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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 14272/2025

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to: Appello –ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. -Ricorso proposto congiuntamente avverso la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità dell'appello - Trattazione delle censure Ud.23/04/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10033 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:PERSONA]; intimati avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 344/2019 e l’ordinanza n. 22/2020 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I–RG 10033/2021 camera di consiglio23.4.2025

1. ─ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.n.c. ― ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ― e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] deducendo che socio della società era [OSCURATO:PERSONA] , deceduto nel 2012, di cui essi attori erano eredi.

Hanno rilevatodi aver richiesto la liquidazione della quota caduta in successione, senza ricevere riscontro da parte di Tupponi.

Hanno domandatopertanto che si accertasse il loro diritto alla liquidazione della quota di [OSCURATO:PERSONA], con condanna dei convenuti al pagamento di quanto dovuto;hanno chiesto pure di essere tenuti indenni daicosti e dagli oneri eventualmente vantati da Equitalia e da altri soggetti che avevanoemesso cartelle di pagamento nei confronti della società: ciò con riguardo a posizioni insorte prima dell'ingresso nella compagineda parte del loro dante causa.

Nella resistenza dei convenuti il Tribunale di Nuoro haescluso che [OSCURATO:PERSONA] potesse essere destinatario delle domande proposte, visto che unico legittimato passivo in ordine alla domanda di liquidazione della quota doveva considerarsi la società; ha quindi rilevato che in base all'accertamento eseguito dal consulente tecnico d'ufficio la quota degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] presentava un valore negativopari a euro 7 .3 79,12 e ha osservato che l'asserita esenzione degli attori dal pagamento dei debiti della società risultava non essere provata, non emergendo da alcuno dei documenti prodotti, e che , in ogni caso,correttamente il c.t.u. aveva calcolato il valore della quota al momento dello scioglimento del rapporto sociale, ossia del decesso del de cuius, non essendovi altri elementi da cui desumere un diverso momento in cui il rapporto stesso potesse considerarsi estinto .

Il Tribunale ha quindi esposto che la questione relativa alla inesigibilità delle cartelle di pagamento e alla proposizione di una domanda di rottamazione delle stesse― questione fatta valere da parte attrice nella sua memoria di replica ― in volge v a tematiche che esulavano dal giudizio.

Infine, il Tribunale ha ritenuto non suffragata da prova la Sez.

I–RG 10033/2021 camera di consiglio23.4.2025 deduzione di parte convenuta relativa ad asseriti utili percepiti da parte attrice.

2. ─ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato detta pronuncia ela Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha pronunciato ordinanza con cui ha dichiarato inammissibile il gravame a normadegli artt. 348-bis e 348 - ter c.p.c..

3. ― Gli stessi Lobina e Contena r icorrono per cassazione, facendo valerecinque motivi di impugnazione . [OSCURATO:PERSONA] e Tupponi sono rimasti intimati.Vi è memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Deve darsi atto che con la propria memoria la parte ricorrente ha fatto cenno a una seconda iscrizione del giudizio qui in esame.Per il medesimo ricorso vi è stata, cioè, una doppia costituzione.

Ciò non toglie che il ricorso in trattazione alla data odierna possa essere senz’altro definito.

2. ― L’esordio dell’esposizione dei motivi di ricorso è il seguente: «Sia la sentenza di primo grado che l'ordinanza del 21 gennaio 2021, quindi entrambi i provvedimenti impugnati, devono essere cassati».

I motivi di ricorso sono presentaticome segue.

Il primo è titolato: «Violazione falsa applicazione dell'art. 2289 c.c., ciò ovviamente in correlazione agli altri motivi del presente ricorso».

Il secondo è titolato: «Violazione falsa applicazione dell'art. 36 (responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci) in correlazione a tutti gli altri motivi».

Il terzo è titolato: «Decadenza dalla prova di documenti oltre ai termini dell'art.183 c.p.c. ai fini della valutazione del valore della quota, art[t]. 2697, onere della prova e 2426 c.c.».

Il quarto è titolato: «Violazione e falsa applicazione degli art[t]. 2272, 2274, 2280 e 2495 c.c.e 36 d.P.R. 29 settembre 1973 ».

Il quinto è titolato: «Violazione degli artt.167 c.p.c. e 2267 [c.c.] .

Sez.

I–RG 10033/2021 camera di consiglio23.4.2025 Responsabilità per le obbligazioni sociali, art. 2291c.c.».

3. ― Il ricorso è inammissibile.

Parte ricorrente assume, come si è visto, di voler impugnare sia la sentenza di primo grado che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello.

Nello svolgimento dei motividi ricorso l’unico preciso riferimento ad enunciazioni espresse dal Tribunale o dalla Corte di appello trova espressione nellatrattazione del terzo mezzo di censura, ove è riportato il seguente passaggio dell’ordinanza ex artt. 348-bis e 348 - ter c.p.c. resa dal Giudice del gravame: «[ Q]u anto alle poste debitorie, evidenziano l’infondatezza della generica allegazione di inesigibilità per prescrizione dei crediti tributari, mai accertata giudizialmente, né vi è prova in atti di contenzioso tributario avviato quando [OSCURATO:PERSONA] era socio della società Si tratta di una affermazione che i ricorrenti hanno impugnato in modo confuso, contestando, a quanto pare, gli esitidella disposta consulenza tecnica: profilo ─ questo ─ che per certo non poteva essere investito dal ricorso per cassazione, posto che, come è noto, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-terc.p.c. è ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, ad esempio, l'inosservanza degli artt. 348-bis, comma 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né errores in iudicando(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l'aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile(Cass. 6 novembre 2023, n. 30759; Cass. 21 agosto 2018, n. 20861 Per il resto, il ricorso reca l’indistinto riferimento ai due Sez.

I–RG 10033/2021 camera di consiglio23.4.2025 provvedimenti e non indica a quali statuizioni dell’uno o dell’altro si riferiscano imezzi di censura articolati.

Ciò detto, c ome questa S.C. ha avuto modo di rilevare, il ricorso per cassazione, con il quale siano impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti e, ove sia ritenuta l'esistenza di un identico errore, deve individuare ed illustrare tale identità, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica al provvedimento impugnato (Cass. 17 maggio 2017, n. 12440).

La detta carenza si traduce, del resto, anche nella irrituale proposizione delle censure di violazione o falsa applicazione di legge, dal momento che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicarenon solo le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ― con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ― la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998).

Fermo il carattere assorbente che assume la mancata indicazione delle statuizioni che si intendevano impugnaredeve infine osservarsi, per completezza, come si riveli comunque priv a di concludenza l a deduzione, contenuta nel quinto motivo, per cui, con riferimento al tema della legittimazione,Tupponi «era decadutoda ogni contestazione Sez.

I–RG 10033/2021 camera di consiglio23.4.2025 essendosi costituito in data di prima udienza il giorno 15 dicembre 2016».

Va ricordato, al riguardo, che il difetto di legittimazione, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, è rilevabil e d’ufficio se risultantedagli atti di causa (Cass. 1 settembre 2021, n. 23721).

