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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29703/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 maggio 1958 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 settembre 1933, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 aprile 1966, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 giugno 1944, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 novembre 1971, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 agosto 1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante avverso la sentenza n. 1318/2019 emessa il 30 settembre 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 26 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di dichiarare l'inammissibilità nel resto del ricorso di tale società e degli altri ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Consorzio del [OSCURATO:PERSONA] DOP, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando conclusioni e nota spese; "à Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Consorzio del Prosciutto di Parma DOP, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi, depositando nota spese; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il quale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi con conferma delle statuizioni civili; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi dei suoi assistiti; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso della propria assistita. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30 settembre 2019 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Udine il 30 marzo 2018, ha dichiarato €14 non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 8) e 11) dell'imputazione, perché estinti per prescrizione; ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha esteso il beneficio della sospensione condizionale alla pena pecuniaria e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle spese processuali e gli imputati tutti, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e assistenza in favore delle parti civili, confermando nel resto l'impugnata decisione.

Secondo la ricostruzione effettuata nelle due sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricevute cosce di prosciutto [OSCURATO:PERSONA] DOP per effettuare lavorazioni di disosso o mattonellatura, avevano sostituito i prosciutti DOP con prosciutti di qualità diversa e inferiore, che avevano restituito ai committenti, trattenendo indebitamente quelli originali, così commettendo vari reati di appropriazione indebita e di frode in commercio. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili anche dei reati di ricettazione ed uso di quattro timbri falsi, riproducenti il marchio del prosciutto [OSCURATO:PERSONA] DOP e quello del prosciutto di Parma, rinvenuti nel seminterrato dello stabilimento della loro società. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente gestore e procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA], quale mediatore, sono stati ritenuti responsabili del reato di ricettazione, per avere acquistato o comunque ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 510 cosce di prosciutto [OSCURATO:PERSONA] DOP, provento del reato di appropriazione indebita di cui al capo 20), contestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata dichiarata responsabile dei contestati illeciti amministrati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ed è stata condannata alla sanzione ritenuta di giustizia.

Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento all'art. 33 quater cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, il procedimento sarebbe stato erroneamente attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale.

Poiché alla chiusura delle indagini il Pubblico ministero, oltre ai reati ascritti agli odierni ricorrenti, aveva contestato a [OSCURATO:PERSONA] (veterinario che aveva aiutato gli imputati a eludere le investigazioni dell'autorità e aveva omesso di segnalare le operazioni irregolari) i reati di cui agli artt. 378 cod. pen. (capo 26) e 328 cod. pen. (capo 27) e poiché quest'ultimo reato è attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, il procedimento, per chiare ragioni di connessione, si sarebbe dovuto celebrare per tutti i reati davanti al Tribunale in composizione collegiale anziché, come avvenuto, separando le posizioni degli odierni ricorrenti (giudicati dal Tribunale in composizione monocratica) da quella di [OSCURATO:PERSONA], per il quale il Pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio ex art. 416 cod. proc. pen.; 2) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità con riferimento agli artt. 468 e 493, comma 2, cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto ammissibili le prove testimoniali del Pubblico ministero, che avrebbe depositato in ritardo la propria lista, con la conseguenza che tutti i testi, ivi elencati, avrebbero reso dichiarazioni inutilizzabili.

Il Pubblico ministero aveva allegato la propria lista testi, datata 11 febbraio 2016, al decreto di citazione a giudizio del 30 marzo 2016, ritualmente notificato agli imputati.

In seguito, a causa di alcune modifiche interessanti le persone offese, il Pubblico ministero aveva emesso un nuovo decreto di citazione a giudizio per la stessa udienza, già indicata dal Tribunale, e aveva depositato una lista testi con riferimento alla citazione delle nuove persone offese.

Poiché il nuovo decreto di citazione a giudizio recava in calce a ogni pagina e nello stesso modulo di notifica l'espressione "il presente decreto annulla e sostituisce analogo provvedimento emesso dagli scriventi in data 30 marzo 2016", il ricorrente ha dedotto che la lista testi, originariamente depositata dal Pubblico ministero 1'11 febbraio 2016, non fosse più valida, così da non potere essere neanche più oggetto di richiamo, effettuato nella nuova lista testi depositata; 3) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità con riferimento agli artt. 431 cod. proc. pen. e 223 norme di attuazione del codice di rito.

Secondo il ricorrente, le analisi, svolte in sede amministrativa su campioni di prosciutti, sarebbero state effettuate con metodi errati, da laboratorio non accreditato e sul presupposto che il prodotto da esaminare non fosse deteriorabile, con la conseguenza che sarebbe stato violato l'obbligo di dare l'avviso di cui all'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. e non sarebbe stato possibile procedere a una revisione delle analisi.

Sarebbe stato richiamato il D.M. 16 dicembre 1993, che farebbe però riferimento ai controlli biologici ufficiali ossia alle indagini microbiologiche finalizzate a rilevare la presenza di muffe e batteri o lieviti, che nulla avrebbero a che vedere con la rilevazione dei nitrati e dei nitriti.

Peraltro, la non deteriorabilità del prosciutto sarebbe stata correlata alla stagionatura di 12 mesi prevista per il [OSCURATO:PERSONA], pur se le analisi avevano ad oggetto non le cosce di prosciutto ma le mattonelle, realizzate e confezionate in un momento successivo alla fase della stagionatura; 4) inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'allegato A del D.M. 21 settembre 2005, per essere le analisi state eseguite dal laboratorio di Catania, non accreditato per il tipo di esami da compiere, e per non essere stato effettuato correttamente il campionamento, come indicato dal consulente della difesa prof.

Summer all'udienza del 23 ottobre 2017.

Ciò sarebbe in contrasto con il richiamato decreto ministeriale, secondo cui le analisi vengono effettuate con metodi accreditati, su campioni preparati secondo le modalità riportate per ciascun prodotto.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, il D.M. 21 settembre 2005, contenendo una disciplina sulla produzione e vendita dei prodotti di salumeria, sarebbe applicabile anche ai prosciutti, come dichiarato dal prof.

Summer dell'Università di Parma, il quale sia nella propria relazione che in dibattimento avrebbe confermato che tale decreto costituisce il parametro di riferimento applicabile a tutti i controlli dei prodotti di salumeria; 5) contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di modalità di svolgimento ed utilizzabilità/attendibilità delle analisi.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello, al pari del primo giudice, avrebbe trascurato l'importanza dell'accreditamento.

Non sarebbe solo il metodo, astrattamente scelto (nel caso di specie, la cromatografia ionica), ad essere garanzia di correttezza delle analisi quanto proprio la professionalità di chi lo utilizza in concreto e che, in quanto accreditato, offre chiare garanzie di professionalità e capacità in tal senso.

Secondo la testimonianza del prof.

Summer, nei rapporti di prova era stato indicato come metodo di prova il metodo interno, senza altro riferimento, così che risulterebbe impossibile poter esprimere un giudizio in merito alla correttezza di quello utilizzato.

Non sarebbe chiaro, inoltre, se il metodo della cromatografia ionica, utilizzata nel caso concreto, fosse già in uso nel laboratorio o fosse stato adottato per la prima volta.

La Corte d'appello, inoltre, avrebbe affermato che le procedure di prelevamento e messa sottovuoto, seguite nel laboratorio di Catania, sarebbero state le stesse di quelle del laboratorio accreditato ma l'affermazione sarebbe esclusa dalla lettura dei verbali di prelevamento che non riporterebbero la messa sottovuoto del campione.

Inoltre, il campionamento sarebbe avvenuto prelevando 3 aliquote da 3 delle 50 mattonelle del lotto 17/48/A ma la corretta metodica prevede che vengano estratte 5 aliquote rappresentative dell'intero lotto, come peraltro confermato dall'ispettore Giannino all'udienza del 10 febbraio 2017.

Secondo il ricorrente, quindi, le analisi, condotte in assenza di tutti i requisiti normativi richiesti - corretto campionamento del prodotto, accreditamento della prova da parte del laboratorio incaricato e uso di un metodo scientifico validato - non potrebbero considerarsi rappresentative dei valori riscontrati; 6) contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione al rigetto dell'istanza difensiva, volta ad ottenere lo svolgimento di una perizia, che sarebbe stata necessaria non avendo i ricorrenti partecipato alle analisi svolte in sede amministrativa, poiché non avevano ricevuto l'avviso.

Rigettata l'eccezione di non acquisibilità delle analisi al fascicolo del dibattimento, attese le gravi criticità emerse in merito allo svolgimento delle stesse, sarebbe stato logico ripeterle in contraddittorio, a garanzia del diritto di difesa degli imputati; 7) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi di imputazione 2) e 3).

La Corte d'appello non avrebbe dato risposta alle deduzioni difensive relative a come potessero essere restituiti al produttore Alcisa prosciutti con impresso un marchio contraffatto mediante timbri che, come chiarito dall'esperto produttore Giorgi, erano del tutto inidonei a riprodurre il marchio [OSCURATO:PERSONA] DOP.

L'ipotesi accusatoria sarebbe rimasta tale in assenza di una prova che i timbri falsi fossero stati effettivamente usati nel periodo oggetto di imputazione, perché nessun prosciutto con marchio contraffatto era stato concretamente rinvenuto e [OSCURATO:PERSONA] si era assunto la responsabilità di aver usato detti timbri molti anni prima.

Gli unici due prosciutti recanti timbri falsi, ritrovati presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., erano riconducibili alla ditta parmense "Prosciuttificio del Torrione" e nulla avevano a che fare con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; 8) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi di imputazione 1), 7), 14), 15), 16), 20), 22) e 24), concernenti episodi di appropriazione indebita e frode in commercio.

La Corte territoriale avrebbe fatto rinvio alla motivazione del primo giudice, senza alcun vaglio critico idoneo a superare le contestazioni mosse con l'atto di appello.

Secondo il ricorrente: - la presenza dei 180 prosciutti [OSCURATO:PERSONA] DOP presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non sarebbe indizio preciso, poiché potrebbe essere frutto di un mero errore derivante da uno scambio di vasconi nella fase della lavorazione, come risulterebbe dalla deposizione del teste Peressini, direttore commerciale della [OSCURATO:SOCIETA], che aveva raccontato di una richiesta fattagli da [OSCURATO:PERSONA] per regolare lo scambio di vasconi, avvenuto erroneamente; - le analisi, effettuate sulle mattonelle di prosciutto, sarebbero inattendibili, in quanto effettuate da un laboratorio non accreditato e con modalità del tutto inidonea a garantire la regolarità del procedimento di analisi; - le presunte etichette false, rinvenute presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., potrebbero avere una pertinenza probatoria solo con riferimento ai prosciutti di [OSCURATO:SOCIETA]. ma sarebbero inconferenti rispetto agli altri capi di imputazione, atteso che le lavorazioni in mattonella non richiederebbero alcuna etichetta; - la mancanza di documentazione a supporto non sarebbe un indizio, in quanto causata dalla confusione di carte, testimoniata dall'impiegata Zampalocca, segretaria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all'epoca dei fatti; - il riferimento alla verifica fiscale costituirebbe un travisamento della prova, non risultando da alcun documento del processo che vi fosse uno squilibrio tra entrate e uscite di prodotti [OSCURATO:PERSONA] DOP; - la Corte d'appello avrebbe valorizzato deposizioni di soggetti che avevano lavorato negli anni dal 2004 al 2007 e, quindi, in un periodo estraneo ai fatti contestati.

Non sarebbe dato comprendere come possa provarsi la presunta sostituzione di prosciutti nel periodo dal 2011 al 2013 assumendo informazioni da persone che avevano lavorato circa 10 anni prima e trascurando di sentire chi, invece, in quel periodo prestava servizio presso la società [OSCURATO:PERSONA]; - nessun elemento consentirebbe di motivare una detenzione dei timbri da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Antonella, non essendo essa desumibile dall'equivoco contenuto delle intercettazioni telefoniche, da cui sarebbe emersa semmai solo la preoccupazione per condotte ascrivibili al padre, reo confesso e unico a comportarsi in modo singolare al momento della perquisizione e del ritrovamento dei timbri; 9) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

La Corte d'appello, nel ritenere che i fatti accertati sarebbero stati solo la punta di un iceberg, avrebbe parametrato il giudizio sulla gravità della condotta sulla base di presunte condotte estranee al giudizio di responsabilità.

Illogico e incoerente risulterebbe il trattamento sanzionatorio più grave inflitto a [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA], pur essendosi quest'ultimo attribuito la responsabilità esclusiva della ricettazione dei timbri, e rispetto agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali non solo sono state concesse le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena ma la pena è stata anche ridotta.

La contraddizione sarebbe manifesta: se il fatto è grave, come afferma il giudice nella sentenza impugnata, e se la costruzione accusatoria descrive [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come società che consentiva a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di avere un punto di sfogo per i proventi della propria condotta illecita, apparirebbe arbitraria la profonda differenziazione nel trattamento sanzionatorio.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto gli stessi motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] con l'aggiunta del seguente motivo, indicato come 9) ed inserito prima del motivo concernente il trattamento sanzionatorio: 9) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] di tutte le fattispecie di reato a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen.

Secondo la ricorrente, ferma la mancanza di prova sulla sussistenza del fatto, ancor più incomprensibile sarebbe l'attribuzione soggettiva a sé delle fattispecie, avendo ella svolto nella società solo lavoro d'ufficio, da "vera amministrativa".

Gli esiti delle verifiche non comproverebbero alcunché ma, al più, solo presunti acquisti non corredati di fattura, senza alcuna relazione tra i prosciutti asseritamente sostituiti e comunque acquistati con fattura e i prosciutti non fatturati.

Il Tribunale avrebbe comprovato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della deposizione dell'impiegata Zampalocca, che aveva riferito essere stata la ricorrente a farle compilare il registro dei lotti, ma ciò si spiegherebbe solo in ragione della confusione esistente tra le carte e del fine di scongiurare l'applicazione di pesanti sanzioni da parte degli ispettori e, comunque, sarebbe una condotta successiva al fatto.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il difensore ha chiesto anche la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in caso di riduzione della pena nei limiti di legge indicati dall'art. 163 cod. pen.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle fattispecie di reato di cui agli artt. 515, 517 bis, 646, 61 n. 11 cod. pen.

Dopo aver premesso che l'imputato è stato ritenuto responsabile di tutti i reati ascrittigli in considerazione sia del dedotto ruolo di amministratore di fatto, espletato in seno alla società [OSCURATO:PERSONA], desunto dal rapporto parentale intercorrente con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e Antonella, entrambi soci e rispettivamente Presidente e Vicepresidente del consiglio di amministrazione della società, sia dalla sua presenza presso la sede della società nonché dal fatto che i figli avrebbero considerato il padre socio di fatto dell'azienda, il ricorrente ha affermato che tali dati sarebbero inidonei a far ritenere l'imputato amministratore di fatto atteso che, in applicazione dei principi affermati da consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, per il riconoscimento di questo ruolo occorre aver riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'agente con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare: poteri questi che sarebbero insussistenti nel caso di specie e che, secondo l'art. 2639 cod. civ., si sarebbero dovuti esercitare in modo continuativo e significativo.

Di contro, la presenza dell'imputato nella società si spiegherebbe in forza del rapporto con i figli e del fatto che la società era stata fondata proprio da lui.

La prova dell'amministrazione di fatto non potrebbe desumersi nemmeno dalla telefonata richiamata in sentenza, nel corso della quale, invece, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe cercato di spiegare al padre che, se si fosse accollato fittiziamente la responsabilità, avrebbe potuto procurare soltanto ulteriori problemi e non certo un aiuto.

Difetterebbe la prova sia di una qualsiasi condotta commissiva sia del profitto conseguito dall'imputato: requisiti necessari per la concretizzazione dei reati in questione; 2) violazione di legge e contraddittorietà manifesta della motivazione in relazione agli artt. 110, 648, 473, 515 e 517 bis cod. pen.

L'imputato si era accollato la responsabilità della ricettazione dei timbri, che aveva dimenticato nelle cantine della società e che erano stati utilizzati molti anni prima.

Tali timbri, riproducenti il marchio [OSCURATO:PERSONA] DOP e Parma DOP, non avrebbero caratteristiche assimilabili a quelli originali, per dimensioni, forme e diverso materiale, e, uniti all'inutilizzabilità, come dichiarato dal teste Giorgi, avrebbero determinato l'evidente grossolanità dei timbri stessi.

L'insussistenza di prove dell'utilizzo di detti timbri avvalorerebbe la richiamata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'esclusiva proprietà e all'esclusivo possesso dei quattro timbri falsi.

Sarebbe, quindi, illogica la motivazione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto insussistente la responsabilità esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al possesso e alla proprietà dei timbri falsi, rinvenuti nel corso di una perquisizione effettuata in fase di indagini a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e ha escluso la grossolanità dei medesimi, affermata e confermata da più esperti sia in fase di indagini che nel corso del dibattimento di primo grado; 3) erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., per essere stata inflitta una pena sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti e per non essere state concesse le attenuanti generiche, pur essendosi l'imputato assunto la responsabilità delle condotte a lui imputabili in via esclusiva.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento all'art. 33 quater cod. proc. pen.

Al riguardo i ricorrenti hanno formulato censure sovrapponibili al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; 2) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità con riferimento agli artt. 468 cod. proc. pen. e 493, comma due, cod. proc. pen..

Le doglianze sollevate sul punto sono sovrapponibili al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. nonché vizi della motivazione.

Premesso che presso la società [OSCURATO:PERSONA] erano stati rinvenuti 180 prosciutti [OSCURATO:PERSONA], di cui 45 di provenienza [OSCURATO:SOCIETA]., consegnati a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che si sarebbero dovuti inviare a [OSCURATO:PERSONA], e 83 prosciutti di provenienza Alcisa, consegnati in precedenza a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che si sarebbero dovuti restituire ad Alcisa, premesso altresì che la sentenza impugnata aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva sostituito i prosciutti autentici con altri prosciutti nazionali o esteri, consegnando a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i prodotti autentici, così da appropriarsene, i ricorrenti hanno dedotto che il Collegio del merito avrebbe tratto l'ulteriore convinzione secondo cui la presenza fisica dei prosciutti presso i magazzini di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era indizio preciso e gravissimo degli illeciti commerci che [OSCURATO:PERSONA] e Varsi intrattenevano con la mediazione della Anselmi.

Richiamate le argomentazioni con cui il Collegio giudicante aveva giustificato le menzionate conclusioni, i ricorrenti hanno affermato che, al momento della prima ispezione dell'8 marzo 2012, era stato presentato il DDT del 28 febbraio 2012 di [OSCURATO:SOCIETA], da cui risulterebbe l'acquisto di 48 prosciutti [OSCURATO:PERSONA] nonché il DDT numero 29 del 19 gennaio 2012 di acquisto dei prosciutti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] affermato dalla Corte d'appello, secondo cui non vi era alcun documento contabile che potesse giustificare la detenzione dei prosciutti, non corrisponderebbe al vero e i menzionati DDT avevano data precedente a quella dell'ispezione, sicché non potrebbe dirsi che gli imputati avessero posto in essere una condotta nel tentativo di giustificare il possesso di merce di conosciuta provenienza sospetta.

I ricorrenti avevano mostrato agli ispettori anche altra documentazione da cui si evinceva che la società [OSCURATO:SOCIETA] era regolare fornitrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nessuna verifica, neppure contabile, sarebbe stata effettuata al riguardo.

La responsabilità per la ricettazione sarebbe fondata soltanto sulla base dell'illecita condotta, posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di appropriazione dei prosciutti, ma qualsivoglia anomalia, riscontrata in ordine ai DDT numero 6/2012, non potrebbe essere imputata né tantomeno ricondotta a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale frutto di una concertata predisposizione documentale ex post, essendo quest'ultima entrata in possesso del documento medesimo da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. prima del momento del rinvenimento della merce.

Peraltro, la data di confezionamento, recata dai prosciutti, sarebbe quella del 6 febbraio 2012 e, pertanto, ampiamente compatibile con la data del DDT numero 6 del 28 febbraio 2012 di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; inoltre, le correzioni, apportate al DDT numero 29/2012, trasmesso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a mezzo fax, troverebbero spiegazione nella confusione che regnava nei documenti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., emersa anche dalle deposizioni dei testi.

Anche tale DDT sarebbe stato mostrato in data inconciliabile con una concertazione illecita.

Per di più, il prezzo di vendita dei prosciutti, riportati nel DDT, sarebbe del tutto congruo e corrispondente a quello indicato nelle fatture di vendita della medesima merce, emesse nello stesso periodo da altri operanti del settore del territorio.

Tale elemento avrebbe incidenza in particolare sull'elemento psicologico del reato di ricettazione contestato.

Inoltre, la Corte d'appello avrebbe trascurato che nel DDT numero 29 del 2012 erano riportati anche altri 52 prosciutti, provenienti dalla ditta A&B Prosciutti, per i quali non è stata elevata alcuna contestazione, così che il DDT è stato ritenuto valido per una parte della merce nello stesso indicata e fasullo e non rispondente per un'altra dello stesso genere ovvero per quanto riguarda i 48 prosciutti [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la presenza dei prosciutti [OSCURATO:PERSONA] nei magazzini di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe circostanza fisiologica regolare, conforme alle attività commerciali esercitate.

Non corrisponderebbe al vero la circostanza, riferita dalla Corte territoriale, secondo cui presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbero state rinvenute false etichette per contrassegnare i prosciutti [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello avrebbe anche introdotto un dato incompatibile con la motivazione della sentenza civile, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Udine aveva unicamente statuito in ordine all'inadempienza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza nulla dire sulla strumentalità dell'azione esperita.

La sentenza impugnata sarebbe viziata anche in ordine alla ritenuta sussistenza della ricettazione in ragione della mansione svolta da [OSCURATO:PERSONA] all'interno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che non era quella di gestore della società, come apoditticamente affermato dal Collegio del merito, ma di responsabile commerciale; del pari, la ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] parrebbe fondarsi unicamente sulla procura speciale, rilasciatale dall'amministratore unico Pini lo Arturi, e sulla presenza presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il giorno del controllo sanitario.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi 1) mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello relativi ai reati di cui ai capi di imputazione 25) e 21).

Gli accenni sporadici nella sentenza al nome dell'imputato non costituirebbero una risposta adeguata alle censure formulate con particolare riferimento al difetto di elementi comprovanti un'attività di mediazione, effettuata dall'imputato in relazione alla merce consegnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e alla consapevolezza del ricorrente circa il reato presupposto; 2) contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata: non esisterebbe una sola prova diretta dell'attività di mediazione di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle partite di prosciutti indicate nei capi 25) e 21) dell'imputazione.

Allo stesso modo mancherebbe qualsiasi riscontro probatorio in ordine alla consapevolezza del ricorrente in ordine alla condotta delittuosa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] farebbe riferimento all'intercettazione telefonica dell'Il aprile 2012, trascritta nella sentenza di primo grado, ma da essa non si ricaverebbe la prova né della mediazione di Anselmi né della consapevolezza in ordine all'illecito commesso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., provando detta conversazione solo l'esistenza di un appuntamento a Milano tra i vari soggetti, avvenuto successivamente ai fatti posti a fondamento dei reati di cui ai capi di imputazione 25) e 21).

Dalla telefonata, peraltro, emergerebbe unicamente la disponibilità del ricorrente a collaborare con le parti nell'ambito di un tentativo di sistemazione di documenti, successivo alle condotte contestate, ma non risulterebbero l'effettivo svolgimento della mediazione e la consapevolezza della condotta delittuosa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento all'art. 33 quater cod. proc. pen.

Al riguardo la ricorrente ha formulato censure sovrapponibili al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; 2) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità con riferimento agli artt. 468 cod. proc. pen. e 493, comma 2, cod. proc. pen.

Le doglianze sollevate sul punto sono sovrapponibili al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; 3) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento all'ad. 57 D. Lgs n. 231/2001.

Secondo la ricorrente l'informazione di garanzia sarebbe nulla, in quanto non conteneva l'avviso alla società, prescritto dall'articolo 57 D. Lgs. n. 231/2001, secondo cui per partecipare al procedimento penale la società deve costituirsi ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto stesso.

Tale nullità era stata eccepita in via preliminare dalla difesa della ricorrente all'udienza del 7 dicembre 2016.

Secondo la Corte d'appello, in linea con il giudice di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva comunque depositato il 18 novembre 2016 la dichiarazione di cui al citato art. 39, così esercitando il diritto cui era preordinato l'avviso e sanando, ai sensi dell'art. 183 lett.

B) cod. proc. pen., la nullità.

Secondo la ricorrente, però, il deposito della dichiarazione di partecipazione da parte della società stessa aveva costituito un passaggio obbligato, affinché la società potesse validamente eccepire a tale udienza le proprie questioni preliminari, fra cui la nullità dell'informazione di garanzia per mancanza dell'avviso di cui all'art. 57 del D. Lgs. n. 231/2001; 4) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità con riferimento agli artt. 431 cod. proc. pen. e 223 norme di attuazione del codice di rito.

Al riguardo la ricorrente ha formulato censure sovrapponibili a quelle espresse nel terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; 5) inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'allegato A del D.M. 21 settembre 2005.

Al riguardo la ricorrente ha formulato censure sovrapponibili a quelle espresse nel quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; 6) contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità della società per gli illeciti amministrativi previsti e puniti dagli artt. 25 bis, lettera F bis, 25 bis.1, lettera A, D. Lgs n. 231/2001.

La Corte d'appello ha considerato accertata la responsabilità amministrativa da reato di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avendo ritenuto dimostrati al di là di ogni ragionevole dubbio i reati presupposto della responsabilità ovvero il reato di cui all'art. 473 cod. pen., contestato al capo di imputazione sub 2), e i reati di frode in commercio, contestati ai capi di imputazione sub 3), 8), 15), 16) e 22).

Tuttavia, nessun prosciutto con marchio contraffatto sarebbe stato concretamente rinvenuto e gli unici due prosciutti recanti timbri falsi ritrovati presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbero riconducibili alla ditta parmense "Prosciuttificio del Torrione" e nulla avevano a che fare con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

Secondo il Collegio del gravame, dalla mera immagine fotografica dei timbri falsi dei prosciutti della ditta Prosciuttificio del Torrione, ritrovati presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in assenza di una consulenza tecnica o di una perizia di accertamento dell'origine provenienza di detti timbri, sarebbe stato possibile dedurre oltre ogni ragionevole dubbio che tali marchi falsi erano stati apposti da uno dei timbri contraffatti ritrovati presso la sede della società [OSCURATO:PERSONA].

Nel passaggio successivo della sentenza, pur dandosi atto che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che non erano emersi elementi sufficienti a fondare la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione di prosciutti con timbro falso, provenienti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sarebbe stato affermato che comunque ciò nulla toglieva alla provata responsabilità dei Marini per il collegato delitto di contraffazione ex art. 473 cod. pen.

La mancanza di una consulenza tecnica o di una perizia, tesa ad accertare che i prosciutti, trovati presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fossero stati marchiati con uno dei timbri falsi, rinvenuti presso la società ricorrente, doveva condurre necessariamente e logicamente alle medesime conclusioni per tutti gli imputati, con la conseguenza che, così come sono stati assolti Fiori, Coppellotti e Anselmi dal reato di ricettazione, contestato al capo 4), parimenti si sarebbero dovuti assolvere i Marini dal reato di contraffazione, contestato al capo 2) e dal reato di frode in commercio di prosciutti con marchi contraffatti, contestato al capo 3).

Peraltro, la Corte d'appello avrebbe trascurato che i timbri erano stati utilizzati tanti anni prima e sarebbero stati riconoscibili come timbri falsi, come dichiarato anche dal teste [OSCURATO:PERSONA], titolare della Giorgi s.r.I., unica società autorizzata a produrre timbri originali prosciutto [OSCURATO:PERSONA] DOP e Prosciutto di Parma DOP, e dalla dottoressa Bettin, consulente della difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, non sarebbero idonei neanche gli elementi posti a fondamento della responsabilità dei Marini per le frodi in commercio e i reati sub 5) e 12) di frode in commercio, per cui gli imputati erano stati assolti, sarebbero ascrivibili solo alla condotta degli assolti, mancando l'interesse e il vantaggio dell'ente. [OSCURATO:SOCIETA] agli episodi di frode in commercio, la Corte d'appello avrebbe affermato la penale responsabilità sulla base di elementi, come indicati ai fogli 46 e 47 del ricorso, ma secondo la ricorrente: - la presenza dei 180 prosciutti [OSCURATO:PERSONA] DOP presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non sarebbe indizio preciso, poiché potrebbe essere frutto di un mero errore, derivante da uno scambio di vasconi nella fase della lavorazione, come risulta dalla deposizione del teste Peressini, direttore commerciale della [OSCURATO:SOCIETA], che aveva raccontato di una richiesta fattagli da [OSCURATO:PERSONA] per regolare lo scambio di vasconi, avvenuto erroneamente; - le analisi, effettuate sulle mattonelle di prosciutto, sarebbero inattendibili, in quanto effettuate da un laboratorio non accreditato e con modalità del tutto inidonea a garantire la regolarità del procedimento di analisi; - le presunte etichette false, rinvenute presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., potrebbero avere una pertinenza probatoria solo con riferimento ai prosciutti della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. ma sarebbero inconferenti rispetto agli altri capi di imputazione, atteso che le lavorazioni in mattonella non richiederebbero alcuna etichetta; - la mancanza di documentazione a supporto non sarebbe un indizio, in quanto logicamente sarebbe giustificabile con la confusione di carte, testimoniata dall'impiegata Zampalocca, segretaria di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti; - il riferimento alla verifica fiscale costituirebbe un travisamento della prova, non risultando da alcun documento del processo che vi fosse uno squilibrio tra entrate e uscite di prodotti [OSCURATO:PERSONA] DOP; - la Corte d'appello avrebbe valorizzato deposizioni di soggetti che avevano lavorato negli anni dal 2004 al 2007 e, quindi, in un periodo estraneo ai fatti contestati.

Non sarebbe dato comprendere come possa provarsi la presunta sostituzione di prosciutti nel periodo dal 2011 al 2013 assumendo informazioni da persone che avevano lavorato circa 10 anni prima e trascurando di sentire chi, invece, in quel periodo prestava servizio presso la società [OSCURATO:PERSONA]; - nessun elemento consentirebbe di motivare una detenzione dei timbri da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Antonella, non essendo ciò desumibile dall'equivoco contenuto delle intercettazioni telefoniche; 7) violazione dell'art. 5 D. Lgs n. 231/2001 e vizi della motivazione in relazione alla sussistenza dei requisiti dell'interesse o del vantaggio di cui al citato art. 5.

Nella sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste, contrariamente a quanto disposto dal menzionato art. 5, ha ritenuto che dalla commissione dei reati contestati ai Marini dovesse desumersi automaticamente anche la responsabilità amministrativa da reato della società e ciò in aperta violazione dell'art. 5 che prevede, per l'appunto, che per la sussistenza di responsabilità è necessario acclarare anche la sussistenza dell'interesse o del vantaggio tratto dall'ente.

Il decreto legislativo menzionato elenca in maniera tassativa quali sono i reati presupposto della responsabilità degli enti, in quanto non tutte le fattispecie di reato sono suscettibili di fondare tale tipologia di responsabilità a carico delle società, ma, anche a voler considerare che la Corte territoriale per "tutti i reati" intendesse i reati di contraffazione e frode in commercio, contestati nei capi di imputazione rispettivamente sub 2), 3), 8), 15), 16) e 22), emergerebbe comunque l'assoluta mancanza di motivazione in ordine ai requisiti dell'interesse o del vantaggio, ricavato dalla società dalla commissione dei reati, pur avendo la ricorrente proposto specifico motivo d'appello al riguardo; 8) mancanza di motivazione in relazione al motivo d'appello relativo alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), D. Lgs n. 231/2001 e delle attenuanti generiche.

Sono pervenute memorie difensive nell'interesse di Consorzio del Prosciutto di [OSCURATO:PERSONA] e Consorzio del Prosciutto di Parma con cui sono state formulate osservazioni tese a ottenere il rigetto dei ricorsi.E' pervenuta, inoltre, nota spese nell'interesse di Consorzio del Prosciutto di Parma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Devono essere annullate senza rinvio entrambe le sentenze del merito e deve disporsi la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine per l'ulteriore corso. 1.1 E' fondato, difatti, il primo motivo dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., che, afferendo a questione processuale, non esclusivamente personale, giova anche ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con tale motivo si è censurata l'attribuzione del procedimento alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, reiterandosi la medesima doglianza già sollevata sia alla prima udienza dibattimentale, sia con l'atto d'appello.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno ricordato che alla chiusura delle indagini preliminari il Pubblico ministero, oltre ai reati loro ascritti, aveva contestato a [OSCURATO:PERSONA] (veterinario che aveva aiutato gli altri imputati a eludere le investigazioni dell'autorità e aveva omesso di segnalare le operazioni irregolari) i delitti di cui agli artt. 378 cod. pen. (capo 26) e 328 cod. pen. (capo 27) e, poiché quest'ultimo reato è attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli imputati ex art. 416 cod. proc. pen., stante la connessione esistente tra le varie posizioni. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio, con provvedimento fuori udienza aveva restituito gli atti al Pubblico ministero, sollecitando la separazione delle posizioni degli odierni ricorrenti da quella di [OSCURATO:PERSONA], atteso che per quest'ultimo soltanto occorreva svolgere l'udienza preliminare.

Secondo i ricorrenti, la successiva separazione della posizione del veterinario [OSCURATO:PERSONA], disposta dal Pubblico ministero, avrebbe comportato l'erronea attribuzione del procedimento al Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale e, quindi, la mancata celebrazione dell'udienza preliminare.

Nel disattendere il relativo motivo di gravame, la Corte d'appello ha condiviso l'ordinanza emessa il 7 dicembre 2016, con cui il Tribunale di Udine ha osservato che "pacificamente il Pubblico ministero può svolgere unitariamente indagini preliminari concernenti diverse notitiae criminis relative a reati connessi e collegati, così come può, in presenza di almeno uno dei casi disciplinati dall'art.17 cod. proc. pen. (posto che sarebbe irragionevole consentire al P.m. un'arbitraria unificazione del processo in ipotesi in cui la riunione è preclusa per lo stesso giudice), esercitare contestualmente per tutte l'azione penale; parimenti il Pubblico ministero può decidere di disporre la separazione degli atti anche al termine delle indagini ed esercitare l'azione penale diversamente in relazione alle diverse ipotesi di reato.

Nel caso di specie su sollecitazione del Gup, il Pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio dell'unica posizione in relazione alla quale era contestato un reato per il quale era prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, esercitando per contro azione penale con emissione del decreto di citazione diretta a giudizio per tutte le altre posizioni ... va evidenziato che non rientra tra i poteri del giudice valutare le modalità di esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico ministero, rientrando tale scelta nella sua discrezionalità".

La Corte d'appello, dopo avere aggiunto che la censurata separazione si poneva in linea con la pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 48590 del 18 aprile 2019, secondo cui, in tema di riparto tra giudice monocratico e collegiale, l'attribuzione determinata da ragioni di connessione va valutata al momento del rinvio a giudizio e non sulla base dei fatti così come contestati nella richiesta del Pubblico ministero, ha rimarcato "che, nel caso in esame, il GUP stesso, esaminate le imputazioni, aveva incoraggiato la separazione delle posizioni, sicché nessuna ulteriore modifica nei criteri di attribuzione avrebbe potuto avere legittimamente luogo né da parte del giudice del dibattimento né da parte del giudice d'appello".

Siffatta motivazione è errata.

La Corte territoriale, al pari del Tribunale, nel rigettare l'eccezione in questione, ha focalizzato l'attenzione sulla seconda richiesta formulata dal Pubblico ministero e sul vaglio del giudice, su essa esercitato, obliterando totalmente che il Pubblico ministero, alla chiusura delle indagini, aveva già emesso la richiesta dì rinvio a giudizio di tutti gli imputati, compreso [OSCURATO:PERSONA], e, a fronte di tale prima richiesta, il Giudice dell'udienza preliminare aveva restituito gli atti al Pubblico ministero, segnalando l'opportunità che l'unico reato a citazione diretta (capo 27), ascritto a [OSCURATO:PERSONA], fosse separato dagli altri. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, una volta investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al fine di valutare l'opportunità di una separazione della posizione di un imputato rispetto agli altri, ha compiuto un atto abnorme.

Al riguardo deve premettersi che costituisce ius receptum quello secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997 - dep. 1998 - [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999 - dep. 2000 - Magnani, Rv 215094).

Come autorevolmente ricordato in motivazione da Sez.

U, n. 25957 del 26 marzo 2009, P.M. in proc.

Toni e altro, Rv. 243590, l'abnormità funzionale, riscontrabile, come si è detto, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al Pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.

Solo in siffatta ipotesi il Pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.

Le Sezioni Unite hanno rimarcato che "non è caratterizzante dell'abnormità la regressione del procedimento, nel senso di "ritorno" dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari.

L'esercizio legittimo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione.

Se si consente al pubblico ministero di invocare il sindacato della Cassazione in ogni caso in cui essa è stata disposta dal giudice, si rende possibile tale sindacato avverso tutti i provvedimenti di siffatto tipo, eludendosi così il principio di tassatività delle impugnazioni.

Deve, quindi, ribadirsi che, se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti, che ne legittimano l'emanazione, siano stati ritenuti sussistenti in modo errato.

Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme".

Sulla scia di tali principi sì colloca anche la recente decisione delle Sezioni unite del 28 aprile 2022, che, come si legge nella notizia di decisione, ha affermato l'abnormità e, quindi, la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga ai sensi dell'art. 33 sexies cod. proc. pen. la restituzione degli atti al Pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al Pubblico ministero di compiere un'attività processuale contra legem e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare un'indebita regressione nonché la stasi del procedimento.Con tale pronuncia, dunque, risulta ribadito che è abnorme il provvedimento del giudice che dispone la regressione del procedimento, imponendo al Pubblico ministero il compimento di un atto nullo.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve affermarsi che, nel caso in esame, il provvedimento con cui il Giudice dell'udienza preliminare ha restituito gli atti al Pubblico ministero, sollecitando la separazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] da quella degli odierni ricorrenti, è abnorme, per l'impossibilità da parte del P.M. di proseguire il procedimento senza compiere un atto nullo, rilevabile nel corso del procedimento stesso.

Difatti, con l'originaria richiesta di rinvio a giudizio, formulata nei confronti di tutti gli imputati, il Pubblico ministero, nell'esercizio della sua discrezionalità, evocata dalla stessa Corte d'appello, aveva effettuato la scelta di esercitare l'azione penale contestualmente per tutte le posizioni coinvolte nella vicenda in esame e - per ciò che soprattutto rileva in questa sede - aveva esercitato anche nei confronti dei ricorrenti l'azione penale, che, come sancito sia dall'art. 50, comma 3, sia dall'art. 60, comma 2, cod. proc. pen., è ìrretrattabile.

Il decreto di citazione diretta a giudizio, emesso di seguito dal Pubblico ministero nei confronti soltanto degli odierni ricorrenti, esclusa quindi la posizione di [OSCURATO:PERSONA], per il quale vi è stata richiesta di rinvio a giudizio, concretizza, quindi, un atto violativo del principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, già esercitata con la richiesta di rinvio a giudizio, e, pertanto, nullo ai sensi dell'art. 178, lett. b) cod. proc. pen.

Tale nullità rende evidente che il Giudice dell'udienza preliminare, nel restituire gli atti al Pubblico ministero, ha posto in essere un atto abnorme.

Peraltro, l'abnormità risulta evidente anche considerando che la disposta restituzione degli atti al Pubblico ministero non era sorretta da idonea giustificazione, tale non potendosi all'evidenza ritenere quella dell'opportunità di separare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto solo per un reato a lui contestato era prevista l'attribuzione al Tribunale in composizione collegiale.

Il provvedimento del Giudice ha quindi imposto al Pubblico ministero di rinnovare degli adempimenti in maniera gratuita ed ingiustificata (cfr., sul punto, Sez. 1, n. 39850 del 16.5.2018, PM in proc.

Assimi, Rv 273865), in tal modo determinando un'indebita regressione del procedimento, in contrasto sia con il principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, sia con il principio logico che non consente di ripetere atti già validamente e utilmente compiuti.

Siffatta abnormità ha inciso, inoltre, sul diritto dei ricorrenti ad essere giudicati dal Giudice naturale, da ravvisare nel Tribunale in composizione collegiale, e ha determinato, quindi, anche la violazione dei diritti difensivi degli imputati.Posto, quindi, che si è al cospetto di un atto abnorme, deve precisarsi che questa Corte (Sez. 3, n. 34683 del 14/9/2021, Rv. 282159; Sez. 4, n. 1488 del 13/05/1998, p.m. in c.

Cidello) ha già avuto modo di affermare che l'abnormità è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità quando essa incida in termini essenziali sul thema decidendum, devoluto alla Corte.

Ciò è quanto avviene nel caso in esame, atteso che la realizzata abnormità è direttamente collegata alla questione, devoluta da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri predetti ricorrenti, relativa all'erronea attribuzione del procedimento alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale.

Alla luce di quanto sopra esposto e, quindi, dell'abnormità della restituzione degli atti e della nullità del decreto di citazione diretta a giudizio degli odierni ricorrenti, con la correlata violazione del loro diritto ad essere giudicati dal Giudice naturale, deve affermarsi che, investito della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di tutti i ricorrenti, incluso [OSCURATO:PERSONA], il Giudice avrebbe dovuto fissare l'udienza preliminare, essendo la cognizione di tutti i reati, contestati agli imputati e connessi, attribuita al Tribunale in composizione collegiale.

Ne consegue che l'eccezione in disamina, sollevata nel primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è fondata, così che la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Udine per l'ulteriore corso. 1.2 La statuizione di annullamento senza rinvio, disposta con riferimento al primo motivo dei ricorsi formulati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srI. va estesa ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur se questi ultimi non hanno proposto alcuna specifica censura sul medesimo punto.

Al riguardo, va premesso che, ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, sancito nell'art.587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla Suprema Corte in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, Rv. 278226; Sez. 6, n. 1940 del 3/12/2015, dep. 2016, Rv. 266686).

Il ricorso infatti attribuisce la cognizione della Corte di legittimità in relazione esclusivamente ai singoli motivi effettivamente proposti (art. 609, comma 1, cod. proc. pen.) con le sole tassative eccezioni previste dal capoverso dell'art.609 cod. proc. pen. e proprie o del sopravvenire di peculiari vicende dopo la scadenza del termine utile per la proposizione del ricorso (le modifiche normative favorevoli) o di preesistenti vizi rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (nullità ex art. 179 cod. proc. pen.).

La qualità di «ricorrente», quindi, è strettamente e necessariamente correlata ai motivi concretamente enunciati e alle due evenienze specificamente e tassativamente previste dal capoverso dell'art. 609 cod. proc. pen.

Del resto, come si è osservato in una precedente pronuncia, "che si tratti di coimputato che non ha per nulla impugnato la sentenza ovvero di coimputato che ha proposto ricorso ma per motivi diversi, le due posizioni rispetto al diverso motivo non esclusivamente personale proposto da altro coimputato «diligente» sono assolutamente sovrapponibili, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 maggio 1958 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 settembre 1933, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 aprile 1966, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 giugno 1944, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 novembre 1971, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 agosto 1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante avverso la sentenza n. 1318/2019 emessa il 30 settembre 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 26 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di dichiarare l'inammissibilità nel resto del ricorso di tale società e degli altri ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Consorzio del [OSCURATO:PERSONA] DOP, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando conclusioni e nota spese; "à Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Consorzio del Prosciutto di Parma DOP, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi, depositando nota spese; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il quale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi con conferma delle statuizioni civili; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi dei suoi assistiti; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso della propria assistita. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30 settembre 2019 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Udine il 30 marzo 2018, ha dichiarato €14 non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 8) e 11) dell'imputazione, perché estinti per prescrizione; ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha esteso il beneficio della sospensione condizionale alla pena pecuniaria e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle spese processuali e gli imputati tutti, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e assistenza in favore delle parti civili, confermando nel resto l'impugnata decisione. Secondo la ricostruzione effettuata nelle due sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricevute cosce di prosciutto [OSCURATO:PERSONA] DOP per effettuare lavorazioni di disosso o mattonellatura, avevano sostituito i prosciutti DOP con prosciutti di qualità diversa e inferiore, che avevano restituito ai committenti, trattenendo indebitamente quelli originali, così commettendo vari reati di appropriazione indebita e di frode in commercio. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili anche dei reati di ricettazione ed uso di quattro timbri falsi, riproducenti il marchio del prosciutto [OSCURATO:PERSONA] DOP e quello del prosciutto di Parma, rinvenuti nel seminterrato dello stabilimento della loro società. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente gestore e procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA], quale mediatore, sono stati ritenuti responsabili del reato di ricettazione, per avere acquistato o comunque ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 510 cosce di prosciutto [OSCURATO:PERSONA] DOP, provento del reato di appropriazione indebita di cui al capo 20), contestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata dichiarata responsabile dei contestati illeciti amministrati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ed è stata condannata alla sanzione ritenuta di giustizia. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento all'art. 33 quater cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il procedimento sarebbe stato erroneamente attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale. Poiché alla chiusura delle indagini il Pubblico ministero, oltre ai reati ascritti agli odierni ricorrenti, aveva contestato a [OSCURATO:PERSONA] (veterinario che aveva aiutato gli imputati a eludere le investigazioni dell'autorità e aveva omesso di segnalare le operazioni irregolari) i reati di cui agli artt. 378 cod. pen. (capo 26) e 328 cod. pen. (capo 27) e poiché quest'ultimo reato è attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, il procedimento, per chiare ragioni di connessione, si sarebbe dovuto celebrare per tutti i reati davanti al Tribunale in composizione collegiale anziché, come avvenuto, separando le posizioni degli odierni ricorrenti (giudicati dal Tribunale in composizione monocratica) da quella di [OSCURATO:PERSONA], per il quale il Pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio ex art. 416 cod. proc. pen.; 2) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità con riferimento agli artt. 468 e 493, comma 2, cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto ammissibili le prove testimoniali del Pubblico ministero, che avrebbe depositato in ritardo la propria lista, con la conseguenza che tutti i testi, ivi elencati, avrebbero reso dichiarazioni inutilizzabili. Il Pubblico ministero aveva allegato la propria lista testi, datata 11 febbraio 2016, al decreto di citazione a giudizio del 30 marzo 2016, ritualmente notificato agli imputati. In seguito, a causa di alcune modifiche interessanti le persone offese, il Pubblico ministero aveva emesso un nuovo decreto di citazione a giudizio per la stessa udienza, già indicata dal Tribunale, e aveva depositato una lista testi con riferimento alla citazione delle nuove persone offese. Poiché il nuovo decreto di citazione a giudizio recava in calce a ogni pagina e nello stesso modulo di notifica l'espressione "il presente decreto annulla e sostituisce analogo provvedimento emesso dagli scriventi in data 30 marzo 2016", il ricorrente ha dedotto che la lista testi, originariamente depositata dal Pubblico ministero 1'11 febbraio 2016, non fosse più valida, così da non potere essere neanche più oggetto di richiamo, effettuato nella nuova lista testi depositata; 3) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità con riferimento agli artt. 431 cod. proc. pen. e 223 norme di attuazione del codice di rito. Secondo il ricorrente, le analisi, svolte in sede amministrativa su campioni di prosciutti, sarebbero state effettuate con metodi errati, da laboratorio non accreditato e sul presupposto che il prodotto da esaminare non fosse deteriorabile, con la conseguenza che sarebbe stato violato l'obbligo di dare l'avviso di cui all'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. e non sarebbe stato possibile procedere a una revisione delle analisi. Sarebbe stato richiamato il D.M. 16 dicembre 1993, che farebbe però riferimento ai controlli biologici ufficiali ossia alle indagini microbiologiche finalizzate a rilevare la presenza di muffe e batteri o lieviti, che nulla avrebbero a che vedere con la rilevazione dei nitrati e dei nitriti. Peraltro, la non deteriorabilità del prosciutto sarebbe stata correlata alla stagionatura di 12 mesi prevista per il [OSCURATO:PERSONA], pur se le analisi avevano ad oggetto non le cosce di prosciutto ma le mattonelle, realizzate e confezionate in un momento successivo alla fase della stagionatura; 4) inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'allegato A del D.M. 21 settembre 2005, per essere le analisi state eseguite dal laboratorio di Catania, non accreditato per il tipo di esami da compiere, e per non essere stato effettuato correttamente il campionamento, come indicato dal consulente della difesa prof. Summer all'udienza del 23 ottobre 2017. Ciò sarebbe in contrasto con il richiamato decreto ministeriale, secondo cui le analisi vengono effettuate con metodi accreditati, su campioni preparati secondo le modalità riportate per ciascun prodotto. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, il D.M. 21 settembre 2005, contenendo una disciplina sulla produzione e vendita dei prodotti di salumeria, sarebbe applicabile anche ai prosciutti, come dichiarato dal prof. Summer dell'Università di Parma, il quale sia nella propria relazione che in dibattimento avrebbe confermato che tale decreto costituisce il parametro di riferimento applicabile a tutti i controlli dei prodotti di salumeria; 5) contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di modalità di svolgimento ed utilizzabilità/attendibilità delle analisi. Secondo il ricorrente, la Corte di appello, al pari del primo giudice, avrebbe trascurato l'importanza dell'accreditamento. Non sarebbe solo il metodo, astrattamente scelto (nel caso di specie, la cromatografia ionica), ad essere garanzia di correttezza delle analisi quanto proprio la professionalità di chi lo utilizza in concreto e che, in quanto accreditato, offre chiare garanzie di professionalità e capacità in tal senso. Secondo la testimonianza del prof. Summer, nei rapporti di prova era stato indicato come metodo di prova il metodo interno, senza altro riferimento, così che risulterebbe impossibile poter esprimere un giudizio in merito alla correttezza di quello utilizzato. Non sarebbe chiaro, inoltre, se il metodo della cromatografia ionica, utilizzata nel caso concreto, fosse già in uso nel laboratorio o fosse stato adottato per la prima volta. La Corte d'appello, inoltre, avrebbe affermato che le procedure di prelevamento e messa sottovuoto, seguite nel laboratorio di Catania, sarebbero state le stesse di quelle del laboratorio accreditato ma l'affermazione sarebbe esclusa dalla lettura dei verbali di prelevamento che non riporterebbero la messa sottovuoto del campione. Inoltre, il campionamento sarebbe avvenuto prelevando 3 aliquote da 3 delle 50 mattonelle del lotto 17/48/A ma la corretta metodica prevede che vengano estratte 5 aliquote rappresentative dell'intero lotto, come peraltro confermato dall'ispettore Giannino all'udienza del 10 febbraio 2017. Secondo il ricorrente, quindi, le analisi, condotte in assenza di tutti i requisiti normativi richiesti - corretto campionamento del prodotto, accreditamento della prova da parte del laboratorio incaricato e uso di un metodo scientifico validato - non potrebbero considerarsi rappresentative dei valori riscontrati; 6) contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione al rigetto dell'istanza difensiva, volta ad ottenere lo svolgimento di una perizia, che sarebbe stata necessaria non avendo i ricorrenti partecipato alle analisi svolte in sede amministrativa, poiché non avevano ricevuto l'avviso. Rigettata l'eccezione di non acquisibilità delle analisi al fascicolo del dibattimento, attese le gravi criticità emerse in merito allo svolgimento delle stesse, sarebbe stato logico ripeterle in contraddittorio, a garanzia del diritto di difesa degli imputati; 7) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi di imputazione 2) e 3). La Corte d'appello non avrebbe dato risposta alle deduzioni difensive relative a come potessero essere restituiti al produttore Alcisa prosciutti con impresso un marchio contraffatto mediante timbri che, come chiarito dall'esperto produttore Giorgi, erano del tutto inidonei a riprodurre il marchio [OSCURATO:PERSONA] DOP. L'ipotesi accusatoria sarebbe rimasta tale in assenza di una prova che i timbri falsi fossero stati effettivamente usati nel periodo oggetto di imputazione, perché nessun prosciutto con marchio contraffatto era stato concretamente rinvenuto e [OSCURATO:PERSONA] si era assunto la responsabilità di aver usato detti timbri molti anni prima. Gli unici due prosciutti recanti timbri falsi, ritrovati presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., erano riconducibili alla ditta parmense "Prosciuttificio del Torrione" e nulla avevano a che fare con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; 8) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi di imputazione 1), 7), 14), 15), 16), 20), 22) e 24), concernenti episodi di appropriazione indebita e frode in commercio. La Corte territoriale avrebbe fatto rinvio alla motivazione del primo giudice, senza alcun vaglio critico idoneo a superare le contestazioni mosse con l'atto di appello. Secondo il ricorrente: - la presenza dei 180 prosciutti [OSCURATO:PERSONA] DOP presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non sarebbe indizio preciso, poiché potrebbe essere frutto di un mero errore derivante da uno scambio di vasconi nella fase della lavorazione, come risulterebbe dalla deposizione del teste Peressini, direttore commerciale della [OSCURATO:SOCIETA], che aveva raccontato di una richiesta fattagli da [OSCURATO:PERSONA] per regolare lo scambio di vasconi, avvenuto erroneamente; - le analisi, effettuate sulle mattonelle di prosciutto, sarebbero inattendibili, in quanto effettuate da un laboratorio non accreditato e con modalità del tutto inidonea a garantire la regolarità del procedimento di analisi; - le presunte etichette false, rinvenute presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., potrebbero avere una pertinenza probatoria solo con riferimento ai prosciutti di [OSCURATO:SOCIETA]. ma sarebbero inconferenti rispetto agli altri capi di imputazione, atteso che le lavorazioni in mattonella non richiederebbero alcuna etichetta; - la mancanza di documentazione a supporto non sarebbe un indizio, in quanto causata dalla confusione di carte, testimoniata dall'impiegata Zampalocca, segretaria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all'epoca dei fatti; - il riferimento alla verifica fiscale costituirebbe un travisamento della prova, non risultando da alcun documento del processo che vi fosse uno squilibrio tra entrate e uscite di prodotti [OSCURATO:PERSONA] DOP; - la Corte d'appello avrebbe valorizzato deposizioni di soggetti che avevano lavorato negli anni dal 2004 al 2007 e, quindi, in un periodo estraneo ai fatti contestati. Non sarebbe dato comprendere come possa provarsi la presunta sostituzione di prosciutti nel periodo dal 2011 al 2013 assumendo informazioni da persone che avevano lavorato circa 10 anni prima e trascurando di sentire chi, invece, in quel periodo prestava servizio presso la società [OSCURATO:PERSONA]; - nessun elemento consentirebbe di motivare una detenzione dei timbri da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Antonella, non essendo essa desumibile dall'equivoco contenuto delle intercettazioni telefoniche, da cui sarebbe emersa semmai solo la preoccupazione per condotte ascrivibili al padre, reo confesso e unico a comportarsi in modo singolare al momento della perquisizione e del ritrovamento dei timbri; 9) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. La Corte d'appello, nel ritenere che i fatti accertati sarebbero stati solo la punta di un iceberg, avrebbe parametrato il giudizio sulla gravità della condotta sulla base di presunte condotte estranee al giudizio di responsabilità. Illogico e incoerente risulterebbe il trattamento sanzionatorio più grave inflitto a [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA], pur essendosi quest'ultimo attribuito la responsabilità esclusiva della ricettazione dei timbri, e rispetto agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali non solo sono state concesse le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena ma la pena è stata anche ridotta. La contraddizione sarebbe manifesta: se il fatto è grave, come afferma il giudice nella sentenza impugnata, e se la costruzione accusatoria descrive [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come società che consentiva a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di avere un punto di sfogo per i proventi della propria condotta illecita, apparirebbe arbitraria la profonda differenziazione nel trattamento sanzionatorio. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto gli stessi motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] con l'aggiunta del seguente motivo, indicato come 9) ed inserito prima del motivo concernente il trattamento sanzionatorio: 9) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] di tutte le fattispecie di reato a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. Secondo la ricorrente, ferma la mancanza di prova sulla sussistenza del fatto, ancor più incomprensibile sarebbe l'attribuzione soggettiva a sé delle fattispecie, avendo ella svolto nella società solo lavoro d'ufficio, da "vera amministrativa". Gli esiti delle verifiche non comproverebbero alcunché ma, al più, solo presunti acquisti non corredati di fattura, senza alcuna relazione tra i prosciutti asseritamente sostituiti e comunque acquistati con fattura e i prosciutti non fatturati. Il Tribunale avrebbe comprovato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della deposizione dell'impiegata Zampalocca, che aveva riferito essere stata la ricorrente a farle compilare il registro dei lotti, ma ciò si spiegherebbe solo in ragione della confusione esistente tra le carte e del fine di scongiurare l'applicazione di pesanti sanzioni da parte degli ispettori e, comunque, sarebbe una condotta successiva al fatto. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il difensore ha chiesto anche la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in caso di riduzione della pena nei limiti di legge indicati dall'art. 163 cod. pen. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle fattispecie di reato di cui agli artt. 515, 517 bis, 646, 61 n. 11 cod. pen. Dopo aver premesso che l'imputato è stato ritenuto responsabile di tutti i reati ascrittigli in considerazione sia del dedotto ruolo di amministratore di fatto, espletato in seno alla società [OSCURATO:PERSONA], desunto dal rapporto parentale intercorrente con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e Antonella, entrambi soci e rispettivamente Presidente e Vicepresidente del consiglio di amministrazione della società, sia dalla sua presenza presso la sede della società nonché dal fatto che i figli avrebbero considerato il padre socio di fatto dell'azienda, il ricorrente ha affermato che tali dati sarebbero inidonei a far ritenere l'imputato amministratore di fatto atteso che, in applicazione dei principi affermati da consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, per il riconoscimento di questo ruolo occorre aver riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'agente con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare: poteri questi che sarebbero insussistenti nel caso di specie e che, secondo l'art. 2639 cod. civ., si sarebbero dovuti esercitare in modo continuativo e significativo. Di contro, la presenza dell'imputato nella società si spiegherebbe in forza del rapporto con i figli e del fatto che la società era stata fondata proprio da lui. La prova dell'amministrazione di fatto non potrebbe desumersi nemmeno dalla telefonata richiamata in sentenza, nel corso della quale, invece, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe cercato di spiegare al padre che, se si fosse accollato fittiziamente la responsabilità, avrebbe potuto procurare soltanto ulteriori problemi e non certo un aiuto. Difetterebbe la prova sia di una qualsiasi condotta commissiva sia del profitto conseguito dall'imputato: requisiti necessari per la concretizzazione dei reati in questione; 2) violazione di legge e contraddittorietà manifesta della motivazione in relazione agli artt. 110, 648, 473, 515 e 517 bis cod. pen. L'imputato si era accollato la responsabilità della ricettazione dei timbri, che aveva dimenticato nelle cantine della società e che erano stati utilizzati molti anni prima. Tali timbri, riproducenti il marchio [OSCURATO:PERSONA] DOP e Parma DOP, non avrebbero caratteristiche assimilabili a quelli originali, per dimensioni, forme e diverso materiale, e, uniti all'inutilizzabilità, come dichiarato dal teste Giorgi, avrebbero determinato l'evidente grossolanità dei timbri stessi. L'insussistenza di prove dell'utilizzo di detti timbri avvalorerebbe la richiamata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'esclusiva proprietà e all'esclusivo possesso dei quattro timbri falsi. Sarebbe, quindi, illogica la motivazione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto insussistente la responsabilità esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al possesso e alla proprietà dei timbri falsi, rinvenuti nel corso di una perquisizione effettuata in fase di indagini a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e ha escluso la grossolanità dei medesimi, affermata e confermata da più esperti sia in fase di indagini che nel corso del dibattimento di primo grado; 3) erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., per essere stata inflitta una pena sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti e per non essere state concesse le attenuanti generiche, pur essendosi l'imputato assunto la responsabilità delle condotte a lui imputabili in via esclusiva. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento all'art. 33 quater cod. proc. pen. Al riguardo i ricorrenti hanno formulato censure sovrapponibili al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; 2) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità con riferimento agli artt. 468 cod. proc. pen. e 493, comma due, cod. proc. pen.. Le doglianze sollevate sul punto sono sovrapponibili al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. nonché vizi della motivazione. Premesso che presso la società [OSCURATO:PERSONA] erano stati rinvenuti 180 prosciutti [OSCURATO:PERSONA], di cui 45 di provenienza [OSCURATO:SOCIETA]., consegnati a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che si sarebbero dovuti inviare a [OSCURATO:PERSONA], e 83 prosciutti di provenienza Alcisa, consegnati in precedenza a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che si sarebbero dovuti restituire ad Alcisa, premesso altresì che la sentenza impugnata aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva sostituito i prosciutti autentici con altri prosciutti nazionali o esteri, consegnando a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i prodotti autentici, così da appropriarsene, i ricorrenti hanno dedotto che il Collegio del merito avrebbe tratto l'ulteriore convinzione secondo cui la presenza fisica dei prosciutti presso i magazzini di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era indizio preciso e gravissimo degli illeciti commerci che [OSCURATO:PERSONA] e Varsi intrattenevano con la mediazione della Anselmi. Richiamate le argomentazioni con cui il Collegio giudicante aveva giustificato le menzionate conclusioni, i ricorrenti hanno affermato che, al momento della prima ispezione dell'8 marzo 2012, era stato presentato il DDT del 28 febbraio 2012 di [OSCURATO:SOCIETA], da cui risulterebbe l'acquisto di 48 prosciutti [OSCURATO:PERSONA] nonché il DDT numero 29 del 19 gennaio 2012 di acquisto dei prosciutti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] affermato dalla Corte d'appello, secondo cui non vi era alcun documento contabile che potesse giustificare la detenzione dei prosciutti, non corrisponderebbe al vero e i menzionati DDT avevano data precedente a quella dell'ispezione, sicché non potrebbe dirsi che gli imputati avessero posto in essere una condotta nel tentativo di giustificare il possesso di merce di conosciuta provenienza sospetta. I ricorrenti avevano mostrato agli ispettori anche altra documentazione da cui si evinceva che la società [OSCURATO:SOCIETA] era regolare fornitrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nessuna verifica, neppure contabile, sarebbe stata effettuata al riguardo. La responsabilità per la ricettazione sarebbe fondata soltanto sulla base dell'illecita condotta, posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di appropriazione dei prosciutti, ma qualsivoglia anomalia, riscontrata in ordine ai DDT numero 6/2012, non potrebbe essere imputata né tantomeno ricondotta a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale frutto di una concertata predisposizione documentale ex post, essendo quest'ultima entrata in possesso del documento medesimo da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. prima del momento del rinvenimento della merce. Peraltro, la data di confezionamento, recata dai prosciutti, sarebbe quella del 6 febbraio 2012 e, pertanto, ampiamente compatibile con la data del DDT numero 6 del 28 febbraio 2012 di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; inoltre, le correzioni, apportate al DDT numero 29/2012, trasmesso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a mezzo fax, troverebbero spiegazione nella confusione che regnava nei documenti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., emersa anche dalle deposizioni dei testi. Anche tale DDT sarebbe stato mostrato in data inconciliabile con una concertazione illecita. Per di più, il prezzo di vendita dei prosciutti, riportati nel DDT, sarebbe del tutto congruo e corrispondente a quello indicato nelle fatture di vendita della medesima merce, emesse nello stesso periodo da altri operanti del settore del territorio. Tale elemento avrebbe incidenza in particolare sull'elemento psicologico del reato di ricettazione contestato. Inoltre, la Corte d'appello avrebbe trascurato che nel DDT numero 29 del 2012 erano riportati anche altri 52 prosciutti, provenienti dalla ditta A&B Prosciutti, per i quali non è stata elevata alcuna contestazione, così che il DDT è stato ritenuto valido per una parte della merce nello stesso indicata e fasullo e non rispondente per un'altra dello stesso genere ovvero per quanto riguarda i 48 prosciutti [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la presenza dei prosciutti [OSCURATO:PERSONA] nei magazzini di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe circostanza fisiologica regolare, conforme alle attività commerciali esercitate. Non corrisponderebbe al vero la circostanza, riferita dalla Corte territoriale, secondo cui presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbero state rinvenute false etichette per contrassegnare i prosciutti [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello avrebbe anche introdotto un dato incompatibile con la motivazione della sentenza civile, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Udine aveva unicamente statuito in ordine all'inadempienza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza nulla dire sulla strumentalità dell'azione esperita. La sentenza impugnata sarebbe viziata anche in ordine alla ritenuta sussistenza della ricettazione in ragione della mansione svolta da [OSCURATO:PERSONA] all'interno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che non era quella di gestore della società, come apoditticamente affermato dal Collegio del merito, ma di responsabile commerciale; del pari, la ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] parrebbe fondarsi unicamente sulla procura speciale, rilasciatale dall'amministratore unico Pini lo Arturi, e sulla presenza presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il giorno del controllo sanitario. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi 1) mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello relativi ai reati di cui ai capi di imputazione 25) e 21). Gli accenni sporadici nella sentenza al nome dell'imputato non costituirebbero una risposta adeguata alle censure formulate con particolare riferimento al difetto di elementi comprovanti un'attività di mediazione, effettuata dall'imputato in relazione alla merce consegnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e alla consapevolezza del ricorrente circa il reato presupposto; 2) contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata: non esisterebbe una sola prova diretta dell'attività di mediazione di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle partite di prosciutti indicate nei capi 25) e 21) dell'imputazione. Allo stesso modo mancherebbe qualsiasi riscontro probatorio in ordine alla consapevolezza del ricorrente in ordine alla condotta delittuosa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] farebbe riferimento all'intercettazione telefonica dell'Il aprile 2012, trascritta nella sentenza di primo grado, ma da essa non si ricaverebbe la prova né della mediazione di Anselmi né della consapevolezza in ordine all'illecito commesso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., provando detta conversazione solo l'esistenza di un appuntamento a Milano tra i vari soggetti, avvenuto successivamente ai fatti posti a fondamento dei reati di cui ai capi di imputazione 25) e 21). Dalla telefonata, peraltro, emergerebbe unicamente la disponibilità del ricorrente a collaborare con le parti nell'ambito di un tentativo di sistemazione di documenti, successivo alle condotte contestate, ma non risulterebbero l'effettivo svolgimento della mediazione e la consapevolezza della condotta delittuosa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento all'art. 33 quater cod. proc. pen. Al riguardo la ricorrente ha formulato censure sovrapponibili al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; 2) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità con riferimento agli artt. 468 cod. proc. pen. e 493, comma 2, cod. proc. pen. Le doglianze sollevate sul punto sono sovrapponibili al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; 3) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento all'ad. 57 D. Lgs n. 231/2001. Secondo la ricorrente l'informazione di garanzia sarebbe nulla, in quanto non conteneva l'avviso alla società, prescritto dall'articolo 57 D. Lgs. n. 231/2001, secondo cui per partecipare al procedimento penale la società deve costituirsi ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto stesso. Tale nullità era stata eccepita in via preliminare dalla difesa della ricorrente all'udienza del 7 dicembre 2016. Secondo la Corte d'appello, in linea con il giudice di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva comunque depositato il 18 novembre 2016 la dichiarazione di cui al citato art. 39, così esercitando il diritto cui era preordinato l'avviso e sanando, ai sensi dell'art. 183 lett. B) cod. proc. pen., la nullità. Secondo la ricorrente, però, il deposito della dichiarazione di partecipazione da parte della società stessa aveva costituito un passaggio obbligato, affinché la società potesse validamente eccepire a tale udienza le proprie questioni preliminari, fra cui la nullità dell'informazione di garanzia per mancanza dell'avviso di cui all'art. 57 del D. Lgs. n. 231/2001; 4) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità con riferimento agli artt. 431 cod. proc. pen. e 223 norme di attuazione del codice di rito. Al riguardo la ricorrente ha formulato censure sovrapponibili a quelle espresse nel terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; 5) inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'allegato A del D.M. 21 settembre 2005. Al riguardo la ricorrente ha formulato censure sovrapponibili a quelle espresse nel quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; 6) contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità della società per gli illeciti amministrativi previsti e puniti dagli artt. 25 bis, lettera F bis, 25 bis.1, lettera A, D. Lgs n. 231/2001. La Corte d'appello ha considerato accertata la responsabilità amministrativa da reato di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avendo ritenuto dimostrati al di là di ogni ragionevole dubbio i reati presupposto della responsabilità ovvero il reato di cui all'art. 473 cod. pen., contestato al capo di imputazione sub 2), e i reati di frode in commercio, contestati ai capi di imputazione sub 3), 8), 15), 16) e 22). Tuttavia, nessun prosciutto con marchio contraffatto sarebbe stato concretamente rinvenuto e gli unici due prosciutti recanti timbri falsi ritrovati presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbero riconducibili alla ditta parmense "Prosciuttificio del Torrione" e nulla avevano a che fare con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Secondo il Collegio del gravame, dalla mera immagine fotografica dei timbri falsi dei prosciutti della ditta Prosciuttificio del Torrione, ritrovati presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in assenza di una consulenza tecnica o di una perizia di accertamento dell'origine provenienza di detti timbri, sarebbe stato possibile dedurre oltre ogni ragionevole dubbio che tali marchi falsi erano stati apposti da uno dei timbri contraffatti ritrovati presso la sede della società [OSCURATO:PERSONA]. Nel passaggio successivo della sentenza, pur dandosi atto che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che non erano emersi elementi sufficienti a fondare la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione di prosciutti con timbro falso, provenienti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sarebbe stato affermato che comunque ciò nulla toglieva alla provata responsabilità dei Marini per il collegato delitto di contraffazione ex art. 473 cod. pen. La mancanza di una consulenza tecnica o di una perizia, tesa ad accertare che i prosciutti, trovati presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fossero stati marchiati con uno dei timbri falsi, rinvenuti presso la società ricorrente, doveva condurre necessariamente e logicamente alle medesime conclusioni per tutti gli imputati, con la conseguenza che, così come sono stati assolti Fiori, Coppellotti e Anselmi dal reato di ricettazione, contestato al capo 4), parimenti si sarebbero dovuti assolvere i Marini dal reato di contraffazione, contestato al capo 2) e dal reato di frode in commercio di prosciutti con marchi contraffatti, contestato al capo 3). Peraltro, la Corte d'appello avrebbe trascurato che i timbri erano stati utilizzati tanti anni prima e sarebbero stati riconoscibili come timbri falsi, come dichiarato anche dal teste [OSCURATO:PERSONA], titolare della Giorgi s.r.I., unica società autorizzata a produrre timbri originali prosciutto [OSCURATO:PERSONA] DOP e Prosciutto di Parma DOP, e dalla dottoressa Bettin, consulente della difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, non sarebbero idonei neanche gli elementi posti a fondamento della responsabilità dei Marini per le frodi in commercio e i reati sub 5) e 12) di frode in commercio, per cui gli imputati erano stati assolti, sarebbero ascrivibili solo alla condotta degli assolti, mancando l'interesse e il vantaggio dell'ente. [OSCURATO:SOCIETA] agli episodi di frode in commercio, la Corte d'appello avrebbe affermato la penale responsabilità sulla base di elementi, come indicati ai fogli 46 e 47 del ricorso, ma secondo la ricorrente: - la presenza dei 180 prosciutti [OSCURATO:PERSONA] DOP presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non sarebbe indizio preciso, poiché potrebbe essere frutto di un mero errore, derivante da uno scambio di vasconi nella fase della lavorazione, come risulta dalla deposizione del teste Peressini, direttore commerciale della [OSCURATO:SOCIETA], che aveva raccontato di una richiesta fattagli da [OSCURATO:PERSONA] per regolare lo scambio di vasconi, avvenuto erroneamente; - le analisi, effettuate sulle mattonelle di prosciutto, sarebbero inattendibili, in quanto effettuate da un laboratorio non accreditato e con modalità del tutto inidonea a garantire la regolarità del procedimento di analisi; - le presunte etichette false, rinvenute presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., potrebbero avere una pertinenza probatoria solo con riferimento ai prosciutti della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. ma sarebbero inconferenti rispetto agli altri capi di imputazione, atteso che le lavorazioni in mattonella non richiederebbero alcuna etichetta; - la mancanza di documentazione a supporto non sarebbe un indizio, in quanto logicamente sarebbe giustificabile con la confusione di carte, testimoniata dall'impiegata Zampalocca, segretaria di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti; - il riferimento alla verifica fiscale costituirebbe un travisamento della prova, non risultando da alcun documento del processo che vi fosse uno squilibrio tra entrate e uscite di prodotti [OSCURATO:PERSONA] DOP; - la Corte d'appello avrebbe valorizzato deposizioni di soggetti che avevano lavorato negli anni dal 2004 al 2007 e, quindi, in un periodo estraneo ai fatti contestati. Non sarebbe dato comprendere come possa provarsi la presunta sostituzione di prosciutti nel periodo dal 2011 al 2013 assumendo informazioni da persone che avevano lavorato circa 10 anni prima e trascurando di sentire chi, invece, in quel periodo prestava servizio presso la società [OSCURATO:PERSONA]; - nessun elemento consentirebbe di motivare una detenzione dei timbri da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Antonella, non essendo ciò desumibile dall'equivoco contenuto delle intercettazioni telefoniche; 7) violazione dell'art. 5 D. Lgs n. 231/2001 e vizi della motivazione in relazione alla sussistenza dei requisiti dell'interesse o del vantaggio di cui al citato art. 5. Nella sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste, contrariamente a quanto disposto dal menzionato art. 5, ha ritenuto che dalla commissione dei reati contestati ai Marini dovesse desumersi automaticamente anche la responsabilità amministrativa da reato della società e ciò in aperta violazione dell'art. 5 che prevede, per l'appunto, che per la sussistenza di responsabilità è necessario acclarare anche la sussistenza dell'interesse o del vantaggio tratto dall'ente. Il decreto legislativo menzionato elenca in maniera tassativa quali sono i reati presupposto della responsabilità degli enti, in quanto non tutte le fattispecie di reato sono suscettibili di fondare tale tipologia di responsabilità a carico delle società, ma, anche a voler considerare che la Corte territoriale per "tutti i reati" intendesse i reati di contraffazione e frode in commercio, contestati nei capi di imputazione rispettivamente sub 2), 3), 8), 15), 16) e 22), emergerebbe comunque l'assoluta mancanza di motivazione in ordine ai requisiti dell'interesse o del vantaggio, ricavato dalla società dalla commissione dei reati, pur avendo la ricorrente proposto specifico motivo d'appello al riguardo; 8) mancanza di motivazione in relazione al motivo d'appello relativo alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), D. Lgs n. 231/2001 e delle attenuanti generiche. Sono pervenute memorie difensive nell'interesse di Consorzio del Prosciutto di [OSCURATO:PERSONA] e Consorzio del Prosciutto di Parma con cui sono state formulate osservazioni tese a ottenere il rigetto dei ricorsi.E' pervenuta, inoltre, nota spese nell'interesse di Consorzio del Prosciutto di Parma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Devono essere annullate senza rinvio entrambe le sentenze del merito e deve disporsi la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine per l'ulteriore corso. 