CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 25401/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controMinistero dell'interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Brindisiin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via deiPortoghesi, 12 domiciliano e con domicilio digitale ex lege-controricorrenti-avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce n. 215/2026 depositato il08/08/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19280/2026Numero sezionale 3223/2026Numero di raccolta generale 25401/2026Data pubblicazione 16/09/20261. Dagli atti si apprende quanto segue.Il ricorrente, cittadino nigeriano, è entrato irregolarmente nelterritorio dello Stato il 3 agosto 2011, privo di passaporto, ed è risultatogravato negli anni da precedenti penali e di polizia, tra cui una condannaper rapina aggravata in concorso (2016) e una segnalazione per invasionedi terreni o edifici (2025).Con decreto del 23 febbraio 2026 il Prefetto di Caserta ha dispostol’espulsione; il Questore di Caserta ha contestualmente ordinato iltrattenimento presso il CPR di Potenza ai sensi dell’art. 14 T.U.I.,convalidato il 25 febbraio 2026 dal Giudice di Pace di Melfi.Durante il trattenimento, l’8 aprile 2026, il ricorrente ha formalizzatouna domanda reiterata di protezione internazionale. [OSCURATO:PERSONA] di Potenzaha quindi emesso un autonomo provvedimento di trattenimento ai sensidell’art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015, convalidato dalla Corte d’Appello diPotenza e prorogato sino ai primi giorni di agosto 2026. Nel frattempo, ilricorrente è stato trasferito al CPR di Brindisi‑Restinco.[OSCURATO:PERSONA] territoriale di Torino, con provvedimento del 14maggio 2026, ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata; il ricorrenteha proposto ricorso ex art. 35‑bis d.lgs. 25/2008 dinanzi al Tribunale diPotenza il 21 maggio 2026, chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutivadel diniego.Il 3 agosto 2026 il Tribunale di Potenza ha accolto l’istanza cautelaree sospeso l’efficacia del provvedimento della Commissione, conconseguente recupero dello status di richiedente asilo e caducazione deltitolo ordinario di trattenimento. Nello stesso giorno, la Questura di Brindisiha richiesto la proroga del trattenimento ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8,d.lgs. 142/2015; il Tribunale di Lecce ha convalidato la proroga il 4 agosto2026.Numero registro generale 19280/2026Numero sezionale 3223/2026Numero di raccolta generale 25401/2026Data pubblicazione 16/09/2026Il 5 agosto 2026 la Questura di Brindisi ha dimesso il ricorrente dalCPR, prendendo atto della sospensiva del Tribunale di Potenza, e hacontestualmente disposto – ai sensi dell’art. 6‑quater d.lgs. 142/2015 –l’applicazione delle misure alternative al trattenimento: obbligo di dimora aNapoli e obbligo di presentazione presso la Questura di Napoli.Il provvedimento è stato notificato allo straniero alle ore 19:30 dellostesso giorno.Il 6 agosto 2026 la Questura ha trasmesso gli atti al Tribunale di Lecceper la convalida delle misure alternative. Il Tribunale ha fissato l’udienza invideoconferenza per l’8 agosto 2026, disponendo la notifica “con la massimaurgenza” tramite la Questura di Napoli.All’udienza dell’8 agosto 2026 il [OSCURATO:PERSONA] ha dato atto che lacomunicazione dell’udienza alla Questura di Napoli risultava perfezionata,ma mancava agli atti la prova della notifica al ricorrente. La difesa haeccepito la nullità del procedimento per mancata notifica e violazione delcontraddittorio.[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sufficiente la notifica del provvedimento delQuestore del 5 agosto e ha convalidato le misure alternative, reputandosussistenti il rischio di fuga e la pericolosità sociale.2. Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso percassazione, articolando tre motivi.Resistono il Ministero dell’interno e la Questura di Brindisirappresentati dall’Avvocatura Generale dello Stato.Non è stata depositata memoria conclusionale dal P.G. della Corte dicassazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità insanabile delprocedimento per mancata prova della notifica del provvedimento delQuestore.Numero registro generale 19280/2026Numero sezionale 3223/2026Numero di raccolta generale 25401/2026Data pubblicazione 16/09/2026Si fa valere la violazione degli artt. 6-quater, comma 3, D. Lgs.142/2015 in relazione all'art.14, comma 1-bis, secondo periodo, D. Lgs.286/1998; degli artt. 6, comma 5, D. Lgs. 142/2015 in relazione all’art. 14,comma 4, D. Lgs. 286/1998; degli artt. 24 e 111 Cost.; dell’art. 5, par. 1,lett. f), e par. 4, CEDU - ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., nella totaleassenza della prova della notifica del provvedimento che dispone le misurealternative, condizione di efficacia delle misure e presupposto indefettibiledel contraddittorio cartolare.L'art. 6-quater, comma 3, D. Lgs. 142/2015 - norma direttamenteapplicabile al presente procedimento in quanto il ricorrente riveste la qualitàdi richiedente protezione internazionale - dispone espressamente il rinvioall'art. 14, comma 1-bis, «dal secondo al settimo periodo», del D. Lgs.286/1998. Il secondo periodo del citato comma 1-bis stabilisce che lemisure alternative «sono adottate con provvedimento motivato, che haeffetto dalla notifica all'interessato» e che il provvedimento reca «l’avvisoche lo stesso ha facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice dellaconvalida».2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere violazione e falsaapplicazione degli artt. 6‑quater, commi 1 e 2, e 5‑sexies d.lgs. 142/2015;art. 14, co. 1‑bis, TUI.Si contesta l’erronea sovrapposizione del regime previsto dal TUI alregime dei richiedenti protezione internazionale e il difetto di motivazionesui presupposti specifici: “rischio di fuga” e “efficace applicabilità” dellemisure alternative.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 13 Cost. e5, par. 1 lett. f) e par. 4 CEDU.Si deduce l’ineffettività del controllo giurisdizionale per assenza dicontraddittorio reale: il ricorrente non ha ricevuto alcuna notifica delprovvedimento né dell’udienza, con conseguente impossibilità di esercitarela difesa tecnica.Numero registro generale 19280/2026Numero sezionale 3223/2026Numero di raccolta generale 25401/2026Data pubblicazione 16/09/20264. L’Avvocatura Generale dello Stato nella propria difesa ricostruisceuna lunga sequenza di provvedimenti, comprensivi di espulsioni,trattenimenti, proroghe e domanda reiterata di asilo, per sostenere cheIhesiulora Darlington, privo di documenti e gravato da precedenti, presentauna concreta pericolosità sociale e un rischio di fuga.La difesa erariale da tanto fa discendere la legittimità delle misurealternative disposte dal Questore di Brindisi il 05.08.2026 e convalidate dalTribunale di Lecce, che ha ritenuto adeguata la motivazione e proporzionatoil bilanciamento tra sicurezza pubblica e libertà personale.L’Amministrazione conclude quindi per il rigetto del ricorso, reputandoil decreto sorretto da motivazione sufficiente.5. I motivi, nel loro complesso, sono infondati.5.1. Sul primo motivo.Dagli atti emerge che il provvedimento del Questore del 5.08.2026 èstato regolarmente notificato allo straniero, come testualmente attestatonel decreto impugnato: «il provvedimento […] è stato regolarmentenotificato allo stesso in data 5.08.2026 alle ore 19.30».Ciò risulta anche dai documenti allegati dal ricorrente.La censura confonde la notifica del provvedimento applicativo dellamisura, che costituisce condizione di efficacia della stessa, con lacomunicazione della data dell’udienza, che nel rito cartolare non è richiestaquale condizione di validità.L’art. 6‑quater, comma 3, d.lgs. 142/2015 rinvia all’art. 14, comma1‑bis, T.U.I., il quale prevede che il provvedimento abbia effetto dallanotifica all’interessato e che contenga gli avvisi sulle facoltà difensive.La norma non richiede la comunicazione della data dell’udienza,essendo il contraddittorio strutturato in forma eventuale e cartolare.Il Tribunale ha correttamente richiamato la sentenza della Cortecostituzionale n. 280 del 2019, che ha qualificato il procedimento diconvalida delle misure alternative come rito non partecipato, distinto daNumero registro generale 19280/2026Numero sezionale 3223/2026Numero di raccolta generale 25401/2026Data pubblicazione 16/09/2026quello relativo al trattenimento, per il quale soltanto l’art. 14, comma 4,T.U.I. impone la comunicazione dell’udienza.La giurisprudenza di legittimità successiva (Cass. 24013/2020; Cass.2924/2021) ha confermato che, nel procedimento ex art. 14, comma 1‑bis,T.U.I., il diritto di difesa è assicurato mediante la notifica del provvedimentoe la facoltà di presentare memorie, senza necessità di avviso dell’udienza.Il ricorrente era inoltre assistito dal difensore di fiducia, presenteall’udienza e autore di memoria difensiva, circostanza che esclude qualsiasilesione del contraddittorio.5.2. Il motivo è infondato.Il decreto impugnato contiene una motivazione puntuale e coerentesui presupposti richiesti dall’art. 6‑quater d.lgs. 142/2015, con specificoriferimento:- alla pericolosità sociale, desunta dai precedenti penali e di polizia,come riportato nel provvedimento del Questore: «gravato da precedentipenali per rapina aggravata in concorso, indagato in stato di libertà perlesioni personali e invasione di terreni edifici»;- alla attualità della pericolosità, evidenziata dal Tribunale: «l’ultimoprecedente di polizia segnalato risale all’anno 2025»;- alla sussistenza del rischio di fuga, motivato dal Questore in base amolteplici indicatori ex art. 5‑sexies d.lgs. 142/2015 (assenza di passaporto,mancanza di domicilio affidabile, pregresse violazioni di provvedimenti,tentativi di elusione dei controlli di frontiera).Il Tribunale ha inoltre svolto un corretto bilanciamento tra esigenze disicurezza pubblica e tutela della libertà personale, richiamando il principiodi proporzionalità e la natura di “extrema ratio” del trattenimento, inconformità alla giurisprudenza (Cass. pen. n. 1055/2026).La motivazione del decreto è dunque congrua, completa e conformeal modello legale, avendo il giudice verificato la concreta efficacia dellemisure alternative e la loro idoneità a contenere la pericolosità del soggetto.Numero registro generale 19280/2026Numero sezionale 3223/2026Numero di raccolta generale 25401/2026Data pubblicazione 16/09/2026Non sussiste inoltre alcuna sovrapposizione indebita tra disciplina TUIe disciplina dei richiedenti asilo, poiché l’art. 6‑quater richiamaespressamente l’art. 14, comma 1‑bis, TUI, rendendo pienamente legittimoil coordinamento operato dal giudice del merito.5.3. Il terzo motivo è infondato.La censura ripropone, sotto altra veste, la doglianza già esaminata nelprimo motivo, senza confrontarsi con la natura cartolare del procedimentodi convalida delle misure alternative.Il Tribunale ha correttamente affermato che «non è richiesta, qualecondizione di validità del procedimento, la comunicazione allo stranierodella data dell’udienza», essendo sufficiente la notifica del provvedimentodel Questore con gli avvisi sulle facoltà difensive.Come già rilevato, il ricorrente era assistito dal difensore di fiducia,presente all’udienza e autore di memoria difensiva, circostanza che escludequalsiasi violazione del diritto di difesa.La CEDU non impone un modello partecipato di udienza per misurenon detentive che non integrano una restrizione qualificata ai sensi dell’art.5 CEDU, e la giurisprudenza convenzionale considera sufficiente un controllogiurisdizionale effettivo, anche cartolare, quando la misura non incidedirettamente sulla libertà personale in senso stretto.La Corte di Strasburgo ha infatti costantemente affermato che lemisure non detentive – quali obblighi di dimora, obblighi di presentazione,prescrizioni di condotta o altre restrizioni della libertà di movimento – nonintegrano una “privazione della libertà” ai sensi dell’art. 5 CEDU (Guzzardic. Italia, ric. n. 7367/76, 6.11.1980; Raimondo c. Italia, ric. - 12954/87,22.2.1994; [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, Ricorso n. 43395/09, Grande Camera, 23febbraio 2017; Foka c. Turchia, ricorso n. 28940/95, 24 giugno 2008; Nadac. Svizzera, ricorso n. 10593/08, Grande Camera, 12 settembre 2012).L’effetto è che non si applicano le garanzie procedurali proprie delmodello partecipato dell’udienza previsto dall’art. 5, par. 4 CEDU, essendoNumero registro generale 19280/2026Numero sezionale 3223/2026Numero di raccolta generale 25401/2026Data pubblicazione 16/09/2026sufficiente un controllo giurisdizionale anche cartolare (Reinprecht c.Austria, ricorso n. 67175/01, 15 novembre 2005; A. e altri c. [OSCURATO:PERSONA],ricorso n. 3455/05, Grande Camera, 19 febbraio 2009).Nella specie l’esercizio del diritto di difesa è stato pieno e completo,come attestato dal verbale di udienza.Nella natura della misura, il controllo esercitato dal Tribunale è statopieno, tempestivo e conforme ai parametri convenzionali.6. In via conclusiva il ricorso è infondato.7. Le spese sono liquidate come da dispositivo.Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali cheliquida in euro 1.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.Roma, 10/09/2026.La PresidenteMaria Acierno