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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41203/2025

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ncelleria SENTENZA Oggi, WC. 2025 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N A P T T n riallc avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 22 gennaio 2025 dalla Quarta Sezione penale di questa Corte.

2. Con la sentenza censurata veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano emessa il 22 gennaio 2024 con la quale - a seguito di annullamento con rinvio per nuovo giudizio disposto con sentenza emessa da questa Corte l'l dicembre 2022 della sentenza della Corte di appello di Milano emessa il 23 febbraio 2022 - era stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano emessa 1'11 giugno 2011.

Con tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] e altri erano stati ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 81, comma 1, 110, 452-quaterdecies, comma 1, cod. pen., 256, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente, dopo aver riportato la motivazione della sentenza censurata con la quale il primo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile, deduce che sul punto si è al di fuori di un quid valutativo e che la Corte è incorsa in "errore percettivo" nel ritenere l'inammissibilità del motivo di ricorso.

Deduce, in particolare, che la Corte ha erroneamente ritenuto non osservato il principio dell'"autosufficienza" del ricorso con riferimento alla dedotta incompatibilità della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha composto il collegio che ha pronunciato la sentenza della Corte di appello oggetto di ricorso per cassazione e che la Corte, con più prudente e oculata verifica, implicante la lettura della requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale del luglio 2024, avrebbe potuto rendersi conto che risultava ex actis che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giudice che aveva disposto il rinvio a giudizio anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ha composto il collegio della Corte di appello di Milano che, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado.

Inoltre, deduce che l'errore lamentato deve qualificarsi come decisivo, che le carenze ascritte al ricorrente non sussistono, che non vi è stata precisa disamina degli atti del giudizio di legittimità, che ciò ha generato un vizio consacrante il primigenio motivo di lagnanza sulla composizione del collegio della Corte territoriale e che per tale motivo è stata pronunciata sentenza difforme dalle risultanze documentali. 2.2 Con il secondo motivo, dopo aver riportato la motivazione della sentenza censurata con la quale il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile, lamenta che questa Corte ha ritenuto, erroneamente, manifestamente infondato tale motivo di ricorso avente a oggetto la deduzione della violazione del divieto di reformatio in peius atteso l'annullamento della pregressa sentenza della Corte di appello, che nel costrutto di questa Corte si annida un errore di percezione decisivo, che questa Corte non si è avveduta che tale annullamento "prevedeva implicitamente un'esortazione specifica, non certo una valutazione quoad penam, bensì il chiaro invito a colmare la lacuna afferente all'esistenza dell'elemento soggettivo in capo [OSCURATO:PERSONA]" e che, conseguentemente, la conferma dell'originaria condanna ha vanificato il beneficio riduttivo ottenuto con la sentenza annullata. 2.3 Con il terzo motivo, dopo aver riportato la motivazione della sentenza censurata con la quale il terzo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile, lamenta che questa Corte avrebbe commesso un errore "percettivo", parimenti decisivo, squisitamente fattuale e, in particolare, che "non si comprende in quale modo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (da lui amministrata di diritto), potesse far parte della teorizzata societas sceleris, atteso che [OSCURATO:PERSONA] si occupava esclusivamente d'intermediazione autorizzata.

La telefonata de qua concerneva eventuali traffici occulti dei Magarelli o di Colombo, non certo di [OSCURATO:PERSONA]!". 2.4 Con il quarto motivo, dopo aver riportato la motivazione della sentenza censurata con la quale il quarto motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile, deduce testualmente che "Sia bastevole richiamare quanto già evidenziato illo tempore nel ricorso in Cassazione alla fonte dell'odierna impugnazione straordinaria, laddove poteva leggersi: "...omissis...odiernamente e criticamente, pare innegabile poter affermare che il giudice del rinvio abbia travisato non solo i fatti, i luoghi, i documenti, le denominazioni delle aziende, i ruoli dei soggetti interessati ma, come inevitabile conseguenza, sia giunto persino a travisare, rectius ipotizzare delle prove, perché se la premessa maggiore del sillogismo logico posto in essere è racchiusa nel "questi fatti costituiscono reati" (almeno sotto il profilo oggettivo...), la minore è: "[OSCURATO:PERSONA] era presente', è ovvio che detti accadimenti siano stati assunti (erroneamente) in guisa di prove.

L'ineluttabile conseguenza di questi errores in procedendo et in iudicando è il travisamento ed il fraintendimento (cfr. pag. 14 pedissequo atto).

Si parla di travisamento di prove inesistenti.".

Deduce, inoltre, il ricorrente che non si richiede una rivisitazione logico- giuridica del percorso valutativo espresso nella sentenza impugnata bensì di accertare e dichiarare la presenza di più percezioni errate che, in quanto tali, abbiano potuto influenzare, malamente, in modo decisivo, il convincimento del Collegio, giungendo alla dichiarazione di infondatezza del ricorso, il quale, verosimilmente, avrebbe avuto diverso destino laddove i suindicati errori e/o omissioni non avessero trovato compimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile non essendo stato proposto per i casi previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

Occorre premettere che come affermato da questa Corte con sentenza della Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema: «l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (ex plurimis, Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145, Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280)». 1.1 Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso, mediante il richiamo alle richieste formulate dal Procuratore generale nel procedimento oggetto di impugnazione straordinaria, con le quali era stato evidenziato come risultasse ex actis la presenza del dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giudice per le indagini preliminari che aveva disposto il giudizio immediato, nel collegio che aveva pronunciato la sentenza della Corte di appello in sede di rinvio, si è al di fuori dell'errore percettivo posto che la Corte di cassazione non ha affermato che la dedotta incompatibilità del giudice non risultasse dagli atti del procedimento ma ha ritenuto che il ricorrente non avesse adempiuto all'onere di allegare atti a corredo della prospettazione o di indicare ove gli atti fossero reperibili.

È del tutto evidente che l'eventuale presenza nel fascicolo di atti a sostegno della prospettazione difensiva non esclude l'onere di allegazione o indicazione gravante sulla parte, ritenuto correttamente omesso con la sentenza impugnata. 1.2 Anche per il secondo motivo si è al di fuori dell'ipotesi dell'errore percettivo posto che questa Corte ha valutato l'esistenza di una precedente sentenza con la quale era stata inflitta una pena inferiore a quella inflitta nel nuovo giudizio e ha ritenuto tale circostanza irrilevante in ragione dell'annullamento della sentenza più favorevole per il [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, si tratta di una decisione per la quale non è configurabile un errore di fatto e l'eventuale erroneità della decisione riguarda un giudizio valutativo, non censurabile nella presente sede. 1.3 Anche per il terzo motivo si è al di fuori dell'ipotesi dell'errore percettivo.

Nella sentenza censurata si legge quanto segue: "Nella specie la sentenza impugnata, pronunciandosi in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., dopo aver recepito la ricostruzione della vicenda che fa da sfondo all'imputazione da parte del giudice di primo grado, ha ritenuto con motivazione diffusa e priva di aporie logiche che il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di diritto e legale rappresentante di InterWaste, nonché quale ex avvocato ed amministratore di aziende, avesse operato nella convinzione di trarre un beneficio economico dall'operazione di gestione illecita dei rifiuti.

Detto intento è stato in particolare desunto da una conversazione telefonica (la n. 1521 del 206.6.2019) tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendente delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale si fa chiaramente riferimento al fatto che, divenuta ormai impossibile la cernita e la suddivisione dei rifiuti ormai ammassati, si optava per la vendita dei materiali preziosi dagli stessi ricavabili pur di ottenere un qualche guadagno così emergendo nitidamente la consapevolezza e l'intento del [OSCURATO:PERSONA] di ricavare un profitto dall'anzidetta operazione.".

Pertanto, appare evidente che il ricorrente nel contestare il significato della conversazione telefonica intende censurare, peraltro in termini generici, non un errore percettivo, ma l'erroneità della valutazione con la quale questa Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza della Corte territoriale impugnata, fondata, in particolare, quanto all'elemento soggettivo sulla lettura di una conversazione telefonica, avesse carattere diffuso e fosse priva di aporie.

La doglianza non è proponibile poiché in questa sede è preclusa ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità. 1.4 Con il quarto motivo il ricorrente, non condividendo la valutazione espressa da questa Corte nella sentenza impugnata, non ha evidenziato un errore percettivo ma sollecita, a sostegno dell'auspicata fase rescissoria, una rivalutazione del percorso valutativo della Corte sulla doglianza in tema di travisamento della prova non consentita in questa sede.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ncelleria SENTENZA Oggi, WC. 2025 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N A P T T n riallc avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 22 gennaio 2025 dalla Quarta Sezione penale di questa Corte. 2. Con la sentenza censurata veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano emessa il 22 gennaio 2024 con la quale - a seguito di annullamento con rinvio per nuovo giudizio disposto con sentenza emessa da questa Corte l'l dicembre 2022 della sentenza della Corte di appello di Milano emessa il 23 febbraio 2022 - era stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano emessa 1'11 giugno 2011. Con tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] e altri erano stati ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 81, comma 1, 110, 452-quaterdecies, comma 1, cod. pen., 256, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente, dopo aver riportato la motivazione della sentenza censurata con la quale il primo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile, deduce che sul punto si è al di fuori di un quid valutativo e che la Corte è incorsa in "errore percettivo" nel ritenere l'inammissibilità del motivo di ricorso. Deduce, in particolare, che la Corte ha erroneamente ritenuto non osservato il principio dell'"autosufficienza" del ricorso con riferimento alla dedotta incompatibilità della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha composto il collegio che ha pronunciato la sentenza della Corte di appello oggetto di ricorso per cassazione e che la Corte, con più prudente e oculata verifica, implicante la lettura della requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale del luglio 2024, avrebbe potuto rendersi conto che risultava ex actis che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giudice che aveva disposto il rinvio a giudizio anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ha composto il collegio della Corte di appello di Milano che, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado. Inoltre, deduce che l'errore lamentato deve qualificarsi come decisivo, che le carenze ascritte al ricorrente non sussistono, che non vi è stata precisa disamina degli atti del giudizio di legittimità, che ciò ha generato un vizio consacrante il primigenio motivo di lagnanza sulla composizione del collegio della Corte territoriale e che per tale motivo è stata pronunciata sentenza difforme dalle risultanze documentali. 2.2 Con il secondo motivo, dopo aver riportato la motivazione della sentenza censurata con la quale il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile, lamenta che questa Corte ha ritenuto, erroneamente, manifestamente infondato tale motivo di ricorso avente a oggetto la deduzione della violazione del divieto di reformatio in peius atteso l'annullamento della pregressa sentenza della Corte di appello, che nel costrutto di questa Corte si annida un errore di percezione decisivo, che questa Corte non si è avveduta che tale annullamento "prevedeva implicitamente un'esortazione specifica, non certo una valutazione quoad penam, bensì il chiaro invito a colmare la lacuna afferente all'esistenza dell'elemento soggettivo in capo [OSCURATO:PERSONA]" e che, conseguentemente, la conferma dell'originaria condanna ha vanificato il beneficio riduttivo ottenuto con la sentenza annullata. 2.3 Con il terzo motivo, dopo aver riportato la motivazione della sentenza censurata con la quale il terzo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile, lamenta che questa Corte avrebbe commesso un errore "percettivo", parimenti decisivo, squisitamente fattuale e, in particolare, che "non si comprende in quale modo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (da lui amministrata di diritto), potesse far parte della teorizzata societas sceleris, atteso che [OSCURATO:PERSONA] si occupava esclusivamente d'intermediazione autorizzata. La telefonata de qua concerneva eventuali traffici occulti dei Magarelli o di Colombo, non certo di [OSCURATO:PERSONA]!". 2.4 Con il quarto motivo, dopo aver riportato la motivazione della sentenza censurata con la quale il quarto motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile, deduce testualmente che "Sia bastevole richiamare quanto già evidenziato illo tempore nel ricorso in Cassazione alla fonte dell'odierna impugnazione straordinaria, laddove poteva leggersi: "...omissis...odiernamente e criticamente, pare innegabile poter affermare che il giudice del rinvio abbia travisato non solo i fatti, i luoghi, i documenti, le denominazioni delle aziende, i ruoli dei soggetti interessati ma, come inevitabile conseguenza, sia giunto persino a travisare, rectius ipotizzare delle prove, perché se la premessa maggiore del sillogismo logico posto in essere è racchiusa nel "questi fatti costituiscono reati" (almeno sotto il profilo oggettivo...), la minore è: "[OSCURATO:PERSONA] era presente', è ovvio che detti accadimenti siano stati assunti (erroneamente) in guisa di prove. L'ineluttabile conseguenza di questi errores in procedendo et in iudicando è il travisamento ed il fraintendimento (cfr. pag. 14 pedissequo atto). Si parla di travisamento di prove inesistenti.". Deduce, inoltre, il ricorrente che non si richiede una rivisitazione logico- giuridica del percorso valutativo espresso nella sentenza impugnata bensì di accertare e dichiarare la presenza di più percezioni errate che, in quanto tali, abbiano potuto influenzare, malamente, in modo decisivo, il convincimento del Collegio, giungendo alla dichiarazione di infondatezza del ricorso, il quale, verosimilmente, avrebbe avuto diverso destino laddove i suindicati errori e/o omissioni non avessero trovato compimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile non essendo stato proposto per i casi previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Occorre premettere che come affermato da questa Corte con sentenza della Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema: «l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (ex plurimis, Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280)». 1.1 Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso, mediante il richiamo alle richieste formulate dal Procuratore generale nel procedimento oggetto di impugnazione straordinaria, con le quali era stato evidenziato come risultasse ex actis la presenza del dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giudice per le indagini preliminari che aveva disposto il giudizio immediato, nel collegio che aveva pronunciato la sentenza della Corte di appello in sede di rinvio, si è al di fuori dell'errore percettivo posto che la Corte di cassazione non ha affermato che la dedotta incompatibilità del giudice non risultasse dagli atti del procedimento ma ha ritenuto che il ricorrente non avesse adempiuto all'onere di allegare atti a corredo della prospettazione o di indicare ove gli atti fossero reperibili. È del tutto evidente che l'eventuale presenza nel fascicolo di atti a sostegno della prospettazione difensiva non esclude l'onere di allegazione o indicazione gravante sulla parte, ritenuto correttamente omesso con la sentenza impugnata. 1.2 Anche per il secondo motivo si è al di fuori dell'ipotesi dell'errore percettivo posto che questa Corte ha valutato l'esistenza di una precedente sentenza con la quale era stata inflitta una pena inferiore a quella inflitta nel nuovo giudizio e ha ritenuto tale circostanza irrilevante in ragione dell'annullamento della sentenza più favorevole per il [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, si tratta di una decisione per la quale non è configurabile un errore di fatto e l'eventuale erroneità della decisione riguarda un giudizio valutativo, non censurabile nella presente sede. 1.3 Anche per il terzo motivo si è al di fuori dell'ipotesi dell'errore percettivo. Nella sentenza censurata si legge quanto segue: "Nella specie la sentenza impugnata, pronunciandosi in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., dopo aver recepito la ricostruzione della vicenda che fa da sfondo all'imputazione da parte del giudice di primo grado, ha ritenuto con motivazione diffusa e priva di aporie logiche che il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di diritto e legale rappresentante di InterWaste, nonché quale ex avvocato ed amministratore di aziende, avesse operato nella convinzione di trarre un beneficio economico dall'operazione di gestione illecita dei rifiuti. Detto intento è stato in particolare desunto da una conversazione telefonica (la n. 1521 del 206.6.2019) tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendente delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale si fa chiaramente riferimento al fatto che, divenuta ormai impossibile la cernita e la suddivisione dei rifiuti ormai ammassati, si optava per la vendita dei materiali preziosi dagli stessi ricavabili pur di ottenere un qualche guadagno così emergendo nitidamente la consapevolezza e l'intento del [OSCURATO:PERSONA] di ricavare un profitto dall'anzidetta operazione.". Pertanto, appare evidente che il ricorrente nel contestare il significato della conversazione telefonica intende censurare, peraltro in termini generici, non un errore percettivo, ma l'erroneità della valutazione con la quale questa Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza della Corte territoriale impugnata, fondata, in particolare, quanto all'elemento soggettivo sulla lettura di una conversazione telefonica, avesse carattere diffuso e fosse priva di aporie. La doglianza non è proponibile poiché in questa sede è preclusa ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità. 1.4 Con il quarto motivo il ricorrente, non condividendo la valutazione espressa da questa Corte nella sentenza impugnata, non ha evidenziato un errore percettivo ma sollecita, a sostegno dell'auspicata fase rescissoria, una rivalutazione del percorso valutativo della Corte sulla doglianza in tema di travisamento della prova non consentita in questa sede. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor
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