CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04636/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Amore ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila che - per quanto qui di interesse - ne ha confermato la responsabilità per il reato di lesioni aggravate (perché commesse con armi); considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in relazione alla detta affermazione di responsabilità, è privo di specificità e versato in fatto poiché prospetta irritualmente in questa sede di legittimità una lettura alternativa delle fonti probatorie (senza dedurre il travisamento della prova) e reitera il medesimo ordine di allegazioni già disatteso dalla Corte territoriale (che ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto credibile le dichiarazioni dei testi a carico ed escluso la plausibilità della versione offerta dall'imputato e la narrazione del teste [OSCURATO:PERSONA]) non confrontandosi effettivamente con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce che il termine prescrizionale del reato (commesso il 9 novembre 2014) è decorso prima della pronuncia della sentenza di secondo grado (resa il 22 marzo 2022), è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione pari a sette anni e sei mesi, tenuto conto dell'interruzione (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.), è spirato del 9 maggio 2022 e l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevarne la decorrenza (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così