CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 marzo 2026
Cassazione n. 06715/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26445/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2725/2024 depositata il 30/10/2024. letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e la contestuale accettazione della parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; Numero registro generale 26445/2024 Numero sezionale 101/2026 Numero di raccolta generale 6715/2026 Data pubblicazione 20/03/2026 che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e l’indefensio della parte rimasta intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 19/03/2026. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26445/2024 Numero sezionale 101/2026 Numero di raccolta generale 6715/2026 Data pubblicazione 20/03/2026