CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 09846/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via dei Gracchi n. 39, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Grazioli n. 5 - controricorrente - avverso la sentenza n. 83 5 / 201 6 della Corte d ’ appello di Bologn a , depositata il 5 ottobre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello proposto d a i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], medici specialisti in oftalmologia, e confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato tenuta l’AUSL di Bologna alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con immissione in ruolo dal 31 dicembre 2 009 (rispetto al la stabilizzazione effettivamente operata con decorrenza dal 25 gennaio 2010), con ogni conseguente effetto giuridico, economico e contributivo, e ricostruzione della carriera con la medesima decorrenza, nonché al pagamento delle differenze retributive, rispettivamente quantificate per i due lavoratori, oltre al pagamento delle spese di lite; 2. per la cassazione della sentenza hanno proposto rico rso i dottori Duca e Polito articolando tre motivi , cui resist e l’AUSL con controricorso; 3. in data 26 gennaio 2023 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso; 4. l’AUSL ha depositato memoria, nella quale ha pre so atto della intervenuta rinuncia, insiste ndo tuttavia per la liquidazione delle spesedi lite. Considerato che: 1. in via preliminare, va dichiarata l’estinzione del processo per rituale rinuncia, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e tempestivamente depositata, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.; 2. rilevato che la parte controricorrente non ha aderito alla rinuncia, occorre condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo ed i n solido, ai sensi dell’art. 97, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ., attesa la comunanza di interessi e la convergenza degli atteggiamenti difensivi; 3. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrent i al pagamento in solido delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.500,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom