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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14410/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PICUTI che ha conclusochiedendo l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria scritta già depositata.In difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] foro di Marsala che, dopo aver esposto nei dettagli i motivi di doglianza, insistenell'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio a seguito disentenza rescindente del giudice di legittimità, la quale aveva annullato lasentenza della Corte di Appello di Palermo, quanto ad [OSCURATO:PERSONA] GiusyEmanuela, in relazione al capo i) di imputazione a fronte di deduzione di esserestati i fatti di cui alla suddetta imputazione in parte già giudicati dal Tribunale diPalermo, in accoglimento della suddetta articolazione annullava la sentenza dellaCorte di appello di Palermo pronunciata in data 7 febbraio 2023, limitatamenteall’applicazione dell’art.649 cod. proc. pen. e, in riforma della sentenza delTribunale di Marsala in data 10 febbraio 2020 dichiarava non doversi procederenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ad essa ascritto alcapo i), limitatamente agli episodi del 2 e del 10 ottobre 2012, in quanto giàgiudicati con sentenza del Tribunale di Palermo in data 20 ottobre 2021,irrevocabile l’8 novembre 2011 e, per l’effetto, rideterminava la pena neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati della sentenza appellata, concernentil’acquisto, la detenzione, il trasporto e la cessione di sostanza stupefacente, inanni sei mesi otto di reclusione ed euro 26.750 di multa.2.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorsocon il quale denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt.81 cod. pen.,649 cod. proc. pen., 133 cod. pen., 27 comma 3 Costituzione e viziomotivazionale per omessa valutazione da parte del giudice del rinvio, e mancataconsiderazione nel provvedimento impugnato, delle sentenze irrevocabili cheavevano giudicato fatti della stessa specie e che la sentenza di appello annullataaveva posto in continuazione con i fatti di cui al presente giudizio, con lesione delprincipio del ne bis in idem e del diritto al corretto scomputo della pena giàsofferta in relazione ai reati già giudicati.Assume la ricorrente che la Corte di appello in sede di rinvio, nel rideterminarela pena a seguito dell’annullamento parziale della pronuncia di condanna inpresenza di precedente giudicato, ai sensi dell’art.649 cod. proc. pen.limitatamente al capo i) di imputazione, aveva illegittimamente omesso diriconoscere la continuazione esterna con i fatti della stessa specie,separatamente giudicati con sentenza del Tribunale di Trapani pronunciata indata 19 dicembre 2012, irrevocabile il 11 febbraio 2013 e del Tribunale diMarsala, in data 26 ottobre 2012, irrevocabile il 23 aprile 2014, in relazione aiquali la Corte di appello con la sentenza annullata, aveva ravvisato il vincolodella continuazione.Ne era pertanto scaturita una sentenza monca, che aveva finito percomportare una reformatio in pejus rispetto alla sentenza di primo grado, chetale vincolo della continuazione non aveva ravvisato in quanto, venuta meno lastatuizione della sentenza di appello che aveva riconosciuto il vincolo dellacontinuazione con i fatti separatamente giudicati, sarebbe conseguito alcondannato un trattamento sanzionatorio di gran lunga deteriore, in quanto lasentenza della Corte di appello, successivamente annullata, aveva rideterminatocomplessivamente la pena da porsi in continuazione esterna in mesi sette direclusione e 500 euro di multa, laddove le sentenze, rispettivamente delTribunale di Trapani e del Tribunale di Marsala, avevano determinato la pena inmisura notevolmente superiore, di talchè la ricorrente si vedeva privata delbeneficio del miglior trattamento sanzionatorio che sarebbe conseguito dalriconoscimento della continuazione, che avrebbe determinato la decurtazione, insede esecutiva, del presofferto in presenza di pene già interamente eseguite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorrente denuncia un salto nella catena devolutiva in quanto il giudicedel rinvio, chiamato a verificare, a seguito di giudizio rescindente, se per alcunidei fatti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti contestati ad AngileriGiusy [OSCURATO:PERSONA] (capo i dell’editto), era già intervenuta una pronuncia dicondanna irrevocabile così da determinare una ipotesi di ne bis in idem ai sensidell’art.649 cod. proc. pen., ha accolto la doglianza ma, nel rideterminare lapena per il capo i), a titolo di continuazione con i più gravi fatti di cui al capo a),ha del tutto omesso di considerare che la Corte di appello di Palermo, a pagina134 della sentenza del 7/02/2023, annullata dalla Corte di Cassazionelimitatamente alla questione del ne bis in idem e, ancora più esplicitamente neldispositivo della sentenza, aveva riconosciuto la continuazione esterna tra i fattidi cui all’odierno giudizio con fatti della stessa specie, separatamente giudicaticon sentenza del Tribunale di Trapani assunta in data 19 dicembre 2012,irrevocabile il 11 febbraio 2013 e del Tribunale di Marsala, in data 26 ottobre2012, irrevocabile il 23 aprile 2014, in relazione ai quali la Corte di appello avevaapportato ulteriori aumenti, a titolo di continuazione, nella misura di mesi settedi reclusione ed euro cinquecento di multa.Il giudice del rinvio ha sì ridotto la pena complessiva per i reati giudicati nelpresente giudizio, in ragione del riconosciuto “ne bis in idem” per taluni epiodi dicui al capo i), ma ha omesso di prendere in considerazione, e quindi diriconoscere, il vincolo della continuazione con i fatti, della stessa specie,separatamente giudicati nelle due sentenze irrevocabili sopra indicate che, alcontrario, la Corte di appello aveva riconosciuto, con specifica statuizione non piùsoggetta a impugnazione.3.

Il ricorrente ha poi adeguatamente documentato il proprio interesse adottenere una complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio previoriconoscimento della continuazione esterna sopra evocata laddove, mediantel’allegazione delle due pronunce irrevocabili, ha evidenziato come il trattamentosanzionatorio riconosciuto dalla Corte di appello risultasse di particolare favorerispetto alle pene separatamente comminate e che, avendo la ricorrenteinteramente scontato le stesse, avrebbe maturato il diritto ad una riduzione dellapena da eseguire, in ragione del presofferto.4.

La censura è fondata in quanto il giudice del rinvio ha totalmente omessodi considerare che il giudice di appello aveva espressamente accertato il vincolodella continuazione tra i fatti di cui al presente giudizio con i fatti separatamentegiudicati di cui alle due sentenze sopra menzionate, di fatto privando laricorrente di una statuizione, ormai definitiva, che avrebbe comportato unarilevante diminuzione della pena da eseguire in concreto, previa decurtazione delpresofferto in sede esecutiva.

Si impone pertanto l’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che dovrà esserecomplessivamente rideterminato tenendo conto della continuazione esterna, giàriconosciuta nel presente giudizio, con i fatti della stessa specie, separatamentegiudicati con sentenza del Tribunale di Trapani assunta in data 19 dicembre2012, irrevocabile il 11 febbraio 2013 e del Tribunale di Marsala, in data 26ottobre 2012, irrevocabile il 23 aprile 2014 con rinvio, per nuovo giudizio sulpunto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.5.

Visto l’art.624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilitàdell’affermazione della responsabilità dell’imputata in relazione ai fatti di cui alpresente giudizio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio erinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diPalermo.

Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di penale responsabilità.Così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026.Il consigliere estensore il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PICUTI che ha conclusochiedendo l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria scritta già depositata.In difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] foro di Marsala che, dopo aver esposto nei dettagli i motivi di doglianza, insistenell'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio a seguito disentenza rescindente del giudice di legittimità, la quale aveva annullato lasentenza della Corte di Appello di Palermo, quanto ad [OSCURATO:PERSONA] GiusyEmanuela, in relazione al capo i) di imputazione a fronte di deduzione di esserestati i fatti di cui alla suddetta imputazione in parte già giudicati dal Tribunale diPalermo, in accoglimento della suddetta articolazione annullava la sentenza dellaCorte di appello di Palermo pronunciata in data 7 febbraio 2023, limitatamenteall’applicazione dell’art.649 cod. proc. pen. e, in riforma della sentenza delTribunale di Marsala in data 10 febbraio 2020 dichiarava non doversi procederenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ad essa ascritto alcapo i), limitatamente agli episodi del 2 e del 10 ottobre 2012, in quanto giàgiudicati con sentenza del Tribunale di Palermo in data 20 ottobre 2021,irrevocabile l’8 novembre 2011 e, per l’effetto, rideterminava la pena neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati della sentenza appellata, concernentil’acquisto, la detenzione, il trasporto e la cessione di sostanza stupefacente, inanni sei mesi otto di reclusione ed euro 26.750 di multa.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorsocon il quale denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt.81 cod. pen.,649 cod. proc. pen., 133 cod. pen., 27 comma 3 Costituzione e viziomotivazionale per omessa valutazione da parte del giudice del rinvio, e mancataconsiderazione nel provvedimento impugnato, delle sentenze irrevocabili cheavevano giudicato fatti della stessa specie e che la sentenza di appello annullataaveva posto in continuazione con i fatti di cui al presente giudizio, con lesione delprincipio del ne bis in idem e del diritto al corretto scomputo della pena giàsofferta in relazione ai reati già giudicati.Assume la ricorrente che la Corte di appello in sede di rinvio, nel rideterminarela pena a seguito dell’annullamento parziale della pronuncia di condanna inpresenza di precedente giudicato, ai sensi dell’art.649 cod. proc. pen.limitatamente al capo i) di imputazione, aveva illegittimamente omesso diriconoscere la continuazione esterna con i fatti della stessa specie,separatamente giudicati con sentenza del Tribunale di Trapani pronunciata indata 19 dicembre 2012, irrevocabile il 11 febbraio 2013 e del Tribunale diMarsala, in data 26 ottobre 2012, irrevocabile il 23 aprile 2014, in relazione aiquali la Corte di appello con la sentenza annullata, aveva ravvisato il vincolodella continuazione.Ne era pertanto scaturita una sentenza monca, che aveva finito percomportare una reformatio in pejus rispetto alla sentenza di primo grado, chetale vincolo della continuazione non aveva ravvisato in quanto, venuta meno lastatuizione della sentenza di appello che aveva riconosciuto il vincolo dellacontinuazione con i fatti separatamente giudicati, sarebbe conseguito alcondannato un trattamento sanzionatorio di gran lunga deteriore, in quanto lasentenza della Corte di appello, successivamente annullata, aveva rideterminatocomplessivamente la pena da porsi in continuazione esterna in mesi sette direclusione e 500 euro di multa, laddove le sentenze, rispettivamente delTribunale di Trapani e del Tribunale di Marsala, avevano determinato la pena inmisura notevolmente superiore, di talchè la ricorrente si vedeva privata delbeneficio del miglior trattamento sanzionatorio che sarebbe conseguito dalriconoscimento della continuazione, che avrebbe determinato la decurtazione, insede esecutiva, del presofferto in presenza di pene già interamente eseguite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorrente denuncia un salto nella catena devolutiva in quanto il giudicedel rinvio, chiamato a verificare, a seguito di giudizio rescindente, se per alcunidei fatti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti contestati ad AngileriGiusy [OSCURATO:PERSONA] (capo i dell’editto), era già intervenuta una pronuncia dicondanna irrevocabile così da determinare una ipotesi di ne bis in idem ai sensidell’art.649 cod. proc. pen., ha accolto la doglianza ma, nel rideterminare lapena per il capo i), a titolo di continuazione con i più gravi fatti di cui al capo a),ha del tutto omesso di considerare che la Corte di appello di Palermo, a pagina134 della sentenza del 7/02/2023, annullata dalla Corte di Cassazionelimitatamente alla questione del ne bis in idem e, ancora più esplicitamente neldispositivo della sentenza, aveva riconosciuto la continuazione esterna tra i fattidi cui all’odierno giudizio con fatti della stessa specie, separatamente giudicaticon sentenza del Tribunale di Trapani assunta in data 19 dicembre 2012,irrevocabile il 11 febbraio 2013 e del Tribunale di Marsala, in data 26 ottobre2012, irrevocabile il 23 aprile 2014, in relazione ai quali la Corte di appello avevaapportato ulteriori aumenti, a titolo di continuazione, nella misura di mesi settedi reclusione ed euro cinquecento di multa.Il giudice del rinvio ha sì ridotto la pena complessiva per i reati giudicati nelpresente giudizio, in ragione del riconosciuto “ne bis in idem” per taluni epiodi dicui al capo i), ma ha omesso di prendere in considerazione, e quindi diriconoscere, il vincolo della continuazione con i fatti, della stessa specie,separatamente giudicati nelle due sentenze irrevocabili sopra indicate che, alcontrario, la Corte di appello aveva riconosciuto, con specifica statuizione non piùsoggetta a impugnazione.3. Il ricorrente ha poi adeguatamente documentato il proprio interesse adottenere una complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio previoriconoscimento della continuazione esterna sopra evocata laddove, mediantel’allegazione delle due pronunce irrevocabili, ha evidenziato come il trattamentosanzionatorio riconosciuto dalla Corte di appello risultasse di particolare favorerispetto alle pene separatamente comminate e che, avendo la ricorrenteinteramente scontato le stesse, avrebbe maturato il diritto ad una riduzione dellapena da eseguire, in ragione del presofferto.4. La censura è fondata in quanto il giudice del rinvio ha totalmente omessodi considerare che il giudice di appello aveva espressamente accertato il vincolodella continuazione tra i fatti di cui al presente giudizio con i fatti separatamentegiudicati di cui alle due sentenze sopra menzionate, di fatto privando laricorrente di una statuizione, ormai definitiva, che avrebbe comportato unarilevante diminuzione della pena da eseguire in concreto, previa decurtazione delpresofferto in sede esecutiva. Si impone pertanto l’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che dovrà esserecomplessivamente rideterminato tenendo conto della continuazione esterna, giàriconosciuta nel presente giudizio, con i fatti della stessa specie, separatamentegiudicati con sentenza del Tribunale di Trapani assunta in data 19 dicembre2012, irrevocabile il 11 febbraio 2013 e del Tribunale di Marsala, in data 26ottobre 2012, irrevocabile il 23 aprile 2014 con rinvio, per nuovo giudizio sulpunto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.5. Visto l’art.624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilitàdell’affermazione della responsabilità dell’imputata in relazione ai fatti di cui alpresente giudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio erinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diPalermo. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di penale responsabilità.Così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026.Il consigliere estensore il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]
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