CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 07039/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30636/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Uilpa - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controMinistero della Giustizia - [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 504/2021 depositatail 08/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30636/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 7039/2026Data pubblicazione 24/03/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, inriforma della decisione emessa dal Tribunale della medesima sede, harigettato il ricorso proposto ex art. 28 l. n. 300 del 1970 da alcuneorganizzazioni sindacali, fra cui la Osapp e Uilpa - [OSCURATO:PERSONA], neiconfronti del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’AmministrazionePenitenziaria – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA].2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneOsapp e Uilpa - [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi.3. Il Ministero della giustizia ha depositato atto di costituzione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Immediatamente prima dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], leparti costituite hanno depositato dichiarazione congiunta di rinuncia agliformulate, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materiadel contendere con compensazione delle spese.2. Sussistendo le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., può esseredichiarata l’estinzione del giudizio, nulla dovendo disporsi in ordine allespese, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c.Numero registro generale 30636/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 7039/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROComposta da: Oggetto:RAPPORTIAnnalisa [OSCURATO:PERSONA] PresidenteSINDACALIGuglielmo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]leana [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGuglielmo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMario [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30636/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Uilpa - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controMinistero della Giustizia - [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 504/2021 depositatail 08/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30636/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 7039/2026Data pubblicazione 24/03/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, inriforma della decisione emessa dal Tribunale della medesima sede, harigettato il ricorso proposto ex art. 28 l. n. 300 del 1970 da alcuneorganizzazioni sindacali, fra cui la Osapp e Uilpa - [OSCURATO:PERSONA], neiconfronti del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’AmministrazionePenitenziaria – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA].2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneOsapp e Uilpa - [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi.3. Il Ministero della giustizia ha depositato atto di costituzione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Immediatamente prima dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], leparti costituite hanno depositato dichiarazione congiunta di rinuncia agliformulate, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materiadel contendere con compensazione delle spese.2. Sussistendo le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., può esseredichiarata l’estinzione del giudizio, nulla dovendo disporsi in ordine allespese, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]