CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2021
Cassazione n. 36747/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 febbraio 2021 la Corte d'appello di Napoli ha respinto la richiesta congiunta di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di revoca dell'ingiunzione a demolire emessa il 23 aprile 2014 dal Procuratore Generale presso tale Corte d'appello, in relazione alle opere abusivamente realizzate di cui alla sentenza del 3 dicembre 1997 della Corte d'appello di Napoli (un edificio a due livelli fuori terra con strutture portanti in cemento armato interamente tompagnato e tramezzato, censito al N.C.E.U. del Comune di Ercolano al f. 12, n. 1439, subb. 103 e 104), divenuta irrevocabile il 12 febbraio 1998. Nel disattendere le istanze degli intimati la Corte d'appello ha evidenziato, oltre alla carenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto gli immobili di loro proprietà sono risultati estranei alla demolizione da eseguire, la mancanza di un provvedimento di acquisizione delle opere abusive e, in ogni caso, la mancanza di interesse degli intimati a opporsi alla loro demolizione a causa dell'inutile decorso del termine assegnato per l'esecuzione del relativo ordine, determinante la definitiva acquisizione del bene al patrimonio del Comune; l'opponibilità ai richiedenti dell'ordine di demolizione, benché non impartito nei loro confronti né dei loro aventi causa, in considerazione del carattere reale di tale ordine, che riguarda il soggetto che è in ogni caso rapporto con il bene; la competenza del pubblico ministero a emettere l'ingiunzione a demolire; il rigetto da parte del Comune di Ercolano delle due domande di sanatoria presentate in relazione agli immobili da demolire ai sensi dell'art. 39 della I. n. 724 del 1994 e la non condonabilità delle opere abusive, a causa del superamento dei limiti volumetrici previsti dal primo comma di tale disposizione; l'infondatezza della eccezione di prescrizione della demolizione; l'irrilevanza dell'interesse al mantenimento della abitazione familiare. 2. Avverso tale ordinanza i richiedenti hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. 2.1. Con il primo motivo hanno eccepito, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) et e), cod. proc. pen., la violazione di disposizioni di legge penale e processuale, in relazione all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento alla eccezione di incompetenza funzionale della Corte d'appello di Napoli a provvedere, quale giudice dell'esecuzione, riguardo alla legittimità della ingiunzione a demolire, in quanto la Corte d'appello si era limitata a riconoscere la continuazione tra le due sentenze di condanna emesse in primo grado nei confronti dell'imputata e a rideterminare la relativa pena, così apportando a tali sentenze modifiche solo in relazione alla pena, inidonee a consentire di ravvisare la competenza della Corte d'appello nella fase esecutiva e quindi anche della Procura Generale a emettere l'ingiunzione a demolire. 2.2. Con il secondo motivo hanno lamentato, nuovamente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) etit e), cod. proc. pen., la violazione di disposizioni di ( legge penale e processuale, in relazione all'art. 177 cod. proc. pen., e un vizio della motivazione, a causa della violazione del diritto di difesa e di quello al contraddittorio, di cui all'art. 111 Cost., e a un equo processo, di cui all'art. 6 CEDU, a causa della mancata notifica ai terzi interessati dell'ordine di demolizione, nonostante fosse noto alla Procura Generale quali fossero gli attuali proprietari dei beni oggetto di tale ordine, essendo anche stato omesso di notificare loro gli atti e i provvedimenti sulla base dei quali tale ordine era stato emesso. 2.3. Con il terzo motivo hanno lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) eae), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 6 et 8 CEDU e la mancanza t della motivazione. Hanno esposto che l'ordine di demolizione oggetto della richiesta di revoca si riferisce alle abitazioni di loro proprietà, nelle quali i ricorrenti abitano con i loro nuclei familiari, e si riferisce a illeciti edilizi commessi tra gli anni 1990 e 1992 da [OSCURATO:PERSONA]; essi, mediante atto pubblico ricevuto da notaio, avevano acquistato la proprietà di tali immobili il 13 gennaio 2000 da tali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che a loro voltq,la avevano acquistata dalla Mennella, anch'essi mediante atto pubblico ricevuto da notaio; la sentenza di condanna nei confronti della Mennella era stata pronunciata il 3 dicembre 1997, quando la stessa non era neppure più proprietaria degli immobili, e l'ingiunzione a demolire era stata emessa oltre 15 anni dopo. Essi erano venuti a conoscenza dell'esistenza di tale ordine solamente nel 2018, a seguito del sopralluogo del tecnico incaricato dalla Procura generale di eseguire i rilievi prodromici alla demolizione. Con la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione avevano quindi sottolineato il lungo tempo trascorso tra la realizzazione dell'abuso e l'ordine di demolizione, che avrebbe dovuto essere attentamente considerato dal giudice dell'esecuzione, per contemperare il diritto dello Stato al ripristino della legalità violata e il diritto del privato alla abitazione, tenendo conto del legittimo affidamento da questi riposto per effetto dell'inerzia dello Stato di poter continuare ad abitare nella propria abitazione, espressamente riconosciuto dall'art. 8 CEDU (si richiama la sentenza della Corte EDU del 21/4/2016 Ivanova e Cherzekov c. Bulgaria). Hanno aggiunto che gli immobili da demolire erano la loro unica abitazione e che, secondo quanto accertato dal consulente nominato dal pubblico ministero, gli stessi non erano di rilevante impatto ambientale e non costituivano pericolo per la pubblica o privata incolumità. 