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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05143/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29309-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], controricorrente nel giudizio definito con l’ordinanza 36202/2021 che ha avuto quale ricorrente il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12; avverso l'ordinanza n. 36202/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la correzione dell’ordinanza di questa Corte 23 novembre 2021, n. 36202, che ha condannato il ricorrente Ministero dell’interno al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore del suo assistito, ma ha omesso di pronunciare la distrazione in proprio favore delle spese, richiesta con la memoria di cui all’art. 380-bisc.p.c.

2. Con provvedimento pubblicato il 30 settembre 2022 questa Corte ha rilevato che la richiesta di distrazione era presente nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza, ma che l’istanza di correzione non era stata notificata ad [OSCURATO:PERSONA] e al Ministero dell’Internoe ha quindi disposto l’integrazione del contraddittorio.

3. L’integrazione del contraddittorio è stata tempestivamente posta in essere dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’istanza di correzione va pertanto accolta e l’ordinanza di questa Corte n. 36202/2021 deve essere corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] devono essere distratte in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, v.

Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione n. 36202/2021 venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, prima del punto, di quanto segue: “con distrazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]”.

Manda alla Cancelleria pe gli adempimenti di com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29309-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], controricorrente nel giudizio definito con l’ordinanza 36202/2021 che ha avuto quale ricorrente il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12; avverso l'ordinanza n. 36202/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la correzione dell’ordinanza di questa Corte 23 novembre 2021, n. 36202, che ha condannato il ricorrente Ministero dell’interno al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore del suo assistito, ma ha omesso di pronunciare la distrazione in proprio favore delle spese, richiesta con la memoria di cui all’art. 380-bisc.p.c. 2. Con provvedimento pubblicato il 30 settembre 2022 questa Corte ha rilevato che la richiesta di distrazione era presente nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza, ma che l’istanza di correzione non era stata notificata ad [OSCURATO:PERSONA] e al Ministero dell’Internoe ha quindi disposto l’integrazione del contraddittorio. 3. L’integrazione del contraddittorio è stata tempestivamente posta in essere dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’istanza di correzione va pertanto accolta e l’ordinanza di questa Corte n. 36202/2021 deve essere corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] devono essere distratte in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, v. Cass. n. 21213/2013). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione n. 36202/2021 venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, prima del punto, di quanto segue: “con distrazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]”. Manda alla Cancelleria pe gli adempimenti di com
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