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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 37313/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 2/2/2022 il Tribunale di Monza ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali.

La difesa si duole, con ricorso per cassazione, della condanna alle spese, assumendo che il ricorrente non doveva essere condannato al pagamento delle spese processuali in ragione del rito prescelto.

Il motivo di doglianza è manifestamente infondato.

A mente dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., soltanto ove la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria non è prevista la condanna in sentenza al pagamento delle spese del procedimento.

Legittimamente il giudice ha condannato l'imputato al pagamento delle spese del procedimento, essendo la condanna irrogata nel caso di specie superiore al limite di cui alla norma richiamata.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 2/2/2022 il Tribunale di Monza ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali. La difesa si duole, con ricorso per cassazione, della condanna alle spese, assumendo che il ricorrente non doveva essere condannato al pagamento delle spese processuali in ragione del rito prescelto. Il motivo di doglianza è manifestamente infondato. A mente dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., soltanto ove la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria non è prevista la condanna in sentenza al pagamento delle spese del procedimento. Legittimamente il giudice ha condannato l'imputato al pagamento delle spese del procedimento, essendo la condanna irrogata nel caso di specie superiore al limite di cui alla norma richiamata. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i
Sentenza Cassazione n. 37313/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris