del fosso e di risarcimento dei danni ulteriori e sono state ridimensionate le domande di risarcimento del danno per mancato godimento integrale della proprietà ed anche di arretramento del muro, disposto in misura inferiore rispetto alla richiesta) si ritiene che le spese dei quattro gradi di giudizio debbano essere compensate nella percentuale del 50% ponendosi il residuo 50% a carico dei convenuti in riassunzione. Tali spese vengono liquidate con riferimento alla tariffa in vigore al momento della pronuncia del provvedimento definitivo di ogni grado, in conformità con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Per i primi due gradi nella misura indicata dal Tribunale e dalla Corte d’appello nel primo giudizio, non essendovi stata una censura specifica né con riferimento ai parametri normativi di riferimento, né allo scaglione applicabile, né con riferimento all’importo liquidato e quindi: per il primo grado in € 14.098,44 (di cui € 11.036,02 per onorari, e 1.780, 75 per diritto ed € 334,38 per esposti) oltre rimborso forfettario 10% IVA e CPA come per legge; per il primo gravame € 7.000,00 (di cui € 5.000,00 per onorari, € 1.500.00 per diritti ed € 500,00 per esposti) oltre rimborso forfetario 12.50% IVA e CPA come per legge. In considerazione della parziale compensazione è riconoscibile la somma di € 7.049,22 per il primo grado ed € 3.500,00 per il primo gravame oltre accessori. Per quanto concerne le spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio le stesse vengono liquidate con riferimento ai parametri medi ridotti del 30% del valore indeterminato di cui al primo scaglione secondo i parametri del DM 55/14, in considerazione della modesta difficoltà della causa e delle questioni in fatto e in diritto trattate, anche tenuto conto che nel presente giudizio gli attori in riassunzione si sono limitati a riportare le difese dei precedenti gradi senza nulla aggiungere. Deve poi applicarsi un minimo aumento per la difesa di più parti pari al10% non essendovi stata una difesa specifica con riferimento ad ogni soggetto ma una difesa del tutto unitaria e cosi € 4.061,75 per il giudizio innanzi alla Suprema Corte (€ 1.732,50 per fase di studio, € 1.443,75 per fase introduttiva ed € 885,50 per fase decisionale, nulla per esposti non essendo stati richiesti); per il presente giudizio € 5.787,15 (di cui € 1.509,20 per la fase di studio, € 1.039,50 per la fase introduttiva ed € 2.544,85 per la fase decisionale oltre € 693,60 per esposti). Per effetto della parziale compensazione le spese vengono liquidate in € 2.030,87 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione ed € 2.893,57 per il presente giudizio. Non vi è richiesta di spese nei confronti dei contumaci. Analoga regolamentazione deve essere effettuata con riferimento alle spese di CTU, trattandosi di spesa che rientra nell’ambito della regolamentazione delle spese di causa. Per quanto concerne i rapporti tra i convenuti-intervenuti in riassunzione Biora e Angonoa e i convenuti in riassunzione Bassano, Leonardo e Rabbia avendo i predetti definito transattivamente la controversia le spese per tutti i gradi devono essere interamente compensate. Peraltro nella definizione non sono state considerate le spese di CTU che vengono regolamentate tra tutte le parti nei termini di cui sopra (ad eccezione delle parti Biora ed Angonoa che hanno definito la controversia transattivamente). P.Q.M. La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Busani lvana Maria e [OSCURATO:PERSONA], Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, Dichiara inammissibili le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inammissibili le domande proposte dagli attori in riassunzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Dichiara cessata la materia del contendere tra i convenuti - intervenuti in riassunzione [OSCURATO:PERSONA] eAngonoa Giuseppina e i convenuti in riassunzione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 35351/2004 pubblicato il 28.10.2004 dichiara tenuti e condanna: - [OSCURATO:PERSONA] al pagament o in favore di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali figli ed eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 5.795,00; -[OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali figli ed eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 1.896,37; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a al pagamento in solido tra loro in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 5.485,81; Dichiara tenuti e condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in solido tra loro in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali figli ed eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] del 50% spese di causa che liquida già in detta percentuale) in: -€ 7.049,22 per il primo grado di giudizio, oltre rimborso spese gen[er]ali 10%, IVA e CPA come per legge; -€ 3.500,00 per il secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali 12,50, IVA e CPA come per legge; - € 2.030,87 per il giudizio innanzi alla Suprema Corte oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge - € 2.893,57 per il presente giudizio di rinvio oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge; Dichiara integralmente compensate tra le predette parti le spese nella percentuale del 50%. Dichiara integralmente compensate le spese di causa tra gli appellati intervenuti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e gli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per tutti i gradi di giudizio. Dichiara non doversi provvedere sulle spese per tutti i gradi tra gli attori in riassunzione ed [OSCURATO:PERSONA] non essendovi domanda sul punto. Pone le spese di CTU così come liquidate dal Tribunale nella percentuale del 50% a carico degli attori in riassunzione e del 50% a carico dei convenuti in riassunzione Bassano, Leonardo, Rabbia, Martini, Faber e Trevisan; Conferma nel resto l’impugnata sentenza.»; ― in forza di tale sentenza, passata in giudicato ed azionata quale titolo esecutivo, [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (Davide e [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]), unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] notificavano a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] atto di precetto, col quale intimavano il pagamento di quanto reputato dovuto a titolo di spese del primo grado di giudizio (e, cioè, la somma di Euro 6.882,03, dalla quale erano detratte le «due quote in allora percepite di € 1.762,30 x 2» e a cui erano aggiunti il rimborso forfettario 10%, CPA e IVA, per un totale di Euro 4.853,08); ― proponevano opposizione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali affermavano che, in esito alla sentenza del Tribunale di Torino n. 35351/2004 e al seguente atto di precetto del 29/4/2005, avevano versato l’importo complessivo di Euro 2.512,55 in favore delle quattro parti allora attrici (Bergonzi-Marangon, Caroli-Butani, [OSCURATO:PERSONA], Ansuini-Fornuto); sostenevano di non dover corrispondere alcunché ai precettanti ([OSCURATO:PERSONA], Ansuini-Fornuto), i quali pretendevano – quali (due) parti attrici in riassunzione nel giudizio di rinvio – di ottenere il pagamento delle medesime spese legali, suddividendosi il relativo ammontare, ottenendo così l’effetto di conseguire, in danno degli opponenti, un’indebita locupletazione e, cioè, un ristoro superiore al 50% liquidato in loro favore; ― il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 1042/2020, accoglieva l’opposizione, affermando che la sentenza azionata come titolo esecutivo aveva interamente confermato, quanto alle spese, la decisione della sentenza n. 35351/2004; escludendo una riliquidazione ex novoda parte del giudice del rinvio, concludeva che il versame nto a suo tempo effettuato in favore degli attori era da intendersi satisfattivo; ― proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), Davide e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ― con la sentenza n. 973 del 26/8/2021, la Corte d’appello di Torino rigettava l’impugnazione; per quanto qui ancora rileva, la Corte di merito affermava: «… È certamente corretto che il giudice del rinvio debba pronunciarsi sulle spese dell’intero giudizio e che la sua pronuncia sostituisca quelle rese nei precedenti gradi. Tuttavia, quanto è stato disposto sul punto dal giudice di rinvio va correttamente interpretato, individuando la ratio della decisione alla luce di motivazione e dispositivo. … Dalla lettura di motivazione e dispositivo emerge che il giudice di rinvio, preso atto dell’accoglimento parziale delle domande originariamente formulate dagli attori in primo grado, ha ribadito la condanna alle spese processuali che era stata pronunciata dal tribunale, ponendole per metà a carico della parte originariamente convenuta e compensando la parte residua. Il giudice di rinvio ha cioè confermato l’impostazione a suo tempo assunta dal tribunale in punto accollo delle spese processuali del grado, sia quanto alla percentuale di accollo a carico della parte soccombente sia al quantum. Da ciò discende che il pagamento effettuato, a titolo di rimborso spese, dai convenuti in primo grado a favore degli attori in primo grado, era corretto. Tale pagamento, come è pacifico in causa, è stato integrale. Ora, la condanna alle spese va a ristorare la parte vittoriosa delle spese sostenute per la difesa tecnica in giudizio. In primo grado le parti attrici, originariamente quattro parti, erano assistite da un solo difensore, ed hanno ottenuto il rimborso del 50% delle spese processuali che ciascuna di esse, pro quota, hacorrisposto al proprio avvocato. Il fatto che il giudizio di rinvio sia stato proposto da due parti soltanto, delle quattro originariamente costituite, non comporta che queste ultime abbiano diritto ad un secondo rimborso delle spese processuali, il quale avrebbe come risultato, secondo quanto correttamente rilevato dal tribunale, che esse ottengano il ristoro integrale della propria quota di spese processuali, anziché del solo 50%. Il giudice di rinvio non poteva che porre la condanna alle spese a favore delle parti attrici che si sono costituite nel giudizio di rinvio, ma, ad avviso di questa Corte, non ha inteso porre a carico dei convenuti in riassunzione, che già avevano pagato tutto quanto era da loro dovuto per le spese processuali di primo grado, l’obbligo di effettuare un secondo pagamento. Di ciò non vi è traccia nella sentenza del giudice di rinvio, la quale -invece - riguardata nella sua interezza e nella ratio motivazionale che la sorregge, ha inteso confermare quanto a suo tempo stabilito dal tribunale in punto spese e, conseguentemente, la bontà dei pagamenti a suo tempo effettuati dai convenuti in riassunzione.»; ― avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], Davide e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione, basato su cinque motivi; resistevano con un primo controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con un distinto controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e, anche avanzando ricorso incidentale (con un motivo), [OSCURATO:PERSONA]; ― le parti depositavano memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. ― il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] : ― col primo motivodel ricorso principale , che richiama l ’ art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., si lamenta l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello posto a fondamento della propria decisione un’errata interpretazione del titolo esecutivo, ancorata a una presunta «ratio motivazionale», volta ad escludere un secondo rimborso delle spese legali, che è contraddittoria rispetto alla premessa sostituzione della sentenza di primo grado da parte di quella d’appello; − col secondo motivo, formulato ai sensi del l ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., deducono la violazione ed errata applicazione degli artt. 615, 132, 323, 324, 389 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito escluso una liquidazione ex novo delle spese di lite nella sentenza n. 925/2018, così violando il giudicato e compenetrando nell’opposizione esecutiva pretese restitutorie che gli opponenti avrebbero dovuto esplicitare; − col quarto motivo, anch ’ esso ai sensi del l ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 336, 389, 392, 394, 615 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito, negando l’effetto espansivo della caducazione delle pronunce cassate, affermato che la sentenza n. 925/2018 aveva, in sostanza, lasciate intatte le statuizioni della sentenza n. 35351/2004 del Tribunale di Torino, che, invece, era stata definitivamente sostituita – dopo le impugnazioni di cui si è dato conto nell’esposizione del fatto processuale – dalla succitata sentenza, la quale aveva riliquidato ex novo le spese dei quattro gradi di giudizio; − le predette censure possono essere congiuntamente esaminate, perché tra di loro intimamente connesse; − i motivi – a dispetto dei vizi di prolissità e ridondanza, siccome inidonei, nella concreta e peculiare fattispeciein esame, a riverberarsi sull’ammissibilità delle censure –sono complessivamente fondati, pur essendo completamente estranea al thema decidendum la qu estione (invero agitata da tutte le parti, ma non posta quale ratio alla base della decisione qui impugnata) attinente a domande restitutorie non formulate in questa causa e, di conseguenza, alla possibilità di avanzarle in altra sede; − infatti, con la sent enza impugnata la Corte d ’ appello ha fornito una interpretazione del titolo esecutivo azionato (il cui testo è sopra riportato)che deve qualificarsi contraddittoria e illogica, addivenendo alla asistematica conclusione per cui le statuizioni della sentenza n. 35351/2004 del Tribunale di Torino sarebbero “sopravvissute” alla riforma parziale della sentenza d’appello n. 558/2007, alla cassazione disposta con la sentenza di questa Corte n. 27135 del 2014 e anche alla sentenza n. 925/2018 emessa dal giudice del rinvio , evidentemente argomentando dalla variazione dell’assetto soggettivo del giudizio nel dipanarsi dei diversi suoi gradi; − tale interpretazione, peraltro, è in contrasto col chiaro tenore letterale del titolo che, esplicitamente, opera una nuova valutazione riguardante «le spese dei quattro gradi di giudizio», per giunta disponendo che «debbano essere compensate nella percentuale del 50%»; è sufficiente la lettura della sentenza n. 925/2018 –passata in giudicato (e, dunque, intangibile indipendentemente dalla sua correttezza, anche in punto di riliquidazione e di individuazione dei soggetti beneficiari della medesima) – per avvedersi che la Corte d’appello ha nuovamente liquidato le spese dell’intero processo, ancorché facendo riferimento alle precedenti determinazioni (che non avevano incontrato le obiezioni delle parti); − risulta perciò errata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, la quale, facendo proprie le argomentazioni degli opponenti, ha illogicamente individuato una «ratiomotivazionale» della sentenza n. 925/2018 che non trova riscontro né nel testo, né nel sistema (in cui invece si prevede, come regola, la sostituzione della pronuncia impugnata da parte di quella resa in sede di impugnazione); − conseguentemente, la senten za impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame, alla stregua della qui ricostruita riferibilità della pronuncia appunto all’intero giudizio come concluso, salva ogni questione – non tanto di restituzione, quanto piuttosto –di imputazione di eventuali pagamenti intercorsi in misura differente per pregresse statuizioni sulle spese, poi irrimediabilmente travolte dalla conclusiva regolamentazione suddetta; − resta , quale ulteriore conseguenza, assorbito il quinto motivo del ricorso principale, col quale i ricorrenti denunciavano la violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito liquidato iniquamente le spese del processo, erroneamente qualificando soccombenti gli odierni ricor renti , ogni statuizione definitiva sul punto dovendo conseguireall’esito complessivo della lite; − al contrario, per la sua potenziale incidenza sul giudizio di rinvio, va dichiarata l’inammissibilità del terzo motivo, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., per ultrapetizione del giudice di merito, che ha posto a fondamento della propria decisione eccezioni non formulate dagli opponenti; − la censura ora menzionata è formulata in violazione dell ’ art. 366 cod. proc. civ. e, peraltro, incomprensibile, poiché si indicano precedenti giurisprudenziali senza spiegare (se non in maniera tautologica) in quale modo si attaglino alla fattispecie e, inoltre, senza riportare il contenuto e il tenore delle avversarie difese (asseritamente non contenenti le eccezioni accolte, esse stesse non specificate); − venendo a l ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] , con l ’ unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., si lamentala violazione e falsa applicazione degli artt. 276, comma 2 e 277 cod. proc, civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, per essere stato violato il contraddittorio, in quanto le avverse difese hanno impedito agli opponenti di formulare, in via subordinata, domande di restituzione delle somme versate dopo la sentenza n. 35351/2004; − l ’ intero ricorso incidentale non rispetta l ’ art. 366 cod. proc. civ., perché manca dell’esposizione del fatto processuale, in modo inammissibile affidata alla conoscenza tratta dal ricorso avversario; − in particolare, poi, il motivo difetta delle coordinate indispensabili a comprendere (prima ancora che a decidere) la questione, avendo la parte omesso di riportare ed illustrare le difese avversarie che avrebbero precluso alla controricorrente di esplicare compiute difese (nemmeno succintamente indicate); − un ’ ulteriore e indipendente ragione di inammissibilità del ricorso incidentale si rinviene nella novità della doglianza,che, contrariamente a quanto sostenuto, non attiene a profili rilevabili ex officio; − di conseguenza, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile e si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Trevisan, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; − si rimett e al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità, in considerazione del complessivo esito della litesecondo quanto fin qui statuito; p.q. m. la Corte accoglie il primo, il secondo e il quartomotivo del ricorso principale, congiuntamente esaminati; dichiara inammissibile il terzo motivo; di- chiara assorbitoil quinto motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composi