4. ─ Nulla è da statuire in punto di spese processuali, stante la mancata resistenza degli intimati.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to: Appello –ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. -Ricorso proposto congiuntamente avverso la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità dell'appello - Trattazione delle censure Ud.23/04/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10033 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:PERSONA]; intimati avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 344/2019 e l’ordinanza n. 22/2020 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 10033/2021 camera di consiglio23.4.2025 1. ─ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.n.c. ― ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ― e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] deducendo che socio della società era [OSCURATO:PERSONA] , deceduto nel 2012, di cui essi attori erano eredi. Hanno rilevatodi aver richiesto la liquidazione della quota caduta in successione, senza ricevere riscontro da parte di Tupponi. Hanno domandatopertanto che si accertasse il loro diritto alla liquidazione della quota di [OSCURATO:PERSONA], con condanna dei convenuti al pagamento di quanto dovuto;hanno chiesto pure di essere tenuti indenni daicosti e dagli oneri eventualmente vantati da Equitalia e da altri soggetti che avevanoemesso cartelle di pagamento nei confronti della società: ciò con riguardo a posizioni insorte prima dell'ingresso nella compagineda parte del loro dante causa. Nella resistenza dei convenuti il Tribunale di Nuoro haescluso che [OSCURATO:PERSONA] potesse essere destinatario delle domande proposte, visto che unico legittimato passivo in ordine alla domanda di liquidazione della quota doveva considerarsi la società; ha quindi rilevato che in base all'accertamento eseguito dal consulente tecnico d'ufficio la quota degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] presentava un valore negativopari a euro 7 .3 79,12 e ha osservato che l'asserita esenzione degli attori dal pagamento dei debiti della società risultava non essere provata, non emergendo da alcuno dei documenti prodotti, e che , in ogni caso,correttamente il c.t.u. aveva calcolato il valore della quota al momento dello scioglimento del rapporto sociale, ossia del decesso del de cuius, non essendovi altri elementi da cui desumere un diverso momento in cui il rapporto stesso potesse considerarsi estinto . Il Tribunale ha quindi esposto che la questione relativa alla inesigibilità delle cartelle di pagamento e alla proposizione di una domanda di rottamazione delle stesse― questione fatta valere da parte attrice nella sua memoria di replica ― in volge v a tematiche che esulavano dal giudizio. Infine, il Tribunale ha ritenuto non suffragata da prova la Sez. I–RG 10033/2021 camera di consiglio23.4.2025 deduzione di parte convenuta relativa ad asseriti utili percepiti da parte attrice. 2. ─ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato detta pronuncia ela Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha pronunciato ordinanza con cui ha dichiarato inammissibile il gravame a normadegli artt. 348-bis e 348 - ter c.p.c.. 3. ― Gli stessi Lobina e Contena r icorrono per cassazione, facendo valerecinque motivi di impugnazione . [OSCURATO:PERSONA] e Tupponi sono rimasti intimati.Vi è memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Deve darsi atto che con la propria memoria la parte ricorrente ha fatto cenno a una seconda iscrizione del giudizio qui in esame.Per il medesimo ricorso vi è stata, cioè, una doppia costituzione. Ciò non toglie che il ricorso in trattazione alla data odierna possa essere senz’altro definito. 2. ― L’esordio dell’esposizione dei motivi di ricorso è il seguente: «Sia la sentenza di primo grado che l'ordinanza del 21 gennaio 2021, quindi entrambi i provvedimenti impugnati, devono essere cassati». I motivi di ricorso sono presentaticome segue. Il primo è titolato: «Violazione falsa applicazione dell'art. 2289 c.c., ciò ovviamente in correlazione agli altri motivi del presente ricorso». Il secondo è titolato: «Violazione falsa applicazione dell'art. 36 (responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci) in correlazione a tutti gli altri motivi». Il terzo è titolato: «Decadenza dalla prova di documenti oltre ai termini dell'art.183 c.p.c. ai fini della valutazione del valore della quota, art[t]. 2697, onere della prova e 2426 c.c.». Il quarto è titolato: «Violazione e falsa applicazione degli art[t]. 2272, 2274, 2280 e 2495 c.c.e 36 d.P.R. 29 settembre 1973 ». Il quinto è titolato: «Violazione degli artt.167 c.p.c. e 2267 [c.c.] . Sez. I–RG 10033/2021 camera di consiglio23.4.2025 Responsabilità per le obbligazioni sociali, art. 2291c.c.». 3. ― Il ricorso è inammissibile. Parte ricorrente assume, come si è visto, di voler impugnare sia la sentenza di primo grado che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello. Nello svolgimento dei motividi ricorso l’unico preciso riferimento ad enunciazioni espresse dal Tribunale o dalla Corte di appello trova espressione nellatrattazione del terzo mezzo di censura, ove è riportato il seguente passaggio dell’ordinanza ex artt. 348-bis e 348 - ter c.p.c. resa dal Giudice del gravame: «[ Q]u anto alle poste debitorie, evidenziano l’infondatezza della generica allegazione di inesigibilità per prescrizione dei crediti tributari, mai accertata giudizialmente, né vi è prova in atti di contenzioso tributario avviato quando [OSCURATO:PERSONA] era socio della società Si tratta di una affermazione che i ricorrenti hanno impugnato in modo confuso, contestando, a quanto pare, gli esitidella disposta consulenza tecnica: profilo ─ questo ─ che per certo non poteva essere investito dal ricorso per cassazione, posto che, come è noto, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-terc.p.c. è ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, ad esempio, l'inosservanza degli artt. 348-bis, comma 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né errores in iudicando(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l'aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile(Cass. 6 novembre 2023, n. 30759; Cass. 21 agosto 2018, n. 20861 Per il resto, il ricorso reca l’indistinto riferimento ai due Sez. I–RG 10033/2021 camera di consiglio23.4.2025 provvedimenti e non indica a quali statuizioni dell’uno o dell’altro si riferiscano imezzi di censura articolati. Ciò detto, c ome questa S.C. ha avuto modo di rilevare, il ricorso per cassazione, con il quale siano impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti e, ove sia ritenuta l'esistenza di un identico errore, deve individuare ed illustrare tale identità, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica al provvedimento impugnato (Cass. 17 maggio 2017, n. 12440). La detta carenza si traduce, del resto, anche nella irrituale proposizione delle censure di violazione o falsa applicazione di legge, dal momento che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicarenon solo le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ― con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ― la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998). Fermo il carattere assorbente che assume la mancata indicazione delle statuizioni che si intendevano impugnaredeve infine osservarsi, per completezza, come si riveli comunque priv a di concludenza l a deduzione, contenuta nel quinto motivo, per cui, con riferimento al tema della legittimazione,Tupponi «era decadutoda ogni contestazione Sez. I–RG 10033/2021 camera di consiglio23.4.2025 essendosi costituito in data di prima udienza il giorno 15 dicembre 2016». Va ricordato, al riguardo, che il difetto di legittimazione, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, è rilevabil e d’ufficio se risultantedagli atti di causa (Cass. 1 settembre 2021, n. 23721). 4. ─ Nulla è da statuire in punto di spese processuali, stante la mancata resistenza degli intimati. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo d
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