3 ciat: Hanno quindi lamentato la mancata considerazione di tali aspetti, benché dedotti con la richiesta di revoca della demolizione, da parte della Corte d'appello, con la conseguente sussistenza dei vizi di violazione di disposizioni di legge penale e di mancanza di motivazione. 2.4. Con un quarto motivo hanno lamentato, ancora ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ett e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione e la violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a causa ed in conseguenza della mancata considerazione di quanto esposto nella richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, nella quale erano stati sottolineati il tempo trascorso dalla realizzazione dell'illecito edilizio, che aveva comunque avuto quale oggetto un immobile della superficie di 150 metri quadri al piano seminterrato e di 700 metri cubi al piano rialzato, mentre nella relazione del consulente nominato dal pubblico ministero si afferma che l'immobile abusivo avrebbe una consistenza di 125 metri quadri al piano seminterrato e di 125 metri quadri anche al piano rialzato, tra l'altro in aderenza a un fabbricato legittimo, con la conseguente non corrispondenza tra quanto disposto nella sentenza nella quale era stato impartito l'ordine di demolizione e lo stato dei luoghi, che determinava l'eventualità di demolire anche parti lecite dell'immobile. Tali aspetti non erano affatto stati considerati dalla Corte d'appello, con la conseguente carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata e violazione del diritto di difesa dei ricorrenti, che non avevano potuto interloquire su tali punti. 2.5. Con un quinto motivo hanno lamentato, sempre ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ette), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione e l'errata applicazione degli artt. 32, 38 e 43 I. 47/1985 e 39 I. 724/1994, a causa della mancata considerazione da parte del giudice dell'esecuzione della presentazione di una istanza di sanatoria, in relazione alla quale era anche stata pagata la relativa oblazione, da parte dei danti causa dei ricorrenti anteriormente alla vendita a favore di questi ultimi, con la conseguenza che il reato avrebbe dovuto essere ritenuto estinto per intervenuta oblazione ai sensi dell'art. 32 I. 47/85 e dell'art. 39 I. 724/94; gli stessi ricorrenti nel 2010 erano stati ammessi a pagare l'oblazione e la avevano anche versata, in assenza di qualsiasi successiva manifestazione di dissenso da parte del comune. 2.6. Con un sesto motivo hanno lamentato, nuovamente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) etie), cod. proc. pen., la violazione del diritto di difesa e all'equo processo, di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, nonché 178 cod. proc. pen., a causa della mancata acquisizione da parte della Corte d'appello dei documenti relativi alla approvazione da parte del Comune di Ercolano della sanatoria previa demolizione parziale dell'immobile ex art. 39 I. 724/1994, come richiesto dal nuovo regolamento edilizio di tale comune. 4 2>L Hanno esposto che successivamente al rigetto da parte del Comune di Ercolano della domanda di sanatoria, a causa del superamento del limite volumetrico di 750 metri cubi, era stato approvato il nuovo regolamento edilizio, che consentiva la presentazione di un progetto di riduzione del volume per cui vi è istanza di sanatoria al volume massimo di 750 metri consentito dall'art. 39 della I. 724/1994, e ciò avrebbe consentito un riesame della pratica, ma nonostante ciò la Corte d'appello non aveva inteso rinviare il procedimento, omettendo di adeguatamente considerare la sanabilità delle opere. 2.7. Infine, con un settimo motivo, hanno eccepito l'estinzione per prescrizione dell'ordine di demolizione, in quanto assimilabile a una pena. 3. Il Procuratore Generale nelle sue richieste ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando, quanto al primo motivo, che ai fini dell'individuazione del giudice competente per l'esecuzione, la sentenza di appello che riformi la sentenza di primo grado, unificando i reati sotto il vincolo della continuazione e conseguentemente riducendo la pena inflitta, integra una modificazione di carattere strutturale e inerente al reato, non riconducibile a una semplice modificazione della pena che, a norma del secondo comma dell'art. 665 cod. proc. pen., mantiene la competenza dell'esecuzione in capo al giudice di primo grado (si richiama la sentenza n. 5772 del 1999), e sottolineando la correttezza delle conclusioni alle quali era pervenuta la Corte d'appello nel provvedimento impugnato, con riferimento a tutte le altre censure sollevate dai ricorrenti con tutti gli altri motivi di ricorso. 4. Con memoria del 1 settembre 2021 i ricorrenti hanno esposto che il 17 giugno 2021 il Comune di Ercolano aveva approvato la richiesta di riesame della domanda di condono (previa riduzione della volumetria dell'immobile abusivo e oggetto dell'ordine di demolizione), ritenendo il progetto presentato dai ricorrenti ai sensi dell'art. 38 del regolamento edilizio compatibile e ben integrato in rapporto al paesaggio circostante e trasmettendo la pratica anche alla locale sovrintendenza per la sua approvazione. Hanno quindi ribadito le doglianze formulate con il sesto motivo di ricorso a proposito della mancata considerazione da parte della Corte d'appello della approvazione del nuovo regolamento edilizio e del conseguente possibile accoglimento della richiesta di condono ai sensi della I. 724/1994, previa riduzione della volumetria del fabbricato abusivo entro il limite di 750 metri cubi, il cui superamento aveva determinato il precedente rigetto, il 19 dicembre 2019, di tale istanza, con la conseguente sussistenza del vizio di mancanza di motivazione denunciato con il sesto motivo di ricorso. e G;[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per carenza di legittimazione e di interesse, in quanto essi non sono, come sottolineato dalla Corte d'appello, proprietari od occupanti di immobili oggetto della demolizione da eseguire, con la conseguente assenza di qualsiasi interesse da parte loro alla rimozione dell'ordine di demolizione oggetto della richiesta di revoca disattesa con l'ordinanza impugnata (come chiaramente evidenziato nella motivazione dell'ordinanza impugnata a pag. 3 senza che sul punto i ricorrenti abbiano obiettato alcunché nel ricorso). I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per difetto di interesse, stante l'avvenuta acquisizione dei beni da loro occupati e destinati alla demolizione al patrimonio del Comune di Ercolano, a seguito della pacifica inottemperanza all'ordine di demolizione da parte della destinataria dello stesso, cioè l'imputata [OSCURATO:PERSONA] (come affermato dagli stessi ricorrenti nella richiesta di revoca rivolta al giudice dell'esecuzione), con la conseguente assenza di interesse da parte loro a conseguire la revoca della demolizione, non essendo proprietari di detti immobili (inteso come l'interesse al conseguimento di un risultato utile derivante dall'accoglimento dell'impugnazione, che, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve necessariamente accompagnare ogni impugnazione e che sussiste quando il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, cfr. Sez. 3, n. 5509 del 04/10/2019, dep. 12/02/2020, Panarese, Rv. 278669; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199; v. anche Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953). Costituisce, infatti, principio del tutto univoco nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa, determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, indipendentemente dal fatto che l'ingiunzione contenga una puntuale indicazione delle aree eventualmente destinate a passare nel patrimonio comunale, cosicché anche in caso di mancata indicazione di tali aree, l'imputato per il reato edilizio, oramai privo della disponibilità giuridica del bene, non è legittimato a chiederne il dissequestro e la restituzione (v. Sez. 3, n. 1163 del 15/11/2016, dep. 2017, Notarstefano, Rv. 268737). 6 I L'effetto traslativo della proprietà avviene, infatti, ipso iure e costituisce l'effetto automatico della mancata ottemperanza alla stessa ingiunzione a demolire, mentre il provvedimento di acquisizione presenta una natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale (v. Cons. Stato, sez. VI, 18/5/2020, n. 3120; sez. VI, 25/6/2019, n. 4336; sez. IV, 7/7/2014, n. 3415). Tale effetto traslativo non costituisce impedimento tecnico-giuridico alla possibilità di eseguire l'ordine di demolizione, in quanto il trasferimento dell'immobile nella disponibilità dell'ente locale è esclusivamente preordinato ad una sua più agevole demolizione - il cui onere economico va posto in ogni caso a carico dei responsabili dell'abuso edilizio - e non invece a incrementare il patrimonio dell'ente locale con opere che contrastano con l'assetto urbanistico del territorio (Sez. 3, n. 11133 del 23 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA], non nnassimata). Neppure l'alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo impedisce l'esecuzione della demolizione, in quanto l'ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, con la sola conseguenza che l'acquirente, se estraneo all'abuso, potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione (Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019, Cannova, Rv. 277266). Il terzo proprietario od occupante di un immobile abusivo, destinatario dell'ordine di demolizione, non ha quindi interesse a far valere, per mezzo di incidente di esecuzione, l'eventuale sanabilità degli abusi o a sollevare altri rilievi in ordine alla regolarità o alla legittimità della demolizione, in quanto ciò presuppone che egli abbia la titolarità del manufatto, che invece è ormai acquisito al patrimonio comunale e destinato alla demolizione (Sez. 3, n. 49416 del 12/09/2019, Durazzo, Rv. 278260; conf. Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133; v. anche Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, dep. 2020, Calise, Rv. 278090). Ne consegue, in definitiva, l'assenza di qualsiasi interesse dei ricorrenti a dolersi della demolizione, non essendo proprietari dei beni oggetto del relativo ordine, ormai acquisiti al patrimonio disponibile del Comune di Ercolano per effetto della inottemperanza della condannata all'ordine di demolizione (pacifica e riconosciuta dagli stessi ricorrenti, che anzi hanno affermato anche la verificazione di tale effetto acquisitivo), e potendo essi rivalersi della loro perdita solamente in via risarcitoria nei confronti dei loro danti causa. Tale carenza preclude l'esame del merito e determina l'inammissibilità dei ricorsi. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto i ricorsi non richiedono, ad avviso del Collegio, l'esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide. P.Q.M. Dichiara inammissi