1.1 E' fondato, difatti, il primo motivo dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., che, afferendo a questione processuale, non esclusivamente personale, giova anche ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con tale motivo si è censurata l'attribuzione del procedimento alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, reiterandosi la medesima doglianza già sollevata sia alla prima udienza dibattimentale, sia con l'atto d'appello. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno ricordato che alla chiusura delle indagini preliminari il Pubblico ministero, oltre ai reati loro ascritti, aveva contestato a [OSCURATO:PERSONA] (veterinario che aveva aiutato gli altri imputati a eludere le investigazioni dell'autorità e aveva omesso di segnalare le operazioni irregolari) i delitti di cui agli artt. 378 cod. pen. (capo 26) e 328 cod. pen. (capo 27) e, poiché quest'ultimo reato è attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli imputati ex art. 416 cod. proc. pen., stante la connessione esistente tra le varie posizioni. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio, con provvedimento fuori udienza aveva restituito gli atti al Pubblico ministero, sollecitando la separazione delle posizioni degli odierni ricorrenti da quella di [OSCURATO:PERSONA], atteso che per quest'ultimo soltanto occorreva svolgere l'udienza preliminare. Secondo i ricorrenti, la successiva separazione della posizione del veterinario [OSCURATO:PERSONA], disposta dal Pubblico ministero, avrebbe comportato l'erronea attribuzione del procedimento al Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale e, quindi, la mancata celebrazione dell'udienza preliminare. Nel disattendere il relativo motivo di gravame, la Corte d'appello ha condiviso l'ordinanza emessa il 7 dicembre 2016, con cui il Tribunale di Udine ha osservato che "pacificamente il Pubblico ministero può svolgere unitariamente indagini preliminari concernenti diverse notitiae criminis relative a reati connessi e collegati, così come può, in presenza di almeno uno dei casi disciplinati dall'art.17 cod. proc. pen. (posto che sarebbe irragionevole consentire al P.m. un'arbitraria unificazione del processo in ipotesi in cui la riunione è preclusa per lo stesso giudice), esercitare contestualmente per tutte l'azione penale; parimenti il Pubblico ministero può decidere di disporre la separazione degli atti anche al termine delle indagini ed esercitare l'azione penale diversamente in relazione alle diverse ipotesi di reato. Nel caso di specie su sollecitazione del Gup, il Pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio dell'unica posizione in relazione alla quale era contestato un reato per il quale era prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, esercitando per contro azione penale con emissione del decreto di citazione diretta a giudizio per tutte le altre posizioni ... va evidenziato che non rientra tra i poteri del giudice valutare le modalità di esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico ministero, rientrando tale scelta nella sua discrezionalità". La Corte d'appello, dopo avere aggiunto che la censurata separazione si poneva in linea con la pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 48590 del 18 aprile 2019, secondo cui, in tema di riparto tra giudice monocratico e collegiale, l'attribuzione determinata da ragioni di connessione va valutata al momento del rinvio a giudizio e non sulla base dei fatti così come contestati nella richiesta del Pubblico ministero, ha rimarcato "che, nel caso in esame, il GUP stesso, esaminate le imputazioni, aveva incoraggiato la separazione delle posizioni, sicché nessuna ulteriore modifica nei criteri di attribuzione avrebbe potuto avere legittimamente luogo né da parte del giudice del dibattimento né da parte del giudice d'appello". Siffatta motivazione è errata. La Corte territoriale, al pari del Tribunale, nel rigettare l'eccezione in questione, ha focalizzato l'attenzione sulla seconda richiesta formulata dal Pubblico ministero e sul vaglio del giudice, su essa esercitato, obliterando totalmente che il Pubblico ministero, alla chiusura delle indagini, aveva già emesso la richiesta dì rinvio a giudizio di tutti gli imputati, compreso [OSCURATO:PERSONA], e, a fronte di tale prima richiesta, il Giudice dell'udienza preliminare aveva restituito gli atti al Pubblico ministero, segnalando l'opportunità che l'unico reato a citazione diretta (capo 27), ascritto a [OSCURATO:PERSONA], fosse separato dagli altri. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, una volta investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al fine di valutare l'opportunità di una separazione della posizione di un imputato rispetto agli altri, ha compiuto un atto abnorme. Al riguardo deve premettersi che costituisce ius receptum quello secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997 - dep. 1998 - [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999 - dep. 2000 - Magnani, Rv 215094). Come autorevolmente ricordato in motivazione da Sez. U, n. 25957 del 26 marzo 2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590, l'abnormità funzionale, riscontrabile, come si è detto, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al Pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il Pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. Le Sezioni Unite hanno rimarcato che "non è caratterizzante dell'abnormità la regressione del procedimento, nel senso di "ritorno" dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari. L'esercizio legittimo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione. Se si consente al pubblico ministero di invocare il sindacato della Cassazione in ogni caso in cui essa è stata disposta dal giudice, si rende possibile tale sindacato avverso tutti i provvedimenti di siffatto tipo, eludendosi così il principio di tassatività delle impugnazioni. Deve, quindi, ribadirsi che, se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti, che ne legittimano l'emanazione, siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme". Sulla scia di tali principi sì colloca anche la recente decisione delle Sezioni unite del 28 aprile 2022, che, come si legge nella notizia di decisione, ha affermato l'abnormità e, quindi, la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga ai sensi dell'art. 33 sexies cod. proc. pen. la restituzione degli atti al Pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al Pubblico ministero di compiere un'attività processuale contra legem e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare un'indebita regressione nonché la stasi del procedimento.Con tale pronuncia, dunque, risulta ribadito che è abnorme il provvedimento del giudice che dispone la regressione del procedimento, imponendo al Pubblico ministero il compimento di un atto nullo. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve affermarsi che, nel caso in esame, il provvedimento con cui il Giudice dell'udienza preliminare ha restituito gli atti al Pubblico ministero, sollecitando la separazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] da quella degli odierni ricorrenti, è abnorme, per l'impossibilità da parte del P.M. di proseguire il procedimento senza compiere un atto nullo, rilevabile nel corso del procedimento stesso. Difatti, con l'originaria richiesta di rinvio a giudizio, formulata nei confronti di tutti gli imputati, il Pubblico ministero, nell'esercizio della sua discrezionalità, evocata dalla stessa Corte d'appello, aveva effettuato la scelta di esercitare l'azione penale contestualmente per tutte le posizioni coinvolte nella vicenda in esame e - per ciò che soprattutto rileva in questa sede - aveva esercitato anche nei confronti dei ricorrenti l'azione penale, che, come sancito sia dall'art. 50, comma 3, sia dall'art. 60, comma 2, cod. proc. pen., è ìrretrattabile. Il decreto di citazione diretta a giudizio, emesso di seguito dal Pubblico ministero nei confronti soltanto degli odierni ricorrenti, esclusa quindi la posizione di [OSCURATO:PERSONA], per il quale vi è stata richiesta di rinvio a giudizio, concretizza, quindi, un atto violativo del principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, già esercitata con la richiesta di rinvio a giudizio, e, pertanto, nullo ai sensi dell'art. 178, lett. b) cod. proc. pen. Tale nullità rende evidente che il Giudice dell'udienza preliminare, nel restituire gli atti al Pubblico ministero, ha posto in essere un atto abnorme. Peraltro, l'abnormità risulta evidente anche considerando che la disposta restituzione degli atti al Pubblico ministero non era sorretta da idonea giustificazione, tale non potendosi all'evidenza ritenere quella dell'opportunità di separare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto solo per un reato a lui contestato era prevista l'attribuzione al Tribunale in composizione collegiale. Il provvedimento del Giudice ha quindi imposto al Pubblico ministero di rinnovare degli adempimenti in maniera gratuita ed ingiustificata (cfr., sul punto, Sez. 1, n. 39850 del 16.5.2018, PM in proc. Assimi, Rv 273865), in tal modo determinando un'indebita regressione del procedimento, in contrasto sia con il principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, sia con il principio logico che non consente di ripetere atti già validamente e utilmente compiuti. Siffatta abnormità ha inciso, inoltre, sul diritto dei ricorrenti ad essere giudicati dal Giudice naturale, da ravvisare nel Tribunale in composizione collegiale, e ha determinato, quindi, anche la violazione dei diritti difensivi degli imputati.Posto, quindi, che si è al cospetto di un atto abnorme, deve precisarsi che questa Corte (Sez. 3, n. 34683 del 14/9/2021, Rv. 282159; Sez. 4, n. 1488 del 13/05/1998, p.m. in c. Cidello) ha già avuto modo di affermare che l'abnormità è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità quando essa incida in termini essenziali sul thema decidendum, devoluto alla Corte. Ciò è quanto avviene nel caso in esame, atteso che la realizzata abnormità è direttamente collegata alla questione, devoluta da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri predetti ricorrenti, relativa all'erronea attribuzione del procedimento alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale. Alla luce di quanto sopra esposto e, quindi, dell'abnormità della restituzione degli atti e della nullità del decreto di citazione diretta a giudizio degli odierni ricorrenti, con la correlata violazione del loro diritto ad essere giudicati dal Giudice naturale, deve affermarsi che, investito della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di tutti i ricorrenti, incluso [OSCURATO:PERSONA], il Giudice avrebbe dovuto fissare l'udienza preliminare, essendo la cognizione di tutti i reati, contestati agli imputati e connessi, attribuita al Tribunale in composizione collegiale. Ne consegue che l'eccezione in disamina, sollevata nel primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è fondata, così che la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Udine per l'ulteriore corso. 1.2 La statuizione di annullamento senza rinvio, disposta con riferimento al primo motivo dei ricorsi formulati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srI. va estesa ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur se questi ultimi non hanno proposto alcuna specifica censura sul medesimo punto. Al riguardo, va premesso che, ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, sancito nell'art.587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla Suprema Corte in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, Rv. 278226; Sez. 6, n. 1940 del 3/12/2015, dep. 2016, Rv. 266686). Il ricorso infatti attribuisce la cognizione della Corte di legittimità in relazione esclusivamente ai singoli motivi effettivamente proposti (art. 609, comma 1, cod. proc. pen.) con le sole tassative eccezioni previste dal capoverso dell'art.609 cod. proc. pen. e proprie o del sopravvenire di peculiari vicende dopo la scadenza del termine utile per la proposizione del ricorso (le modifiche normative favorevoli) o di preesistenti vizi rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (nullità ex art. 179 cod. proc. pen.). La qualità di «ricorrente», quindi, è strettamente e necessariamente correlata ai motivi concretamente enunciati e alle due evenienze specificamente e tassativamente previste dal capoverso dell'art. 609 cod. proc. pen. Del resto, come si è osservato in una precedente pronuncia, "che si tratti di coimputato che non ha per nulla impugnato la sentenza ovvero di coimputato che ha proposto ricorso ma per motivi diversi, le due posizioni rispetto al diverso motivo non esclusivamente personale proposto da altro coimputato «diligente» sono assolutamente sovrapponibili, s
Sentenza Cassazione n. 29703/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris