CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15897/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] TRENTO, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso come da conclusioni e nota spese depositata; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]', il quale ha insistito nei motivi di ricorso, evidenziando la nullità del capo di imputazione; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato alle conclusioni del Procuratore generale; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato alle conclusioni del Procuratore generale; •(7,-vsf••.;""\ [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di perquisizione, la Guardia di Finanza di Rovereto rinveniva, all'interno della farmacia in uso a [OSCURATO:PERSONA], alcune centinaia di confezioni di medicinali integre ed ancora in corso di validità, prive delle relative fustelle, nonché diverse cartelline, intestate ad alcuni medici di base, al cui interno erano custodite numerose fustelle, staccate dalle relative confezioni ed allegate a fogliettini riportanti i nominativi dei pazienti e dei corrispondenti medici di base; poiché la maggior parte dei pazienti, cui erano stati mostrati i farmaci rinvenuti, aveva riferito di non averli mai restituiti alla farmacia o di non averli proprio ritirati, a [OSCURATO:PERSONA] (farmacista) [OSCURATO:PERSONA] (dipendente della farmacia) ed ai medici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (oltre altri soggetti) veniva contestata l'accusa di truffa ai danni di ente pubblico, falsità ideologica in certificati, abusivo esercizio della professione medica, associazione per delinquere; il Tribunale di Rovereto dichiarava responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del reato di truffa cui al capo A) 1 e 2 assolveva tutti gli imputati dal reato di associazione per delinquere e dai reati di truffa sub A) 3 e 4, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di tentata truffa di cui al capo B e dichiarava non punibili ex art. 131 bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ex artt. 348 e 480 cod.pen; la Corte di appello di Trento confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] tarek e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui agli artt. 348 e 480 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]; ribadisce l'eccezione di nullità del capo di imputazione per indeterminatezza, rigettata dal Tribunale in quanto il Pubblico Ministero aveva provveduto all'integrazione richiesta, che però riguardava soltanto le contestazioni rivolte ai medici, mentre nessuna modifica era stata fatta per quanto riguardava il ricorrente; pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto restituire gli atti al Pubblico Ministero; la Corte di appello, prosegue il difensore, aveva ammesso implicitamente che il capo di imputazione non fosse redatto in maniera chiara e precisa, ritenendo però che la restituzione degli atti al Pubblico Ministero debba essere disposta solo ove quest'ultimo non ottemperi all'invito ad integrare e completare idoneamente il capo di imputazione, non considerando che, anche dopo l'integrazione, il capo di imputazione che riguardava il ricorrente era comunque indeterminato e manchevole della indicazione chiara e precisa dei fatti che venivano contestati. 1.2 Il difensore osserva che la genericità del capo di imputazione aveva avuto come conseguenza la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza: era stata confermata la commissione del reato di truffa in relazione alla gestione del reso depachin da parte di Baroni, malgrado nel capo di imputazione nulla si rinvenisse in relazione alla contestazione di tale episodio, e stesso discorso valeva per la contestazione relativa a [OSCURATO:PERSONA]; in sostanza il ricorrente era stato condannato per fatti e condotte che non gli erano mai stati formalmente contestati. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore osserva che, a seguito dell'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità, il Tribunale, pur riconoscendo fondata l'eccezione, aveva ordinato al Pubblico Ministero di integrare il capo di imputazione anziché disporre la restituzione degli atti alla Procura; errate, sul punto, erano le considerazioni della Corte di appello, che aveva richiamato la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5307/2008, che però si riferiva all'udienza preliminare e non al dibattimento (viene richiamata la sentenza di questa Corte n.23832/2016). 2.2 Il difensore eccepisce inoltre che la sentenza di primo grado era nulla anche perché al ricorrente, assente nel processo, non era mai stato notificato il capo di imputazione, così come modificato dal Pubblico Ministero su sollecitazione del Tribunale; la Corte di appello aveva respinto frettolosamente il motivo di appello, non considerando che il capo di imputazione non era stato modificato, ma completamente riscritto, per cui l'estratto del verbale con la modifica dell'imputazione avrebbe dovuto essere notificato all'imputato assente ai sensi dell'art. 520 cod.proc.pen. 2.3 II difensore aggiunge che la mancata notifica aveva impedito al ricorrente di accedere a riti alternativi, ed il preciso rilievo sul punto non era stato esaminato dalla Corte di appello. 2.4 II difensore osserva che nel corso dell'istruttoria i testimoni introdotti dall'accusa, tutti pazienti del dott. [OSCURATO:PERSONA], avevano sostenuto di non soffrire delle sindromi per le quali erano stati prescritti dal medico i farmaci nelle ricette incriminate e che all'esito delle dichiarazioni testimoniali, la difesa [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto documentazione che dimostrava la falsità delle dichiarazioni dei testimoni; i giudici di merito avevano stigmatizzato l'operato della difesa sostenendo che la documentazione avrebbe dovuto essere prodotta r ' • contestualmente alla presenza dei testimoni, per consentire agli stessi di interloquire, non considerando che solo dopo le testimonianze ed alla luce del contenuto delle stesse si era potuto ricercare e produrre la documentazione dimostrativa della falsità delle dichiarazioni; inoltre, in caso di dubbio, il Tribunale avrebbe dovuto richiamare i testimoni per verificare quanto dagli stessi precedentemente dichiarato. 2.5 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 539 cod.proc.pen. relativamente alla mancata revoca della provvisionale immediatamente esecutiva: malgrado la Corte di appello avesse scritto che nessun danno da disservizio spettava alla parte civile e che non erano state addotte ragioni che avrebbero giustificato la liquidazione di un danno non patrimoniale, non si comprendeva perché non avesse revocato la statuizione della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata disposta la condanna al versamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 25.000,00. 3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 3.1 II difensore rileva che il Tribunale, pur ritenendo fondata l'eccezione di genericità del capo di imputazione, aveva invitato il Pubblico Ministero ad integrare lo stesso anziché disporre la regressione del procedimento all'udienza preliminare affinchè il giudice di quella udienza sollecitasse il Pubblico Ministero ad integrare o precisare la contestazione accusatoria; la Corte di appello aveva rigettato l'eccezione proposta sul punto dalle difese e condivisa dal Procuratore generale, ritenendo erroneamente le parti decadute dal proporla. 3.2 II difensore osserva poi che le argomentazioni spese in sentenza per respingere l'eccezione erano completamente diverse ed avevano mal interpretato la stessa, visto che la difesa del ricorrente si era doluta della decisione in quanto il decreto di citazione a giudizio non era chiaro e preciso nell'enunciazione del fatto, e non perché vi era stata una contestazione effettuata al dibattimento; inoltre, la Corte di appello aveva richiamato pronunce di legittimità ormai superate, visto che quelle più recenti erano granitiche nell'affermare il principio dell'obbligo del giudice dibattimentale di dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio in caso di genericità o indeterminatezza, senza alcuna previa sollecitazione rivolta al Pubblico Ministero ad integrare o precisare la contestazione; qualora si fosse ritenuto rilevante e perdurante il contrasto interpretativo, il difensore sottoponeva all'attenzione di questo Collegio l'ipotesi di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite. 3.3 II difensore rileva che con il sesto motivo di appello era stata eccepita l'erronea determinazione del compenso in favore del Patrono di parte civile perchè eccedente il limite massimo stabilito dal D.M. 15/2014, ma la Corte di appello aveva ritenuto che si doveva tenere conto di una voce non esplicitamente menzionata in dispositivo, e cioè il 15% di spese forfettarie: la statuizione era comunque errata, perché anche considerando tale voce si arrivava ad una somma di denaro superiore ai limiti di oltre 2.000,00 euro, ma soprattutto perché la mancata indicazione del 15% di spese forfettarie poteva essere semmai oggetto di una correzione, mai richiesta dal Patrono di parte civile. 3.4 II difensore osserva che anche il risarcimento del cd. "danno funzionale" era stato erroneamente riconosciuto, vista l'assoluta mancanza di prova di un danno da disservizio, non essendo stato acquisito alcun elemento, orale o documentale, capace di provare che i dipendenti della APSS avessero svolto attività di supporto nella fase investigativa durante l'orario di lavoro. 4. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 II difensore eccepisce che la Corte di appello aveva sovrapposto la propria valutazione a quella del giudice di primo grado, senza confrontarsi con la motivazione della concessione dell'esimente contenuta nella sentenza di primo grado. 4.2 Il difensore eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nonostante la reformatio in peius. 4.3 II difensore lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione anche in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.pen. ed il travisamento del fatto con riguardo al numero delle ricette nella disponibilità del farmacista e quelle effettivamente utilizzate ed alla ritenuta abitualità del reato. 4.4 Il difensore eccepisce la mancanza di dolo nella condotta dell'imputata e l'inversione dell'onere probatorio. 4.5 Il difensore eccepisce l'inosservanza delle norme processuali e l'omessa motivazione in relazione all'ordinanza del 7 aprile 2017 del Tribunale di Rovereto con la quale era stata rigettata l'eccezione di nullità del capo di imputazione ed invitato il Pubblico Ministero a chiarire lo stesso. 5. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 Il difensore rileva come al ricorrente non erano stati assolutamente contestati i reati di cui all'art. 348 cod.pen e 480 cod.pen. (veniva poi richiamata una sentenza di questa Corte con la quale si affermava che il giudice del dibattimento, in caso di genericità del capo di imputazione, deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, senza alcuna previa sollecitazione al Pubblico Ministero di integrare il capo di imputazione). 5.2 II difensore censura l'affermazione secondo cui non vi era alcuna contestazione sulla configurabilità dei reati, visto che l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] si affidava proprio alla insussistenza del reato contestato in totale assenza di prova relativamente sia all'elemento oggettivo che soggettivo, non essendovi alcuna prova che l'autore delle ricette fosse [OSCURATO:PERSONA], e risultando le ricette in contestazione assolutamente regolari giacchè firmate dal medico curante per medicinali regolarmente prescritti a propri pazienti; inoltre, se le ricette erano state rivenute all'interno dell'armadietto nella disponibilità del ricorrente, era chiaro che non erano state utilizzate, e non si sapeva chi le avesse compilate. 5.3 II difensore eccepisce che la Corte di appello aveva riformato la decisione del Tribunale senza confutare precisamente le argomentazioni del Tribunale; era poi indiscussa l'applicabilità della particolare tenuità del fatto in caso di reato continuato, e la Corte di appello aveva errato nell'affermare che l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod.pen. era esclusa dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con sentenza del 27/10/2017 per 6 episodi delittuosi, posto che i due procedimenti traevano origine dalla medesima indagine. 5.4 II difensore lamenta che la Corte di appello aveva riformato in peius la sentenza impugnata senza provvedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 5.5 II difensore rileva che la pena comminata appariva assolutamente sproporzionata ed eccessiva, tanto più in riferimento alla tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 1.1 L'eccezione di nullità relativa al fatto che il Tribunale, dopo aver ritenuto il cap..) di imputazione nullo per genericità, aveva invitato il Pubblico Ministero ad integrare lo stesso anziché disporre la regressione del procedimento all'udienza preliminare, è infondata. Infatti, non vi è dubbio che l'eccezione inizialmente proposta dalle parti fosse fondata, in base all'orientamento maggioritario ormai predominante (non si registrano pronunce difformi dal 2016) secondo cui "In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2, dello stesso codice), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, ad integrare o precisare la contestazione, non essendo estensibile alla fase dibattimentale il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il pubblico ministero alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione." (Sez.2, Sentenza n. 23545 del 18/04/2019 PMT/Perego, Rv. 276105 - 01). Tale orientamento si è però formato tutto su ricorsi proposti dal Pubblico Ministero, che chiedeva di verificare l'abnormità o non del provvedimento che aveva dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio e disposto la restituzione degli atti al suo ufficio; il problema, pertanto, non è tanto quello di verificare se sia nulla l'ordinanza del giudice che abbia invitato a precisare il capo di imputazione anziché (come avrebbe dovuto) dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ma di stabilire da che tipo di nullità sia affetta un'ordinanza di questo genere. La risposta al superiore quesito non può che essere nel senso che la nullità che si produce non è certamente assoluta, non rientrando nel novero di quelle definibili come tali dall'art. 179 cod. proc. pen., ma deve essere ritenuta una nullità di ordine generale a regime intermedio (si veda sul punto Cass.4740/2012 che ha ritenuto tale nullità in un caso di un giudizio abbreviato in cui il difensore di fiducia dell'imputato, che era presente, non aveva eccepito, immediatamente dopo la contestazione della recidiva specifica infraquinquennale, la nullità di tale contestazione): la nullità non riguardava più, infatti, il capo di imputazione (che era stato integrato), ma soltanto l'ordinanza che, anziché disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, aveva invitato lo stesso alla integrazione dello stesso. Alla luce della disciplina prevista dal codice di rito, detta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata. Infatti, il disposto dell'articolo 180 cod. proc. pen., secondo cui la nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio è deducibile dalla parte, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, trova un limite nella disposizione dell'articolo 182, comma 2, cod. proc. pen., che prevede una eccezione alla regola della deducibilità appena illustrata, con riferimento al caso in cui la parte assista al compimento dell'atto nullo; per tale ipotesi è sancito che la parte, se non può eccepire la nullità prima del compimento dell'atto stesso, deve farlo immediatamente dopo. Come si è evidenziato, poiché la nullità determinatasi era di ordine generale a regime intermedio, essa, dall'esame dei verbali, consentito al Collegio in ragione della natura processuale del vizio dedotto, avrebbe dovuto essere fatta valere dai ricorrenti nei termini di decadenza, ma ciò non è accaduto; anzi, all'udienza del 7 aprile 201 le parti, senza nulla eccepire, hanno solamente chiesto un termine per poter ridepositare la lista testimoniale, senza proporre alcuna censura relativa alla mancata restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Ebbene, proprio alla luce di tale dato, la doglianza tardivamente proposta in sede di appello era quindi inammissibile per intervenuta decadenza; in tal senso deve essere quindi letta l'affermazione contenuta nell'ordinanza della Corte di appello del 15 luglio 2020, che aveva correttamente rilevato la tardività dell'eccezione proposta. 1.2 Relativamente alle ulteriori eccezioni proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quella sul fatto che il capo di imputazione sarebbe rimasto generico anche dopo l'integrazione è manifestamente infondata, posto che nello stesso, al punto a) 1 sono dettagliatamente descritte le condotte tenute dall'imputato ("nell'avere, i singoli medici concorrenti, compilato, su istigazione e richiesta dei [OSCURATO:PERSONA] e dell'EI Banna o di altri dipendenti della farmacia da essi delegati, sul proprio ricettario false prescrizioni di farmaci a pazienti ignari o deceduti, nonché nell'avere consegnato ai predetti [OSCURATO:PERSONA] e all'[OSCURATO:PERSONA] il proprio ricettario in bianco già sottoscritto nelle singole prescrizioni in tal modo consentendo agli stessi di riempirli abusivamente con false prescrizioni di farmaci a pazienti ignari o deceduti...") Nessun interesse ha poi il ricorrente a sollevare la questione relativa ai pazienti Baroni e Muro, posto che non è stato specificato che tipo di continuazione interna sia stata applicata per i singoli episodi. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di Gutman è infondato 2.1 Sul primo motivo di ricorso si richiama quanto esposto al punto 1.1. 2.2. Sulla omessa notifica del capo di imputazione come integrato dal Pubblico Ministero (motivi di cui ai punti 2.2. e 2.3), si deve osservare che già il Tribunale aveva rilevato come non vi fosse stata una modifica del capo di imputazione, ma soltanto una mera "integrazione in riduzione", per cui nessuna notifica era necessaria per l'imputato assente, ed anche per questo aspetto nessuna censura era stata tempestivamente sollevata: peraltro, a fronte della motivazione della Corte di appello contenuta a pag.20, secondo cui non era dovuta alcuna notifica, non trattandosi di fatti storici nuovi, non è stato prodotto l'originario capo di imputazione, per cui il motivo deve ritenersi generico. 2.3 Relativamente al quarto motivo di ricorso, è corretta l'affermazione della Corte di appello secondo la quale le eccezioni sulla attendibilità dei testimoni erano infondate in quanto basate su documentazione medica che non era stata mostrata ai testimoni, ma soltanto nelle udienze successive alla loro deposizione: nel ricorso si sostiene che solo dopo le testimonianze ed alla luce del contenuto delle stesse era stato possibile produrre la documentazione relativa alla falsità delle testimonianza, ma tale assunto non è condivisibile, in quanto i nominativi dei testimoni erano noti alle parti ed il capo di imputazione era specifico nell'abbinare le prescrizioni dei farmaci ai singoli testimoni, per cui la documentazione relativa alla sussistenza o meno della patologia di cui soffrivano ben poteva essere prodotta contestualmente all'assunzione delle testimonianze. 2.4 II motivo di ricorso relativo alla provvisionale è manifestamente infondato, posto che II provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (vedi Sez. 2, Sentenza n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 01). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 3.1 Sui primi due motivi di ricorso si richiama quanto esposto al punto 1.1 della motivazione. 3.2 Relativamente alle spese liquidate al difensore della parte civile,l'art. 12 comma 2 del DM 55/2014 prevede che "Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento..." (20 per cento nel testo vigente all'epoca del processo di primo grado)".... La disposizione del periodo precedente si applica anche quando.. il professionista difende una parte contro più parti": pertanto, partendo dal compenso tabellare massimo, come indicato in ricorso (C 6.996,00) ed applicando cinque aumenti del 20 per cento (1.399,20 x5= 6.996,00), si giunge alla somma di C 13.992,00, superiore a quella liquidata; quanto all'eccezione secondo cui la voce del 15% dovrebbe ritenersi esclusa dalla quantificazione, non vi è un obbligo in tal senso per il giudice, che può ben determinare una somma onnicomprensiva.3.3 Relativamente alla censura sulla provvisionale, si richiama quanto argomentato al punto 2.4. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di Pistcheider è inammissibile. 4.1 Infatti, deve in proposito rilevarsi che prima dell'udienza è pervenuta rinuncia all'impugnazione da parte della ricorrente; la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 5.1 Relativamente all'eccezione secondo cui nel capo di imputazione non vi sarebbero le contestazione sull'esercizio abusivo della professione (art. 348 s i cod.pen.) e H falso, si deve osservare che nel capo di imputazione vi sono sia l'indicazione degli articoli di legge, sia le condotte contestate ("nell'avere, i singoli medici concorrenti, compilato, su istigazione e richiesta dei [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA] o di altri dipendenti della farmacia da essi delegati, sul proprio ricettario false prescrizioni di farmaci a pazienti ignari o deceduti, nonché nell'avere consegnato ai predetti [OSCURATO:PERSONA] e all'[OSCURATO:PERSONA] il proprio ricettario in bianco già sottoscritto nelle singole prescrizioni in tal modo consentendo agli stessi di riempirli abusivamente con false prescrizioni di farmaci a pazienti ignari o deceduti..."), visto l'espresso riferimento alle prescrizioni di farmaci (e quindi aresercizio abusivo della professione medica) ed al fatto che le prescrizioni fossero false. 5.2 Quanto alle censure del secondo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Inoltre, nel caso in esame deve essere ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come Io nA.1 1\1\ • oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale ed è giunto, con riguardo alla responsabilità dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado; la Corte di appello ha infatti affermato che non vi era contestazione sulla configurabilità giuridica dei reati contestati, ma ha motivato sulla sussistenza del fatto (contestato nel ricorso) nelle prime righe di pag.55 della sentenza impugnata. 5.3 Quanto alla censura sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., la stessa, dopo le considerazioni sul fatto che non costituisce ostacolo la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, eccepisce che la condanna di cui alla sentenza del 27/10/2017 sarebbe stata originata dalla medesima indagine, senza però produrre o indicare alcuna documentazione al riguardo, con conseguente inammissibilità del motivo per genericità. 5.4 Relativamente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, l'art. 131 bis cod.pen. prevede che "Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale"; pertanto, la norma in esame presuppone che vi sia stato un accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, dovendo invece essere effettuata una valutazione legata al comportamento tenuto dal reo complessivamente valutato. Ciò premesso, si deve quindi ritenere che non si possa porre un problema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, necessaria soltanto quando vengano rivalutate prove dichiarative ritenute decisive: in questo caso, infatti, le prove sono state considerate allo stesso modo sia in primo che in secondo grado, visto che la diversa valutazione è relativa soltanto alle modalità della condotta tenuta dall'imputato e al fatto che il comportamento risulti o meno abituale, per cui si prendono in considerazione elementi esterni al processo, come la presenza di precedenti condanne; in altri termini, non vi è alcuna rivalutazione del fatto storico, che rimane inalterato, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale 5.4 Del tutto generica, infine, è,la censura sulla quantificazione della pena, a fronte della motivazione contenuta a pag. 56 della sentenza impugnata: si deve poi rilevare che è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame, in cui si è partiti dalla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 480 cod.pen.), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento; non si ritiene che [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso viene dichiarato inammissibile, debba essere condannata anche alla pena dell'ammenda, non ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi sul punto Sez. 4, n. 857/22 del 9.11.2021, non massimata). Gli imputati devono inoltre essere condannati al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile in virtù del principio della soccombenza, non ravvisandosi motivi per disporne la compensazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rigetta i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]