CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 44820/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01L6BYE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05GUE3Q) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] OPPOLO °LINDO (CUI 03KF31G) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (06AXBZP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di MILANOcl-ate-avv-ise--erge-paft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 marzo 2022 il Tribunale di Milano ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen.: a [OSCURATO:PERSONA], la pena di mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 412,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA], la pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 412,00 di multa; ad [OSCURATO:PERSONA], la pena di mesi otto di reclusione ed euro 412,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA], la pena di mesi sei e giorno venti di reclusione ed euro 412,00 di multa; imputati per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 5, cod. pen. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., lamentando che il giudice di primo grado avrebbe escluso la ricorrenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. senza nulla argomentare in proposito. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle